L.R. Valle d'Aosta 25/2009
Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta autorizza, in attuazione del quadro UE sugli aiuti di Stato anti-crisi, misure temporanee per imprese del territorio, incluse agevolazioni fino al 31 dicembre 2010. Disciplina inoltre contributi per società cooperative e altre imprese agroalimentari, con limiti, procedure, controlli e revoca, e prevede una dotazione finanziaria per gli anni 2009-2010.
Aiuti temporanei anti-crisi alle imprese e al comparto agroalimentare valdostano
Aiuti temporanei anti-crisi alle imprese valdostane
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, misure urgenti e temporanee di sostegno alle imprese in funzione anti-crisi, in coerenza con il quadro comunitario sugli aiuti di Stato connessi alla crisi finanziaria ed economica. Accanto a un primo blocco di autorizzazioni generali, contiene un regime specifico per il comparto agroalimentare regionale, con contributi, limiti, controlli e revoca.
Ambito di applicazione e finalità generali
Il provvedimento autorizza aiuti di Stato temporanei per le imprese operanti nel territorio regionale, anche in deroga alla normativa regionale vigente, al fine di favorire la ripresa dell’economia locale, lo sviluppo economico e il rilancio della competitività del sistema produttivo. La disciplina è adottata nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2009/C 83/01 e del d.P.C.M. 3 giugno 2009 che ne ha dettato le modalità applicative nell’ordinamento statale.
Aiuti di importo limitato e tasso agevolato
Fino al 31 dicembre 2010 è autorizzata la concessione di aiuti di importo limitato, nel limite massimo di 500.000 euro per impresa al lordo delle imposte, per iniziative già ammesse ad agevolazione da specifiche leggi regionali in materia di turismo equestre, attività turistico-ricettive e commerciali, sviluppo delle imprese industriali e artigiane, uso razionale dell’energia, agriturismo, infrastrutture ricreativo-sportive e una disposizione della legge finanziaria regionale 2008/2010. Gli aiuti sono concessi secondo i parametri del quadro temporaneo UE, fatta salva la disciplina del paragrafo 4.7 della Comunicazione 2009/C 83/01.
La legge autorizza inoltre l’applicazione di un tasso di interesse agevolato sui mutui stipulati tramite FINAOSTA S.p.A., con il premio di rischio del destinatario determinato secondo la comunicazione 2008/C 14/02 sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Anche questa misura opera per le stesse basi normative regionali richiamate per gli aiuti di importo limitato.
Comparto agroalimentare: soggetti beneficiari
Il capo II introduce aiuti temporanei di importo limitato per il comparto agroalimentare. Possono accedere ai contributi previsti per capitalizzazione, interessi e spese di esercizio:
- le società cooperative con sede operativa e attività nel territorio regionale, in possesso al 1° gennaio 2008 della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e operanti prevalentemente nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- per i contributi in conto interessi e in conto esercizio, anche altre imprese con sede operativa e attività in Valle d’Aosta, iscritte al 1° gennaio 2008 nel registro delle imprese o nel REA, che svolgano attività di trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli per la produzione e successiva commercializzazione di prodotti riconducibili in prevalenza a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario o a prodotti agro-alimentari tradizionali della Regione.
Contributi alla capitalizzazione
Alle sole società cooperative ammesse può essere concesso un contributo in conto capitale fino a 60.000 euro per progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento patrimoniale. Il contributo è riconosciuto a fronte di:
- operazioni di capitalizzazione iniziale o successivi incrementi di capitale sociale effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la domanda;
- incrementi del patrimonio netto derivanti dalla destinazione degli utili dell’ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili. L’importo del contributo è pari al triplo del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato, oppure del corrispondente incremento del patrimonio netto. È considerato capitale sociale versato anche la cessione totale o parziale dei crediti relativi ai conferimenti dei prodotti agricoli dei soci. Le cooperative beneficiarie devono impegnarsi a non ridurre, per cinque anni dalla concessione, il capitale sociale versato e gli eventuali contributi alla capitalizzazione ottenuti.
Contributi in conto interessi
Alle cooperative e alle altre imprese ammesse possono essere concessi contributi in conto interessi, calcolati ex post, fino a 15.000 euro annui. Le agevolazioni riguardano finanziamenti bancari nella forma di:
- prestiti di conduzione o di anticipazione;
- anticipazioni su crediti. Il contributo non può superare il 50 per cento degli interessi passivi a carico del beneficiario, esclusi oneri accessori e spese relative.
Contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale
Le stesse categorie di soggetti possono ottenere contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale entro il limite massimo del 60 per cento delle spese ammissibili. Sono finanziabili, in particolare:
- spese di trasporto per la raccolta del prodotto primario oggetto di trasformazione;
- spese per energia elettrica e combustibili destinati alla produzione di energia termica, limitatamente all’attività di trasformazione e commercializzazione;
- spese per smaltimento e depurazione delle acque reflue e dei reflui di lavorazione;
- premi per fideiussioni a garanzia di prestiti di conduzione o di anticipazione;
- spese per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
- consulenze su pianificazione e controllo di gestione;
- consulenze tecnico-scientifiche per migliorare processi produttivi e prodotti;
- studi e analisi di mercato e consulenze o strategie di marketing.
Procedimento di domanda ed erogazione
La domanda di contributo deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, su apposita modulistica e con la documentazione richiesta. La struttura svolge l’istruttoria, verifica completezza, regolarità e ammissibilità delle domande e dispone l’erogazione con provvedimento del dirigente responsabile. Il pagamento è subordinato alla verifica della completezza e regolarità della documentazione di spesa prodotta dall’impresa beneficiaria.
Controlli, revoca e restituzione
La struttura competente può effettuare ispezioni amministrative e contabili, anche a campione, per verificare veridicità delle dichiarazioni, rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti. I contributi sono revocati se:
- sono utilizzati in modo non conforme alle finalità o ai limiti previsti;
- risultano dichiarazioni o informazioni non veritiere;
- per i contributi alla capitalizzazione, non è rispettato l’impegno quinquennale a mantenere il capitale sociale versato e i contributi ricevuti. La revoca può essere anche parziale, in misura proporzionata all’inadempimento. In caso di revoca, il beneficiario deve restituire entro 60 giorni l’importo già percepito, con interessi calcolati dalla data di erogazione alla data del provvedimento di revoca secondo la media ponderata del tasso ufficiale di riferimento. È possibile la rateizzazione, per un periodo non superiore a 24 mesi.
Quadro finanziario
Per il capo relativo agli aiuti al comparto agroalimentare è autorizzato un onere complessivo di 1.000.000 euro annui per gli anni 2009 e 2010. La copertura è assicurata mediante risorse già iscritte nei bilanci regionali 2009 e pluriennale 2009/2011, con utilizzazione di capitoli originariamente destinati a interventi nel settore agricolo, e con autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Monitoraggio, atti attuativi e disciplina residuale
Gli aiuti previsti sono soggetti a monitoraggio e richiedono la predisposizione delle relazioni e delle dichiarazioni previste dall’articolo 9 del d.P.C.M. 3 giugno 2009 da parte delle strutture regionali competenti. La Giunta regionale è incaricata di definire con proprie deliberazioni, pubblicate nel Bollettino ufficiale, le ulteriori modalità applicative, comprese le percentuali dei contributi concedibili nel capo II in relazione alle diverse tipologie di iniziativa e di impresa. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano la normativa statale e comunitaria di riferimento.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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