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Legge

L.R. Valle d'Aosta 27/2009

Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 27/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la sola Valle d'Aosta, il sostegno regionale all’organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali previsti a marzo 2010. Prevede la promozione del Comitato organizzatore e un contributo fino al 100% delle spese ammissibili, con liquidazione a saldo o in acconto. Gli oneri sono coperti per il 2009 e 2010. L’atto ha natura ormai sostanzialmente esaurita.

Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali 2010 in Valle d'Aosta

Interventi regionali per i Giochi mondiali militari invernali 2010

La legge disciplina gli aiuti della Regione Valle d’Aosta per l’organizzazione della prima edizione dei Giochi mondiali militari invernali, programmati a marzo 2010. La misura è costruita come intervento straordinario e temporalmente circoscritto alla realizzazione di quella manifestazione.

Finalità e soggetti coinvolti

La Regione interviene a sostegno del Comitato organizzatore, ente senza fini di lucro operante in Valle d’Aosta. L’obiettivo è finanziare e agevolare la promozione e l’organizzazione dell’evento sportivo internazionale.

Contributo regionale e condizioni di accesso

La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore un contributo per le spese di promozione e organizzazione della manifestazione, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. Il contributo è subordinato alla presentazione di una domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata da:

  • relazione sull’articolazione e sulle caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione;
  • preventivo dettagliato di spesa e di entrata.

Modalità di liquidazione

Il contributo è di regola liquidato dopo la conclusione della manifestazione, sulla base di giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione di assenza di ulteriori entrate, dirette o indirette.

È però prevista la possibilità di erogare acconti prima della conclusione, su richiesta motivata del Comitato, purché siano presentati i giustificativi di spesa e sia rispettata la percentuale del contributo concesso. Su richiesta motivata può inoltre essere liquidata un’anticipazione non superiore al 10% dell’ammontare complessivo del contributo, fermo restando l’obbligo di produrre i giustificativi di spesa al momento della richiesta del primo acconto.

Sono considerate ammissibili anche le spese già sostenute e previste nel preventivo, qualora la manifestazione non abbia avuto luogo, in tutto o in parte, per cause di forza maggiore o per altre cause non imputabili agli organizzatori, riconosciute con provvedimento del dirigente competente.

Criteri di rendicontazione e limiti economici

Per giustificativi di spesa si intendono i documenti contabili intestati al Comitato organizzatore; per giustificativi di entrata, i documenti emessi verso sponsor, contributori, destinatari di pubblicità o altri soggetti, nel rispetto della normativa fiscale.

La disciplina pone due limiti essenziali:

  • il rapporto tra contributo complessivamente erogato e spese regolarmente giustificate non può superare il rapporto tra contributo inizialmente concesso e spese preventivate;
  • il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra spese ed entrate regolarmente giustificate.

Disciplina attuativa

La Giunta regionale è incaricata di disciplinare, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione e alla liquidazione del contributo, nonché di individuare le spese ammissibili.

Copertura finanziaria

L’onere complessivo è determinato in 300.000 euro per il 2009 e in 700.000 euro per il 2010. La copertura è assicurata nei bilanci regionali 2009 e pluriennale 2009/2011, con utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo dedicato ai contributi per manifestazioni sportive e spedizioni di alto livello tecnico. La Giunta può disporre le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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