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Legge

L.R. Valle d'Aosta 21/2009

Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 21/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Valle d’Aosta un contributo una tantum fino a 30.000 euro per i familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro, con priorità a coniuge/convivente, figli e ascendenti. Prevede anche precedenze nelle selezioni pubbliche, misure per diritto allo studio e azioni di coordinamento e formazione per la prevenzione degli infortuni. Si applica agli incidenti dal 1° gennaio 2008.

Interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro e misure di prevenzione in Valle d'Aosta

Interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro e prevenzione degli infortuni in Valle d'Aosta

La legge disciplina misure di sostegno economico e di tutela a favore dei familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti per incidenti sul lavoro residenti in Valle d'Aosta, affiancando a tali interventi azioni di prevenzione, coordinamento istituzionale e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Ambito di applicazione e finalità

Le disposizioni mirano a:

  • sostenere i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro;
  • attenuare le conseguenze economiche e sociali derivanti dal decesso;
  • rafforzare la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel territorio regionale.

La disciplina opera solo in Valle d'Aosta e si applica agli incidenti sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2008.

Contributo una tantum alle famiglie

La misura principale è un contributo una tantum concesso ai familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro, inclusi gli infortuni in trasferta e in itinere come definiti dal testo unico INAIL.

Il contributo spetta qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, ed è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro, tenendo conto delle condizioni economiche dei beneficiari.

L’ordine di precedenza tra i potenziali beneficiari è il seguente:

  • coniuge o convivente anagrafico;
  • figli, anche non conviventi, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi e concepiti alla data dell’infortunio;
  • ascendenti, anche se non conviventi.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve definire con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione, oltre agli aspetti procedimentali necessari. La deliberazione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro valuta l’ammissibilità della domanda e concede il contributo entro 20 giorni dalla presentazione.

Precedenza nelle selezioni pubbliche

Per le selezioni pubbliche di personale disciplinate dalla normativa regionale sul comparto unico, i soggetti aventi diritto al contributo, esclusi gli ascendenti, hanno un diritto di precedenza nella formazione della graduatoria.

La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per l’esercizio di tale precedenza.

Diritto allo studio universitario

La Regione interviene anche per favorire l’accesso agli studi universitari e post-universitari dei figli delle vittime, mediante:

  • assegni di studio;
  • contributi per le spese di alloggio.

Le misure sono destinate agli studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate e sono cumulabili con altri interventi analoghi previsti dalla normativa vigente.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce con deliberazione i requisiti di merito e di reddito, la documentazione da allegare e ogni altro aspetto procedurale. La struttura competente decide sull’ammissibilità e sulla concessione entro 20 giorni dalla domanda.

Prevenzione degli infortuni e formazione per la sicurezza

La legge affida alla Giunta regionale il compito di individuare specifiche misure per coordinare in modo effettivo i soggetti pubblici e privati coinvolti, per legge, nella prevenzione degli infortuni e nella sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell’ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro e delle azioni di formazione, orientamento e sviluppo dell’occupazione, la struttura regionale competente predispone inoltre uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, aggiornato ogni anno, rivolto in particolare ai soggetti pubblici e privati con funzioni di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro.

Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro svolge funzioni di programmazione e indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, individuando settori e priorità di intervento.

Ne fanno parte, oltre al Presidente della Regione o a un assessore delegato in qualità di presidente, rappresentanti e dirigenti di amministrazione regionale, Azienda USL, ARPA, Direzione regionale del lavoro, Vigili del fuoco, ISPESL, INAIL, INPS, CELVA, nonché rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori, dell’AVIF e dell’UVGAM.

Ufficio operativo e coordinamento tecnico

Alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro sono attribuite le funzioni di coordinamento tecnico dell’ufficio operativo previsto dalla disciplina statale di coordinamento della prevenzione e vigilanza.

In particolare, tale struttura cura:

  • la pianificazione delle misure di coordinamento individuate dalla Giunta regionale;
  • l’individuazione delle priorità di intervento a livello regionale;
  • la definizione dei piani operativi di vigilanza, con obiettivi specifici, settori produttivi, tempi, mezzi e risorse rese disponibili in modo sinergico dai soggetti pubblici interessati.

Regime finanziario

Gli oneri sono quantificati in 60.000 euro annui per il 2009 e in 100.000 euro annui dal 2010. La copertura è prevista nel bilancio regionale, nel Fondo regionale per le politiche sociali, con possibilità per la Giunta di apportare le necessarie variazioni di bilancio con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

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