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Sentenza

Sentenza n. 2247/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cellole relativamente: a) alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria depositata al Comune di Cellole in data 13/07/2023 Prot. N°27023, ai sensi dell''qrt.36 del D.P.R. n°380/2001; b) alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria di Autorizzazione Paesaggistica in Sanatoria depositata al Comune di Cellole in data 11/07/2023 Prot. N°26569 ai sensi dell''Art.146 del D.Lgs N°42/04;

Giustizia amministrativa202305177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Cellole su istanze di accertamento di conformità edilizia e di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relative a un muro di cinta con recinzione e cancello

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia del Comune sulle istanze del 2023, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato e, inoltre, l’accertamento della fondatezza delle domande di sanatoria. Le istanze del 2023 riguardavano il medesimo manufatto già oggetto di una precedente istanza di sanatoria edilizia del 2020 e di una correlata istanza paesaggistica del 2021. Su quella precedente istanza il Comune aveva comunicato i motivi ostativi nel 2021, cui la ricorrente aveva presentato osservazioni nel 2022, senza che seguisse un provvedimento espresso. La ricorrente ha sostenuto che le istanze del 2023 costituissero un’integrazione o una nuova domanda fondata su elementi significativi, in particolare su documentazione cartografica e fotografica attestante l’esistenza del manufatto sin dal 1984. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sulla precedente istanza del 2020 si era formato un silenzio-rigetto, non tempestivamente impugnato. Ha quindi esaminato se le istanze del 2023 potessero essere considerate nuove, in presenza di fatti sopravvenuti o di elementi significativi non precedentemente rappresentati, con conseguente obbligo dell’amministrazione di esaminarle.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che sulla domanda di accertamento di conformità del 2020 si fosse formato, per decorso del termine previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, un provvedimento tacito di rigetto, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente. La comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ha impedito la formazione del silenzio significativo: poiché il Comune aveva scelto di inviarla, il termine è stato interrotto ed è ricominciato a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del relativo termine; decorso nuovamente il termine senza provvedimento espresso, si è formato il silenzio-rigetto. La mancata impugnazione del primo diniego ha consolidato i suoi effetti e ha determinato anche la carenza di interesse rispetto all’inerzia sulla correlata istanza paesaggistica. Quanto alle istanze del 2023, il TAR ha escluso che la documentazione prodotta costituisse una sopravvenienza nuova e significativa idonea a rendere ammissibile la reiterazione della domanda: la documentazione fotografica e cartografica non risultava dimostrata come precedentemente irreperibile e le nuove istanze sono state ritenute una mera riproposizione di quelle già respinte tacitamente. La reiterazione sarebbe stata ammissibile soltanto in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o comunque non rappresentati nella domanda originaria, oppure di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, circostanze non ravvisate nel caso concreto. Il TAR ha inoltre ribadito che il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ha natura di silenzio-rigetto e non di silenzio-inadempimento, sicché non sussiste un obbligo permanente del Comune di provvedere. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    “il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto”

    Il decorso del termine sull’istanza di accertamento di conformità determina un provvedimento tacito di rigetto, da impugnare nel termine ordinario di decadenza; non permane un obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    “in caso di silenzio significativo, la p.a. non è vincolata alla comunicazione del preavviso”

    La comunicazione del preavviso di rigetto non è necessaria nei procedimenti destinati a concludersi con un silenzio significativo. Se, tuttavia, l’amministrazione la invia, il termine per la formazione del silenzio è interrotto e ricomincia a decorrere dopo le osservazioni dell’interessato o dopo la scadenza del relativo termine.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La correlata istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria è stata ritenuta priva di interesse, in quanto collegata alla precedente domanda edilizia ormai definita da silenzio-rigetto non tempestivamente impugnato.

Massime di principio

  • Sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il decorso del termine legale determina silenzio-rigetto e non silenzio-inadempimento; il diniego tacito deve essere impugnato nel termine ordinario di decadenza.
  • Quando l’amministrazione, pur non essendovi tenuta in presenza di un procedimento destinato a concludersi con silenzio significativo, comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il termine per la formazione del silenzio-rigetto si interrompe e ricomincia a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per presentarle.
  • La mancata impugnazione tempestiva del silenzio-rigetto formatosi sulla prima domanda di sanatoria consolida il diniego e impedisce, di regola, la reiterazione della domanda e l’impugnazione del successivo diniego tacito relativo al medesimo intervento.
  • La reiterazione di una domanda di sanatoria dopo un precedente diniego tacito è ammissibile soltanto se il richiedente deduce fatti nuovi, sopravvenuti o comunque non rappresentati nella domanda originaria, oppure una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, idonei a rendere la nuova istanza effettivamente distinta e non pretestuosa.
  • La mera produzione di documentazione già reperibile presso l’amministrazione, senza dimostrarne la precedente irreperibilità o la reale novità e significatività, non trasforma una seconda domanda di sanatoria in un’istanza nuova e non fa sorgere un nuovo obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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