L.R. Valle d'Aosta 28/2009
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 28/2009 modifica la l.r. 84/1993 sugli interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo e ne rifinanzia l’attuazione per il solo anno 2009 con ulteriori 5 milioni di euro. Le coperture e le variazioni di bilancio sono disciplinate dalla legge stessa; un articolo di modifica è poi stato abrogato nel 2021.
Rifinanziamento degli interventi regionali per ricerca e sviluppo
Modifiche alla disciplina regionale per ricerca e sviluppo
La legge regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2009, n. 28 interviene sulla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, che disciplina gli interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo. Il provvedimento ha soprattutto una funzione di aggiornamento normativo e di rifinanziamento degli interventi già previsti dalla legge quadro regionale.
Contenuto normativo sostanziale
La legge dispone la sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 84/1993 e contiene un ulteriore articolo di modifica, poi successivamente abrogato nel 2021. Dal testo fornito non emerge il contenuto puntuale della nuova disciplina sostitutiva, ma risulta che la legge ha inciso sull’assetto originario degli interventi regionali in materia di ricerca e sviluppo.
Rifinanziamento per l’anno 2009
Per gli interventi previsti dalla l.r. 84/1993 viene autorizzata, limitatamente all’anno 2009, un’ulteriore spesa di 5.000.000 di euro. Si tratta quindi di una previsione finanziaria circoscritta a un esercizio ormai concluso, destinata a sostenere le misure regionali in materia di ricerca e sviluppo.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
L’onere complessivo derivante dal rifinanziamento è fissato in 5.000.000 di euro per il 2009. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2009 e nel bilancio pluriennale 2009/2011, nell’obiettivo programmatico 2.2.2.09 relativo agli interventi promozionali per l’industria.
La copertura avviene mediante la riduzione, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell’obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620, relativo alle spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale.
Per l’attuazione della legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.
Rilevanza attuale
La legge ha carattere storico e finanziario legato all’esercizio 2009; il rifinanziamento previsto è ormai esaurito e non ha utilità applicativa attuale. Inoltre, uno degli articoli di modifica richiamati nelle note è stato successivamente abrogato. Per tali ragioni il provvedimento va considerato sostanzialmente obsoleto.
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