Regolamento (UE) 2021/852
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/852 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione per quanto riguarda l’esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica due atti dell’Unione in materia di contingenti tariffari per dare attuazione all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. La principale conseguenza è che i prodotti originari del Regno Unito sono esclusi dall’accesso ai contingenti tariffari UE interessati. La misura si applica dal 1o gennaio 2021, in coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo UE-Regno Unito.
Esclusione delle importazioni di prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari previsti da alcuni regolamenti UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari del Regno Unito, in relazione ai contingenti tariffari disciplinati dal regolamento (CE) n. 32/2000 e dal regolamento (CE) n. 847/2006. L’esclusione opera per i contingenti tariffari OMC esistenti e, in particolare, per quelli i cui periodi contingentali erano iniziati prima del 1o gennaio 2021 ma ancora in corso a tale data, con riferimento alle importazioni effettuate dal 1o gennaio 2021 in poi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione, con applicazione retrodatata al 1o gennaio 2021.
Esclusione dei prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/852 della Commissione modifica la disciplina unionale dei contingenti tariffari per conformarla all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea, Euratom e il Regno Unito. La finalità è evitare che merci originarie del Regno Unito continuino a beneficiare dei contingenti tariffari OMC esistenti dell’Unione.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Il considerando rilevante chiarisce che l’accordo UE-Regno Unito, firmato il 29 dicembre 2020 e applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021, prevede che i prodotti originari del Regno Unito non possano essere importati nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti. L’accordo richiama inoltre i contingenti tariffari ripartiti tra le parti in esito ai negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT e precisa che il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.
Modifica del regolamento (CE) n. 32/2000
Il regolamento inserisce nel titolo II del regolamento (CE) n. 32/2000 una nuova sezione 4, contenente l’articolo 7 bis. La disposizione stabilisce che i contingenti tariffari comunitari elencati nell’allegato I si applicano alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi, con esclusione del Regno Unito. In questo modo, il Regno Unito viene sottratto all’accesso ai contingenti tariffari consolidati al GATT gestiti dal regolamento n. 32/2000.
Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/2006, relativo a determinate preparazioni e conserve di pesci, viene modificato in due punti: nei paragrafi 1 e 2 l’espressione "tutti i paesi" è sostituita da "tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito". Anche in questo caso l’effetto è l’esclusione delle importazioni originarie del Regno Unito dal beneficio dei relativi contingenti tariffari.
Applicazione temporale e portata pratica
La Commissione precisa che, per garantire coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo dal 1o gennaio 2021, l’esclusione riguarda anche i contingenti tariffari il cui periodo contingentale era iniziato prima di tale data ma non ancora concluso. L’esclusione opera per le importazioni effettuate dal 1o gennaio 2021 in poi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2021. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del regolamento (CE) n. 32/2000
È inserita nel titolo II una nuova sezione 4 con l’articolo 7 bis, secondo cui i contingenti tariffari comunitari elencati nell’allegato I si applicano alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito.
Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/2006 è modificato sostituendo, ai paragrafi 1 e 2, le parole "tutti i paesi" con "tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito", così da sottrarre le importazioni originarie del Regno Unito all’ambito dei contingenti tariffari per determinate preparazioni e conserve di pesci.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. La disciplina copre quindi anche i contingenti con periodo già avviato prima di tale data ma ancora in corso, per le importazioni effettuate dal 1o gennaio 2021.
Base e finalità dell’intervento
L’intervento dà attuazione all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE/Euratom e Regno Unito, che stabilisce che i prodotti originari del Regno Unito non possono essere importati nell’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti definiti dall’accordo e che l’origine va determinata secondo le regole di origine non preferenziali della parte importatrice.
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