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Legge

L.R. Valle d'Aosta 24/2009

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 24/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, ampliamenti, demolizione e ricostruzione e altri interventi di riqualificazione edilizia con premi volumetrici, procedure semplificate e limiti per immobili vincolati o abusivi. Prevede regole su destinazioni d’uso, contributi, controlli comunali e alcune modifiche alle leggi urbanistiche regionali. Le misure originarie hanno subito modifiche nel 2011 e 2018; diversi articoli sono stati poi abrogati.

Semplificazione urbanistica e riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta

Misure per la semplificazione urbanistica e la riqualificazione edilizia in Valle d’Aosta

La legge introduce, per il territorio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, una disciplina speciale per favorire il recupero e l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente, con incentivi volumetrici e procedure semplificate. La disciplina opera nel rispetto degli strumenti urbanistici regionali e comunali, ma con specifiche deroghe e limiti per gli immobili vincolati, abusivi o collocati in particolari zone territoriali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento mira a semplificare le procedure edilizie e a incentivare interventi orientati al miglioramento della qualità degli edifici, all’efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e all’uso di fonti rinnovabili o alternative.

La legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi richiamati dalla normativa urbanistica regionale, con esclusioni e limitazioni specifiche, tra cui:

  • esclusione degli usi industriali;
  • esclusione di alcune attività commerciali o d’impresa richiamate dalla legge urbanistica regionale;
  • rispetto delle destinazioni d’uso previste dal PRG comunale urbanistico e paesaggistico.

Destinazioni d’uso e mutamenti consentiti

Il volume eventualmente incrementato mantiene la destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata, salvo disciplina speciale della legge urbanistica regionale.

È ammesso il mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare interessata dagli interventi, purché nel rispetto delle destinazioni ammesse dal PRG. In deroga alla disciplina ordinaria, sono ammessi anche interventi su unità con destinazioni d’uso non consentite dalla zona del PRG, se contestualmente la destinazione viene mutata in una tra quelle previste per la stessa zona.

Tali mutamenti richiedono:

  • concessione edilizia, oppure
  • titolo abilitativo nell’ambito del procedimento unico, secondo la normativa regionale.

Interventi ammessi sul patrimonio edilizio

La legge consente il recupero e l’ampliamento del patrimonio esistente mediante nuovi volumi e superfici, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, purché siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell’immobile.

Per questi interventi:

  • l’ampliamento può essere realizzato anche con più interventi successivi;
  • l’incremento complessivo non può superare il 20% del volume esistente al momento del primo intervento;
  • gli interventi devono comunque rispettare la normativa sulla stabilità degli edifici, le altre norme tecniche e le distanze tra edifici;
  • è ammessa la realizzazione tramite nuova costruzione in ampliamento;
  • si applicano solo a unità immobiliari già legittimate da titolo edilizio acquisito entro il 31 dicembre 2008.

Per le unità immobiliari classificate di pregio dal PRG, l’ampliamento è ammesso solo se non altera la tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e paesaggio.

Per tali interventi è consentita una riduzione delle altezze interne utili dei locali di abitazione fino a 15 cm rispetto ai minimi previsti dalla legge urbanistica regionale.

Demolizione e ricostruzione con premio volumetrico

La legge ammette, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, interventi di integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 2008, a condizione che si adottino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti rinnovabili o misure di risparmio energetico o idrico.

Il premio volumetrico può arrivare fino al 35% del volume esistente.

Interventi di riqualificazione del territorio

Nell’ambito di piani, programmi integrati, intese e concertazioni previsti dalla legge urbanistica regionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono ottenere un incremento volumetrico fino al 45% del volume esistente.

Procedimento edilizio e titoli abilitativi

Per gli interventi di ampliamento destinati ad abitazione permanente o principale è sufficiente la denuncia di inizio attività, secondo la disciplina regionale richiamata.

Per la domanda o comunicazione devono essere allegati almeno:

  • titolo di legittimazione;
  • planimetria catastale dell’unità immobiliare;
  • dichiarazione del tecnico progettista sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Per gli altri interventi previsti dalla legge, e per quelli di riqualificazione e demolizione/ricostruzione, è richiesto il rilascio della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo nell’ambito del procedimento unico.

Per gli immobili destinati ad attività commerciali, gli interventi devono essere conformi anche alla pianificazione e programmazione commerciale regionale o comunale.

Gli interventi disciplinati dalla legge non sono cumulabili tra loro.

Immobili vincolati, aree protette e limiti di ammissibilità

La disciplina si applica anche in aree soggette a vincoli, purché siano rispettate le norme di tutela e siano acquisiti i pareri o le autorizzazioni necessari.

Sono tuttavia esclusi gli interventi:

  • su unità immobiliari anche solo parzialmente abusive, salvo quelle sanate con titolo in sanatoria;
  • su immobili in area demaniale, su aree vincolate a uso pubblico o dichiarate inedificabili;
  • su immobili notificati ai sensi della normativa sui beni culturali;
  • su immobili classificati dal PRG come monumento o documento;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione, sugli immobili classificati di pregio;
  • sulle unità immobiliari in zona territoriale A, se manca la classificazione degli edifici prevista dalla legge urbanistica regionale.

Per gli immobili soggetti a verifica dell’interesse culturale, i titoli abilitativi sono subordinati al preventivo accertamento della struttura regionale competente. La verifica deve concludersi entro 90 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine, l’intervento si intende consentito.

Nelle zone territoriali di tipo E, gli interventi sono ammessi solo per le unità immobiliari destinate agli usi consentiti dalla legge urbanistica regionale, tra cui gli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e gli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, oltre ad altri usi richiamati dalla norma, purché non comportino oneri aggiuntivi di urbanizzazione per l’ente pubblico.

Per i fabbricati nelle fasce di rispetto stradale, gli interventi di ampliamento possono essere realizzati in deroga alla disciplina ordinaria, mantenendo però la distanza preesistente dalla strada e le distanze minime tra costruzioni.

Poteri e obblighi dei Comuni

I Comuni possono imporre, entro 30 giorni dal ricevimento del titolo abilitativo, modalità costruttive per assicurare il rispetto delle norme tecniche di settore e l’armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistente, almeno per gli immobili non vincolati.

Sul piano economico, il contributo edilizio è calcolato solo sulla maggiore volumetria o superficie realizzata. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, il contributo è ridotto del 50% per l’abitazione permanente o principale.

I Comuni devono inoltre verificare gli standard urbanistici derivanti dall’applicazione della legge e controllare la corrispondenza tra progetto, opera realizzata e dichiarazioni tecniche. Il controllo avviene:

  • in corso d’opera e comunque entro 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori, oppure
  • se manca tale comunicazione, entro 12 mesi dal termine di ultimazione indicato nel titolo abilitativo.

Il controllo può essere anche a campione e deve riguardare almeno il 20% degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione.

Disposizioni particolari

L’installazione di serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc è soggetta a denuncia di inizio attività, ferma restando l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi previsti per vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili.

Atti attuativi e banca dati immobiliare

La Giunta regionale è incaricata di definire, con propria deliberazione, gli ulteriori adempimenti applicativi della legge, inclusi:

  • criteri e parametri per qualificare il miglioramento della qualità edilizia, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale;
  • criteri attuativi per gli interventi di riqualificazione territoriale;
  • misure di semplificazione procedurale e modulistica standardizzata;
  • ulteriori riduzioni o esenzioni del contributo edilizio per gli interventi più sostenibili;
  • modalità di individuazione del volume esistente;
  • caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari.

Dal 1° gennaio 2010 la Regione avvia, d’intesa con il CPEL, l’istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata per gestire anche l’elenco degli interventi eseguiti ai sensi della legge.

Disposizioni finanziarie e tempistiche

Per la banca dati immobiliare è autorizzata una spesa di 350.000 euro per il 2010 e di 50.000 euro annui dal 2011, con copertura sul bilancio pluriennale regionale.

Entro 36 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve verificare l’entità degli interventi realizzati e riferire al Consiglio regionale, per una eventuale revisione della legge.

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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