Regolamento (UE) 2021/948
Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio del 27 maggio 2021 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea uno strumento finanziario Euratom autonomo per sostenere la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, in complementarità con lo strumento Europa globale. Fissa obiettivi, bilancio, criteri di ammissibilità, modalità di programmazione e attuazione, nonché regole di controllo, monitoraggio e protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Lo strumento mira a rafforzare standard elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione nei paesi terzi, senza promuovere l’energia nucleare in quanto tale.
Istituisce per il periodo 2021-2027 lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, integrativo dello strumento Europa globale, e abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014.
Ambito di applicazione
Si applica all’azione esterna della Comunità europea dell’energia atomica nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, con finanziamenti destinati a paesi terzi e regioni interessate, in particolare paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi coinvolti nei programmi indicativi pluriennali, nei piani d’azione annuali o nelle misure speciali. Riguarda cooperazione in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica di siti nucleari e controlli di sicurezza sui materiali nucleari. Sono previste regole di ammissibilità territoriali e soggettive per gare, sovvenzioni, premi, appalti e forniture, con priorità ai soggetti dei paesi interessati e possibilità di limitazioni per cittadinanza, ubicazione o natura dei richiedenti quando necessarie all’efficace attuazione. Non disciplina il sostegno alla promozione dell’energia nucleare nei paesi terzi, che è espressamente escluso.
Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio
Il regolamento istituisce uno strumento finanziario Euratom per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, destinato a integrare lo strumento Europa globale nel quadro finanziario 2021-2027. La ratio dell’intervento, richiamata nei considerando, è quella di sostenere l’azione esterna dell’Unione promuovendo standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e salvaguardie nei paesi terzi, facendo leva sull’esperienza normativa maturata all’interno della Comunità e sulla cooperazione con l’AIEA e con altri attori internazionali.
Finalità e impostazione generale
Lo strumento non ha finalità di promozione dell’energia nucleare in quanto tale, ma mira a rafforzare la sicurezza delle installazioni, la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica di siti nucleari, nonché l’effettività dei controlli di sicurezza sui materiali nucleari. Un ulteriore asse trasversale è la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi in materia nucleare.
Ambito di applicazione e durata
Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Esso si rivolge alla cooperazione dell’Unione con paesi terzi e regioni interessate, con priorità per i paesi in via di adesione, candidati, potenziali candidati e paesi della politica europea di vicinato. La cooperazione è attuata in coerenza con il quadro strategico dell’Unione e con gli strumenti di politica esterna pertinenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.
Obiettivi e contenuti della cooperazione
Gli obiettivi specifici sono tre: promozione di una cultura effettiva della sicurezza nucleare e della radioprotezione; gestione sicura del combustibile esaurito, dei rifiuti radioattivi e delle attività di smantellamento e bonifica; istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi. Le azioni finanziabili includono il rafforzamento dei quadri normativi, la prevenzione e mitigazione degli incidenti, lo sviluppo di strategie e metodologie per i rifiuti e lo smantellamento, l’istituzione di salvaguardie nucleari, la formazione del personale e, in casi eccezionali, la fornitura limitata di attrezzature agli operatori di centrali nucleari.
Programmazione e attuazione finanziaria
La cooperazione si basa su programmi indicativi pluriennali, che definiscono settori prioritari, obiettivi specifici, risultati attesi, indicatori e assegnazioni finanziarie indicative. Su tale base la Commissione adotta piani d’azione annuali, misure speciali e misure di sostegno; per urgenze debitamente motivate può ricorrere ad atti di esecuzione immediatamente applicabili. Il regolamento ammette l’uso di sovvenzioni, appalti pubblici, retribuzione di esperti esterni e finanziamenti misti, oltre alla partecipazione alla garanzia per le azioni esterne con tasso di copertura del 9%.
Regole di ammissibilità e condizioni sostanziali
Le regole di ammissibilità sono ampie ma strutturate: possono partecipare vari soggetti di Stati membri, paesi associati, paesi del vicinato, paesi in via di sviluppo e altri paesi terzi individuati dal regolamento o dalla Commissione, anche in regime di accesso reciproco. È tuttavia possibile limitare l’ammissibilità per ragioni connesse al carattere e agli obiettivi dell’azione. Sul piano sostanziale, la cooperazione presuppone una richiesta formale del paese terzo, l’adesione al Trattato di non proliferazione, adeguati accordi con l’AIEA e l’impegno rispetto alle convenzioni nucleari pertinenti, con valutazione annuale dell’impegno in caso di cooperazione attiva.
Controlli, monitoraggio e tutela degli interessi finanziari
Il regolamento rinvia alle regole di monitoraggio e valutazione dello strumento Europa globale e prevede indicatori orientati ai risultati. In parallelo, disciplina espressamente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante cooperazione con Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO, imponendo che gli accordi e i contratti contengano clausole che consentano verifiche, controlli e ispezioni sul posto. Sono inoltre previste misure antifrode, recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative.
Disposizioni finali e transitorie
Il regolamento abroga il precedente regolamento (Euratom) n. 237/2014, ma ne salvaguarda le azioni già avviate fino alla loro chiusura. Prevede inoltre che le risorse possano coprire i costi di transizione e la preparazione di eventuali successori, oltre a eventuali stanziamenti successivi al 2027 per completare azioni non concluse entro la fine del periodo di programmazione. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione dello strumento e durata
L’articolo 1 istituisce lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare sulla base del trattato Euratom, come integrazione dello strumento Europa globale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Il regolamento stabilisce obiettivi, bilancio e forme/modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 2 individua come obiettivo principale il sostegno a un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e a controlli di sicurezza efficaci ed efficienti sui materiali nucleari nei paesi terzi, oltre alla promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi. Gli obiettivi specifici riguardano: cultura della sicurezza nucleare e radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica di ex siti e impianti nucleari, e salvaguardie nucleari.
Coerenza, complementarità e non duplicazione
L’articolo 3 impone coerenza, sinergie e complementarità con il regolamento (UE) 2021/947, con gli altri programmi dell’azione esterna e con le altre politiche e programmi dell’Unione. È consentita la combinazione di finanziamenti con altri programmi UE solo se non coprono gli stessi costi; il finanziamento cumulativo non può superare i costi totali ammissibili dell’azione.
Dotazione finanziaria
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria complessiva per il periodo 2021-2027 a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.
Quadro strategico e programmazione
L’articolo 5 individua come quadro strategico generale gli accordi internazionali dell’Unione, le conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici, le conclusioni di riunioni ad alto livello, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte Commissione/alto rappresentante. L’articolo 6 prevede programmi indicativi pluriennali, adottati dalla Commissione, con obiettivi, settori prioritari, risultati attesi, indicatori di performance e assegnazione finanziaria indicativa; il riesame avviene almeno ogni quattro anni.
Piani d’azione annuali, misure speciali e urgenza
L’articolo 7 disciplina i piani d’azione annuali e le misure speciali/sostegno, che precisano obiettivi, procedure di gestione, progetti, calendario, risultati attesi, bilancio e indicatori. In via ordinaria sono adottati con atti di esecuzione secondo la procedura di esame; non è richiesta la procedura per misure fino a 5 milioni di EUR o per modifiche tecniche entro il limite del 20% del bilancio iniziale e comunque non oltre 5 milioni di EUR. Per urgenze debitamente giustificate è prevista l’adozione o modifica immediata mediante atti di esecuzione.
Spese di sostegno
L’articolo 8 consente di coprire con il finanziamento dell’Unione le spese di sostegno necessarie all’attuazione, incluse preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, informazione e comunicazione, sistemi informatici, studi, riunioni, formazione, assistenza tecnica, esperti esterni e missioni conoscitive.
Modalità di gestione ed esecuzione
L’articolo 9 prevede l’esecuzione dei finanziamenti direttamente dalla Commissione oppure indirettamente tramite le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. L’articolo 10 elenca le forme di finanziamento: sovvenzioni, appalti pubblici, retribuzione di esperti esterni e finanziamenti misti; inoltre consente il ricorso alla garanzia per le azioni esterne, con tasso di copertura pari al 9%, soggetto a riesame triennale.
Ammissibilità di persone, enti, forniture e materiali
L’articolo 11 attribuisce priorità ai soggetti dei paesi in via di adesione, candidati, potenziali candidati e della politica europea di vicinato. Sono ammissibili, secondo varie categorie, soggetti di Stati membri, IPA III, SEE, paesi partner del vicinato, paesi e territori in via di sviluppo, paesi G-20 in casi specifici, paesi con accesso reciproco, paesi OCSE in contratti in paesi meno sviluppati o poveri fortemente indebitati, e paesi terzi in cui si svolgono le attività previste. Sono previste regole sull’origine di forniture e materiali, sul riconoscimento di ammissibilità reciproca, sulle eccezioni per urgenza o indisponibilità, e sulla priorità agli appaltatori locali e regionali.
Criteri sostanziali per la cooperazione nucleare
L’articolo 12 richiede una richiesta formale del paese terzo e una visione comune con la Comunità. I paesi terzi devono essere parti del Trattato di non proliferazione, avere un protocollo addizionale o un accordo di salvaguardia con l’AIEA e aderire ai principi fondamentali di sicurezza e alle convenzioni pertinenti, con valutazione annuale dell’impegno in caso di cooperazione attiva. La cooperazione non è finalizzata a promuovere l’energia nucleare.
Beneficiari e tipi di azioni finanziabili
L’articolo 13 individua come beneficiari le autorità di regolamentazione e le organizzazioni di supporto tecnico, le agenzie nazionali per la gestione dei rifiuti radioattivi, le entità responsabili dei sistemi statali di contabilità e controllo dei materiali nucleari e, in casi eccezionali, gli operatori di centrali nucleari per l’attuazione di raccomandazioni da stress test. Le azioni finanziabili comprendono rafforzamento normativo, prevenzione di incidenti, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti, sicurezza degli impianti, smantellamento e bonifica, salvaguardie nucleari, formazione del personale e, in casi eccezionali, fornitura limitata di attrezzature.
Sorveglianza, rendicontazione e indicatori
L’articolo 14 rinvia alle regole di monitoraggio, rendicontazione e valutazione del regolamento (UE) 2021/947. Gli indicatori riguardano atti giuridici e normativi elaborati o rivisti, studi di progettazione/fattibilità e risultati in termini di sicurezza nucleare, radioprotezione e miglioramento dei controlli di sicurezza, anche sulla base di valutazioni internazionali inter pares.
Comitologia, informazione e visibilità
L’articolo 15 istituisce il comitato dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura di esame e per gli atti di esecuzione immediatamente applicabili. L’articolo 16 rinvia agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 2021/947 per informazione, comunicazione, visibilità e deroghe ai requisiti di visibilità.
Rapporti con SEAE e abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 17 stabilisce che il regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE sul SEAE. L’articolo 18 abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014.
Disposizioni transitorie e applicazione retroattiva
L’articolo 19 prevede che il regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento abrogato, che continua ad applicarsi fino alla chiusura di tali azioni. La dotazione può coprire costi di transizione, preparazione di eventuali successori e, se necessario, stanziamenti dopo il 2027 per completare le azioni non concluse al 31 dicembre 2027.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 20 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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