Cassazione Penale, Sentenza n. 44728/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (24/06/2024) che aveva solo parzialmente confermato la custodia cautelare disposta dal GIP e aveva annullato i provvedimenti cautelari rispetto a taluni capi (in particolare i capi 2 e 9 relativi a estorsione), escluso l'aggravante dell'"agevolazione mafiosa" con riferimento al capo 8 (art. 610 c.p.) e sostituito la misura intramuraria con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Procuratore ha articolato quattro motivi: (i) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul capo 2, lamentando errata datazione della carcerazione di collaboratori e sottovalutazione delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni della persona offesa; (ii) mancato riconoscimento dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) per il capo 8, nonostante il risalente controllo di Cosa Nostra sulla pastorizia nella valle del Belice e la qualità del ruolo dell'indagato; (iii) mancata valutazione della configurabilità di un'estorsione "ambientale" (capo 9) alla luce delle intercettazioni e del clima intimidatorio; (iv) insufficiente motivazione rispetto all'adeguatezza delle misure non custodiali e mancato superamento rigoroso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha evidenziato un'insanabile contraddittorietà logica nell'ordinanza impugnata: da un lato i giudici del riesame avevano descritto un contesto di radicato e notorio controllo mafioso sulle attività agropastorali; dall'altro avevano dato una valutazione minimale e incoerente delle singole condotte, rifiutando di riconoscere la possibile configurabilità dell'estorsione "ambientale". La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in contesti di forte infiltrazione mafiosa l'estorsione può manifestarsi anche con messaggi "silenti" o privi di minacce esplicite e che non è necessario che la contestazione usi la formula "estorsione ambientale" purché emergano i requisiti oggettivi e soggettivi del reato. Sono dunque rimaste assorbite le censure connesse al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e alla valutazione delle esigenze cautelari. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo, quale Tribunale del riesame, per un nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi formulati dalla cassazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Rilevanza della concorso di persone nel reato in relazione alla formulazione della contestazione (richiamato tra gli articoli relativi ai capi contestati)
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte richiama la nozione di "estorsione ambientale" e afferma che, in contesti a forte infiltrazione mafiosa, l'estorsione può manifestarsi anche senza minacce esplicite, attraverso messaggi "silenti" o richiami a consuetudini locali percepiti come coartativi
art. 610 cod. pen.
Richiamato in relazione al capo 8 (violenza privata o condotta coercitiva): la Corte segnala che l'esclusione dell'aggravante mafiosa va riesaminata alla luce del quadro probatorio complessivo
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante collegata al "contesto mafioso"; la sua applicazione è stata ritenuta rilevante e meritevole di nuova valutazione nel merito cautelare, data la possibile incidenza sui profili di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione rafforzata in tema di esigenze cautelari per reati di contesto mafioso (e aggravati ex art. 416-bis.1): la Corte ricorda che la sostituzione della custodia con misure meno afflittive richiede motivazione rigorosa per superare tale presunzione
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza a trattare il nuovo giudizio dopo l'annullamento (rinvio al Tribunale del riesame)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso in cassazione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento
Massime di principio
- In aree ad alta infiltrazione mafiosa, l'"estorsione ambientale" può essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite: la percezione della forza intimidatoria del contesto e del ruolo del soggetto agente è sufficiente se idonea a coartare la volontà della vittima
- La descrizione generale di un contesto criminale radicato deve essere coerentemente collegata all'analisi delle specifiche condotte: il contrasto tra quadro generale e valutazione minimale delle azioni concrete determina vizio di motivazione
- La mancata valutazione o la valutazione contraddittoria dell'aggravante "di contesto mafioso" (art. 416-bis.1) può incidere in modo decisivo sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari e richiede puntuale motivazione se esclusa
- Per sostituire una misura custodiale con misure meno afflittive il giudice deve superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. con motivazione rigorosa; altrimenti la decisione è esposta a cassazione e rinvio
- Le prove quali dichiarazioni di collaboratori, sommarie informazioni, dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni devono essere valutate nel loro insieme e tenute nella giusta prospettiva temporale (es. datazione della carcerazione di collaboratori) per accertare la gravità indiziaria
- La formulazione della contestazione non deve necessariamente usare etichette (es. "estorsione ambientale"): è sufficiente che emergano nell'imputazione gli elementi oggettivi e soggettivi tipici del reato
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