L.R. Valle d'Aosta 27/2009
Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la sola Valle d'Aosta, il sostegno regionale all’organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali previsti a marzo 2010. Prevede la promozione del Comitato organizzatore e un contributo fino al 100% delle spese ammissibili, con liquidazione a saldo o in acconto. Gli oneri sono coperti per il 2009 e 2010. L’atto ha natura ormai sostanzialmente esaurita.
Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali 2010 in Valle d'Aosta
Interventi regionali per i Giochi mondiali militari invernali 2010
La legge disciplina gli aiuti della Regione Valle d’Aosta per l’organizzazione della prima edizione dei Giochi mondiali militari invernali, programmati a marzo 2010. La misura è costruita come intervento straordinario e temporalmente circoscritto alla realizzazione di quella manifestazione.
Finalità e soggetti coinvolti
La Regione interviene a sostegno del Comitato organizzatore, ente senza fini di lucro operante in Valle d’Aosta. L’obiettivo è finanziare e agevolare la promozione e l’organizzazione dell’evento sportivo internazionale.
Contributo regionale e condizioni di accesso
La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore un contributo per le spese di promozione e organizzazione della manifestazione, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. Il contributo è subordinato alla presentazione di una domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata da:
- relazione sull’articolazione e sulle caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione;
- preventivo dettagliato di spesa e di entrata.
Modalità di liquidazione
Il contributo è di regola liquidato dopo la conclusione della manifestazione, sulla base di giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione di assenza di ulteriori entrate, dirette o indirette.
È però prevista la possibilità di erogare acconti prima della conclusione, su richiesta motivata del Comitato, purché siano presentati i giustificativi di spesa e sia rispettata la percentuale del contributo concesso. Su richiesta motivata può inoltre essere liquidata un’anticipazione non superiore al 10% dell’ammontare complessivo del contributo, fermo restando l’obbligo di produrre i giustificativi di spesa al momento della richiesta del primo acconto.
Sono considerate ammissibili anche le spese già sostenute e previste nel preventivo, qualora la manifestazione non abbia avuto luogo, in tutto o in parte, per cause di forza maggiore o per altre cause non imputabili agli organizzatori, riconosciute con provvedimento del dirigente competente.
Criteri di rendicontazione e limiti economici
Per giustificativi di spesa si intendono i documenti contabili intestati al Comitato organizzatore; per giustificativi di entrata, i documenti emessi verso sponsor, contributori, destinatari di pubblicità o altri soggetti, nel rispetto della normativa fiscale.
La disciplina pone due limiti essenziali:
- il rapporto tra contributo complessivamente erogato e spese regolarmente giustificate non può superare il rapporto tra contributo inizialmente concesso e spese preventivate;
- il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra spese ed entrate regolarmente giustificate.
Disciplina attuativa
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla liquidazione del contributo, nonché di individuare le spese ammissibili.
Copertura finanziaria
L’onere complessivo è determinato in 300.000 euro per il 2009 e in 700.000 euro per il 2010. La copertura è assicurata nei bilanci regionali 2009 e pluriennale 2009/2011, con utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo dedicato ai contributi per manifestazioni sportive e spedizioni di alto livello tecnico. La Giunta può disporre le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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