Regolamento (UE) 2021/890
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/890 della Commissione del 27 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hegykői petrezselyemgyökér» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alla registrazione del nome "Hegykői petrezselyemgyökér" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. La Commissione rileva che la domanda presentata dall'Ungheria era stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome viene quindi iscritto per un prodotto della classe degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Hegykői petrezselyemgyökér" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, del nome "Hegykői petrezselyemgyökér" quale IGP, per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe "1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina in generale altri prodotti o operatori al di fuori del perimetro della denominazione registrata.
Iscrizione di "Hegykői petrezselyemgyökér" nel registro delle IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/890 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Hegykői petrezselyemgyökér" come indicazione geografica protetta (IGP). L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e recepisce l'esito favorevole della procedura di esame, dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione adotta il regolamento richiamando l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che:
- la domanda di registrazione del nome "Hegykői petrezselyemgyökér", presentata dall'Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.
Sulla base di tali presupposti, la Commissione procede alla registrazione del nome nel registro delle DOP e delle IGP.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 stabilisce che il nome "Hegykői petrezselyemgyökér" è registrato come IGP. Il prodotto corrisponde alla classe "1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente dall'atto.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore agroalimentare, l'atto rileva principalmente sotto il profilo della tutela della denominazione registrata e del relativo regime di qualità. La portata sostanziale del regolamento è limitata all'iscrizione del nome indicato e non contiene ulteriori prescrizioni operative, deroghe o sanzioni.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione come IGP
L'articolo 1 dispone che il nome "Hegykői petrezselyemgyökér" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe "1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione è adottata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda presentata dall'Ungheria e in mancanza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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