Regolamento (UE) 2021/848
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco sanzionatorio dell’UE relativo alla Siria contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. In particolare, modifica le voci di 25 persone fisiche e 3 entità e sopprime le designazioni di 5 persone decedute. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, aggiornando ed eliminando talune designazioni di persone fisiche ed entità.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria, incidendo esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni. Riguarda quindi soggetti individuati nominalmente nell’elenco sanzionatorio, con effetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dalla data di entrata in vigore. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna designazioni già esistenti, includendo soppressioni per cinque persone decedute e sostituzioni/aggiornamenti per 25 persone fisiche e tre entità.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento interviene nell’ambito del quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. A seguito di un riesame delle misure restrittive, il Consiglio aggiorna l’allegato II relativo all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni, eliminando inoltre alcune designazioni divenute non più attuali perché riferite a persone decedute.
Finalità e contesto
L’atto si fonda sull’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012 e si limita a dare esecuzione all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio. I considerando chiariscono che il riesame ha evidenziato la necessità di aggiornare le voci di 25 persone fisiche e 3 entità e di sopprimere le voci di 5 persone decedute.
Ambito della modifica
Il regolamento non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica esclusivamente l’allegato II del regolamento base. L’effetto pratico è la revisione dell’elenco nominativo dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alla situazione in Siria, con applicazione uniforme e diretta in tutti gli Stati membri.
Persone fisiche: soppressioni e aggiornamenti
Nella sezione A («Persone») vengono eliminate cinque voci corrispondenti a persone decedute: n. 115, 153, 180, 274 e 281.
Sempre nella sezione A, le voci di 25 persone fisiche sono sostituite con nuove formulazioni che aggiornano dati identificativi e motivazioni dell’inserimento. Le schede riguardano, tra le altre, esponenti militari, funzionari e imprenditori ritenuti sostenitori del regime siriano o coinvolti nella repressione della popolazione civile, nonché soggetti associati a strutture o persone già designate. In diversi casi sono riportati elementi specifici quali alias, date e luoghi di nascita, cariche pubbliche, ruoli in apparati di sicurezza o intelligence, e collegamenti con imprese o iniziative economiche legate al regime.
Tra le persone aggiornate figurano, a titolo esemplificativo:
- Mohammed Bilal, indicato come uno dei principali responsabili del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana;
- Ihab Makhlouf, imprenditore con interessi in società siriane e legami con la famiglia Assad;
- Samir Hassan, imprenditore con influenza in diversi settori economici e sostegno finanziario allo sforzo bellico;
- Samer Foz e Amer Foz, imprenditori di spicco con attività in più settori e collegamenti con progetti di ricostruzione e operazioni a beneficio del regime;
- Adel Anwar Al-Olabi, governatore di Damasco e presidente della Damascus Cham Holding Company, coinvolto in iniziative collegate al progetto Marota City.
Entità: aggiornamento delle designazioni
Nella sezione B («Entità») sono sostituite le voci di tre entità:
- Bena Properties, descritta come società immobiliare controllata da Rami Makhlouf e fonte di finanziamento per il regime;
- Al Qatarji Company, attiva in import/export, trasporto su strada e fornitura di petrolio e materie prime, con attività considerate di sostegno al regime e connessa a scambi di carburante, armi e munizioni;
- Damascus Cham Holding Company, strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà e per l’attuazione del progetto Marota City, ritenuto funzionale al sostegno del regime e alla creazione di benefici per operatori vicini al potere.
Le schede aggiornate precisano anche i collegamenti tra tali entità e altre persone o società già designate, evidenziando il ruolo di strutture societarie e investimenti immobiliari nella rete economica legata al regime siriano.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è altresì dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato e uniforme nell’ordinamento degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica attua l’esito del riesame delle misure restrittive e aggiorna le designazioni nell’elenco sanzionatorio siriano.
Soppressione di cinque persone decedute dall’elenco
Nella sezione A («Persone») dell’allegato II sono soppresse le voci n. 115, 153, 180, 274 e 281, corrispondenti a persone decedute.
Aggiornamento delle voci di persone fisiche
Nella sezione A («Persone») sono sostituite le voci corrispondenti per 25 persone fisiche, con aggiornamento di dati identificativi, motivi di inserimento e, ove pertinente, alias, date e luoghi di nascita, cariche, collegamenti con il regime siriano e indicazioni sui comportamenti sanzionabili. Tra le voci aggiornate figurano, tra le altre, Mohammed Bilal, Ihab Makhlouf, Samir Hassan, George Chaoui, Ali Barakat, Jamal Yunes, Emad Abdul-Ghani Sabouni, Adnan Hassan Mahmoud, Abdul-Salam Fajr Mahmoud, Qusay Ibrahim Mihoub, Ibrahim Ma’ala, Hussam Luqa, Taha Taha, Ahmed Al-Jarroucheh, Ghassan Jaoudat Ismail, Amer al-Achi, Hala Mohammad Al Nasser, Ali Hadar, Emad Hamsho, Salam Mohammad Al-Saffaf, Mohamad Amer Mardini, Ghassan Ahmed Ghannam, Samer Foz, Amer Foz e Adel Anwar Al-Olabi.
Aggiornamento delle voci di entità
Nella sezione B («Entità») sono sostituite le voci corrispondenti per 3 entità, con aggiornamento di informazioni identificative, settore di attività, titolari effettivi, gestione, collegamenti con soggetti designati e motivi di inserimento. Tra le entità aggiornate figurano Bena Properties, Al Qatarji Company e Damascus Cham Holding Company.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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