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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di 124 avvisi di accertamento suppletivo per IVA all'importazione e 124 provvedimenti sanzionatori relativi alle dichiarazioni d'importazione degli anni 1997-1999: l'Amministrazione sostiene l'illegittimo utilizzo del "plafond IVA" tramite lo status di esportatore abituale acquisito mediante frodi carosello e societa' cartiere; la contribuente impugna per tardività (D.Lgs. 374/1990 art.11, comma 5) e carenza di motivazione degli atti

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto un unico motivo (n.5) relativo all'omesso esame, da parte della CTR, di un fatto storico controverso e decisivo: il mantenimento in capo alla ricorrente del plafond (e quindi la possibilita' di acquistare senza pagamento IVA per le annualita' 1997 e 1998) nonostante l'accertamento di fittizieta' delle cessioni. Per tal motivo la sentenza impugnata e' stata cassata in relazione a quel motivo e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione; sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi (1,2,7 rigettati; 3,4,6 inammissibili). Il motivo n.8 e' stato assorbito.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 8, comma 2

    Regime IVA all'importazione applicabile solo se sussistono i presupposti soggettivi (es. plafond derivante dallo status di esportatore abituale); la Corte tiene conto che il diritto al regime dipende dallo status soggettivo effettivo

  • Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, articolo 1

    Definisce lo status di esportatore abituale; la Corte rileva che tale status non puo' essere illegittimamente acquisito tramite frodi carosello e societa' cartiere

  • Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11, comma 5

    Norma sul termine per l'impugnazione legato al passaggio in giudicato della sentenza penale; la questione della decorrenza di questo termine e' stata valutata ma non risultata decisiva per la cassazione se non nell'analisi dei motivi specifici

  • Articolo 2700 codice civile

    Disciplina della 'fede privilegiata' del processo verbale di constatazione (PVC); la Corte ricorda il carattere tripartito della probativita' del PVC: fede privilegiata per fatti direttamente constatati, efficacia fino a querela di falso per dichiarazioni rese al pubblico ufficiale salvo prova contraria con indicazione delle fonti

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7

    Divieto di prova testimoniale nel processo tributario; la Corte conferma che dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono essere utilizzate come indizi purché siano adeguatamente indicate e valutate come elementi indiziari

  • Articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Limiti del sindacato di legittimita' in Cassazione dopo la riforma: i vizi denunciabili sono circoscritti (fra cui l'omesso esame di fatto storico decisivo - n.5); la Corte ha applicato tali limiti per dichiarare inammissibili o infondati vari motivi e per accogliere il vizio relativo a fatto storico decisivo non valutato

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12

    Disciplina della continuazione delle sanzioni amministrative tributarie; la contestazione sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione e' stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo al mantenimento del plafond

  • Articolo 112 codice di procedura civile

    Principio dell'omessa pronuncia: la Corte ricorda che l'omessa motivazione su questione di diritto non e' sempre causa di annullamento se la Corte puo' comunque enunciare le ragioni di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • Principi di diritto comunitario (Corte di giustizia UE, causa C-2/2008 e giurisprudenza correlata)

    Il divieto di abuso del diritto nell'IVA a livello UE può limitare l'efficacia vincolante del giudicato nazionale e giustificare nuovi accertamenti quando la pretesa nazionale ostacola l'applicazione del principio antielusivo comunitario

Massime di principio

  • Il PVC ha una triplice valenza probatoria: puo' avere fede privilegiata per i fatti direttamente constatati, valore fino a querela di falso per dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e, in mancanza di indicazione delle fonti, resta comunque elemento di prova valutabile insieme agli altri elementi
  • Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi possono essere impiegate come indizi nel processo tributario nonostante il divieto di prova testimoniale; e' pero' necessario indicare specificamente le fonti per consentire il controllo e la contraddittorieta'
  • In tema di ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo (art.360 c.p.c., comma 1, n.5) e' vizio grave che giustifica la cassazione e il rinvio; mere critiche alla valutazione delle prove non sono piu' ammissibili in Cassazione
  • Il mantenimento formale del 'plafond' (o di uno status soggettivo) puo' costituire un fatto storico decisivo: se non viene esaminato dal giudice d'appello, la decisione puo' essere cassata e rinviata per nuovo esame
  • I giudicati tributari hanno efficacia vincolante limitata: sono vincolanti per elementi di fatto giuridicamente stabili e ripetuti tra periodi d'imposta, ma non impediscono nuovi accertamenti quando i presupposti di fatto sono mutevoli (es. diversa concreta emersione di fatturazioni inesistenti)
  • Norme ed esigenze del diritto UE in materia di IVA (antielusione/abuso di diritto) possono impedire che la certezza del giudicato nazionale precluda controlli necessari a contrastare frodi IVA sistematiche

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