Regolamento (UE) 2021/853
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione del 27 maggio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della verifica che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per impieghi rappresentativi. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la sostanza in parte B con nuove condizioni e scadenza al 30 giugno 2036. Il testo richiama specifiche cautele per la protezione di operatori e lavoratori e obblighi di qualità nella fabbricazione, in particolare con riferimento ai limiti di contaminazione microbiologica.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva fitosanitaria Streptomyces ceppo K61, impiegata in prodotti fitosanitari autorizzabili nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari, in particolare richiedenti, produttori e autorità competenti degli Stati membri chiamate ad applicare la disciplina di approvazione e rinnovo. L’atto ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è applicabile dal 1° luglio 2021; sostituisce la precedente iscrizione di Streptomyces K61 (già S. griseoviridis) nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, con trasferimento nella parte B. Non introduce un’esclusione generale di settori, ma precisa condizioni specifiche di impiego e di fabbricazione.
Rinnovo dell’approvazione di Streptomyces ceppo K61
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/853 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 nell’ambito della disciplina sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento si fonda sull’esito favorevole della procedura di riesame e sulle conclusioni dell’EFSA, dalle quali emerge che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per almeno alcuni impieghi rappresentativi.
Contesto procedurale
La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, come Streptomyces K61, ed è pertanto considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha integrato il fascicolo con la documentazione supplementare richiesta e lo Stato membro relatore ha elaborato, in cooperazione con il correlatore, il progetto di rapporto valutativo trasmesso a EFSA e Commissione. EFSA ha poi reso le proprie conclusioni il 19 giugno 2020.
Esito della valutazione e scelta regolatoria
La Commissione ha ritenuto che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, i criteri di approvazione siano soddisfatti. In ragione di ciò, l’approvazione viene rinnovata. Il regolamento chiarisce inoltre che la valutazione si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, i quali non limitano però gli impieghi per cui i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono essere autorizzati; per questo motivo viene meno la precedente restrizione che ne autorizzava l’impiego solo come fungicida.
Modifiche al regolamento (UE) n. 540/2011
In attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La vecchia voce 203 relativa a Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte B con la nuova voce 145. La data di approvazione è fissata al 1° luglio 2021 e la scadenza al 30 giugno 2036.
Condizioni specifiche e cautele per la sicurezza
L’allegato richiama, per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando che i microrganismi sono potenziali sensibilizzanti, e devono assicurare che le condizioni d’impiego includano adeguati dispositivi di protezione individuale.
Obblighi di fabbricazione e controllo qualità
Il regolamento impone ai produttori di mantenere rigorosamente le condizioni ambientali e il controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, secondo quanto previsto dal documento di lavoro SANCO/12116/2012 per i limiti di contaminazione microbiologica. Si tratta di una prescrizione rilevante per la conformità produttiva e per la gestione del rischio microbiologico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° luglio 2021. Pur essendo stata precedentemente prorogata la durata dell’approvazione fino al 30 aprile 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/566, la decisione di rinnovo è adottata prima di tale termine e produce effetti anticipati. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva Streptomyces ceppo K61 è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1° luglio 2021 e scade il 30 giugno 2036.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 203 relativa a Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) è soppressa dalla parte A e una nuova voce 145 è inserita nella parte B.
Condizioni specifiche di approvazione
Ai fini dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del potenziale carattere sensibilizzante dei microrganismi, e devono imporre adeguati dispositivi di protezione individuale.
Obblighi dei produttori
I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, conformemente al documento di lavoro SANCO/12116/2012 sui limiti di contaminazione microbiologica.
Base procedurale del rinnovo
Il rinnovo segue la procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012: domanda presentata nei termini, presentazione dei fascicoli supplementari, redazione del progetto di rapporto valutativo da parte dello Stato membro relatore e conclusioni EFSA del 19 giugno 2020.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 aveva prorogato in precedenza il periodo di approvazione fino al 30 aprile 2022, ma la nuova decisione rende applicabile il rinnovo prima di tale data.
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