L.R. Valle d'Aosta 30/2009
Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina bilancio di previsione, cassa, gestione, variazioni, rendiconto, tesoreria, entrate e spese della Regione autonoma Valle d'Aosta, oltre a principi di controllo strategico e di gestione. Regola anche affidamenti, recuperi, rateizzazioni, limiti di modesta entità e transitorio; alcune disposizioni sono state aggiornate successivamente e restano rilevanti per la gestione corrente.
Bilancio, contabilità generale, tesoreria e controlli della Regione Valle d’Aosta
Bilancio, contabilità generale e controlli della Regione Valle d’Aosta
La legge disciplina in modo organico la formazione, la gestione e il rendiconto del bilancio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché i principi del controllo strategico e di gestione. Si applica esclusivamente al territorio regionale e si colloca nel quadro dell’autonomia finanziaria speciale della Regione.
Principi generali e pianificazione finanziaria
La Regione opera secondo un metodo di pianificazione finanziaria e si coordina con Stato e altre Regioni nello scambio di informazioni e nell’uso dei sistemi informativi. Il bilancio deve essere coerente con i vincoli di convergenza e stabilità dell’ordinamento europeo e, dal 2010, è strutturato su unità previsionali di base che rappresentano aggregazioni omogenee di capitoli.
Bilancio di previsione: struttura, validità ed equilibrio
Il bilancio di previsione comprende bilancio annuale e pluriennale, ha funzione di programmazione finanziaria ed è redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio. La Giunta presenta il disegno di legge di bilancio entro il 31 ottobre, con relazione illustrativa. Il bilancio deve rispettare universalità, integralità ed equilibrio: tutte le entrate e le spese della Regione vi devono essere iscritte, senza compensazioni, e il totale delle spese autorizzate non può superare le entrate previste, tenendo conto di avanzo/disavanzo presunto e delle operazioni di indebitamento autorizzate. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Classificazione delle entrate e delle spese
Le entrate sono classificate in sei titoli: tributi propri e quote di tributi erariali, trasferimenti UE/Stato/altri soggetti, entrate extratributarie, alienazioni e rimborsi, indebitamento, contabilità speciali e partite di giro. Le spese si distinguono tra spese per l’attività della Regione e contabilità speciali; nella prima parte sono ripartite per funzioni-obiettivo, aree omogenee e unità previsionali di base. Le previsioni devono tener conto dell’andamento storico delle entrate tributarie, delle assegnazioni statali e UE, degli impegni già assunti, delle spese per personale, funzionamento e ammortamento del debito.
Esercizio provvisorio
Se il bilancio non è ancora approvato, può essere autorizzato l’esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi. In tale periodo sono consentiti accertamento e riscossione senza limiti, mentre impegni e pagamenti sono limitati ai dodicesimi delle previsioni del bilancio di riferimento, salvo le spese obbligatorie non frazionabili.
Bilancio di cassa e bilancio di gestione
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, la Giunta approva il bilancio di cassa per il primo anno, con relativo fondo di riserva, e il bilancio di gestione, che dettaglia le unità previsionali in capitoli e richieste. Il bilancio di cassa può essere oggetto di variazioni nei limiti delle maggiori riscossioni previste e consente ulteriori vincoli e misure di razionalizzazione dei pagamenti. Il bilancio di gestione assegna risorse alle strutture regionali competenti e definisce obiettivi gestionali; sono ammesse variazioni compensative entro limiti e vincoli stabiliti dalla Giunta.
Leggi di spesa, copertura finanziaria e legge di stabilità
Le leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono indicarne l’ammontare e le coperture. Le spese correnti nuove o maggiori devono essere coperte da entrate correnti o da riduzione di altre spese correnti. Le leggi pluriennali di spesa indicano la ripartizione negli esercizi; quelle a carattere permanente quantificano l’onere annuale e l’onere a regime. Ogni atto normativo con riflessi finanziari deve essere corredato da relazione tecnica; la struttura competente esprime il parere finanziario e l’attestazione di copertura. La Giunta può presentare una legge di stabilità regionale e leggi collegate alle linee di pianificazione strategica.
Variazioni di bilancio e fondi di riserva
Sono previsti fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste, nonché fondi globali per far fronte a oneri derivanti da nuove leggi regionali. La Giunta può disporre alcune variazioni con deliberazione, tra cui iscrizione di entrate vincolate, applicazione di stanziamenti correlati a leggi entrate in vigore dopo la presentazione del bilancio e storni entro limiti precisi. Altre variazioni richiedono legge regionale; l’assestamento va presentato entro il 30 giugno e la legge di variazione non può essere approvata dopo il 30 novembre. È vietato, salvo eccezioni, spostare somme tra unità previsionali di base con atti amministrativi.
Enti dipendenti e funzioni delegate agli enti locali
I bilanci degli enti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente e pubblicati nel sito istituzionale regionale, con criteri omogenei a quelli del bilancio regionale. Per le funzioni delegate agli enti locali, il bilancio regionale espone in forma riassuntiva le relative spese e le leggi di delega devono prevedere collaborazione, controllo regionale sulla destinazione dei fondi e modalità di rendicontazione. Gli enti locali presentano entro il 31 marzo il rendiconto delle spese sostenute per le funzioni delegate.
Indebitamento, anticipazioni e garanzie
La Regione può contrarre mutui, prestiti e altre forme di indebitamento nei limiti della copertura degli oneri futuri di ammortamento. L’autorizzazione decade a fine esercizio e non può essere concessa se non è stato approvato il rendiconto dei due anni precedenti. Sono disciplinate anche le anticipazioni di tesoreria e le garanzie fidejussorie, con indicazione di durata massima, importo massimo e copertura del rischio.
Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento, riduzioni e rateazioni
Le entrate si gestiscono tramite accertamento, riscossione e versamento. Sono previste regole per ravvedimento, interessi moratori, recupero delle spese di notifica, rinuncia alla riscossione di crediti di modesto importo, compensazione tra debiti e crediti, regolazione contabile e rateizzazione di crediti tributari e non tributari. Sono fissate soglie di modesta entità, limiti alle rate, decadenze dal beneficio e condizioni particolari per i contribuenti in difficoltà economica.
Gestione delle spese: impegno, liquidazione, pagamento e residui
Le spese seguono le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Sono previsti controlli preventivi di regolarità contabile sugli atti che comportano entrate o spese, con visto obbligatorio e vincolante. La disciplina regola impegni pluriennali, spese obbligatorie, spese in conto capitale, prenotazioni di impegno, liquidazione, mandati di pagamento, estinzione dei titoli e pagamenti diretti del tesoriere anche in assenza di mandato per specifiche fattispecie. Residui attivi e passivi sono riaccertati annualmente entro il 31 marzo; le economie di spesa sono determinate dalle somme non più conservabili.
Rendiconto generale e conto del patrimonio
Il rendiconto generale è presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo e comprende conto finanziario e conto del patrimonio. La relazione allegata illustra andamento delle entrate e stato di attuazione della programmazione regionale. Il conto finanziario evidenzia residui, previsioni, riscossioni, pagamenti, impegni, economie e risultato di amministrazione; il disavanzo va iscritto nel bilancio successivo con la legge di assestamento. Il conto del patrimonio riporta attività e passività, beni mobili e immobili e il relativo quadro di concordanza con la contabilità finanziaria.
Tesoreria regionale
Il servizio di tesoreria comprende riscossione, pagamento, custodia di titoli e valori e operazioni connesse. Può essere affidato a banca autorizzata o ad altri soggetti abilitati. La convenzione disciplina procedure, controlli e deleghe operative. Il tesoriere deve rendere conto annualmente entro il 20 marzo e risponde secondo legge e convenzione.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e agevolazioni
Sono abrogate numerose norme previgenti in materia di bilancio e contabilità; per alcuni importi minimi la legge consente periodica rideterminazione con la legge di bilancio. Restano applicabili, in via transitoria, le disposizioni statali compatibili fino all’adozione di specifiche leggi regionali. Le norme sulle agevolazioni regionali impongono che la misura massima del beneficio sia sempre indicata e che la concessione rispetti stanziamenti e competenza finanziaria.
Controllo strategico e controllo di gestione
La Regione adotta il controllo strategico per verificare l’attuazione delle politiche e degli obiettivi definiti nella pianificazione strategica, analizzando coerenza, scostamenti e rimedi. Adotta anche il controllo di gestione, fondato sulla contabilità analitica, per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La Giunta disciplina le modalità attuative, individua le strutture responsabili, gli indicatori e le frequenze di rilevazione; il Presidente della Regione presenta una relazione annuale al Consiglio regionale.
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