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Sentenza

Sentenza del 05/06/2017 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Registro - Omissione del contraddittorio - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno contestato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una serie collegata di operazioni — cessione di ramo d'azienda, successiva vendita di veicoli e acquisto di pezzi di ricambio — come un'unica operazione sostanzialmente diretta al trasferimento integrale del ramo aziendale. Le ricorrenti sostenevano che le vendite dei veicoli e dei ricambi fossero autonome e aventi finalità commerciali diverse. Hanno inoltre dedotto l'errata applicazione dell'art. 20 del DPR 131/1986, la decadenza dell'Ufficio, l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione dell'avviso e l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva già rigettato i ricorsi riuniti. Il Collegio ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 20 del DPR 131/1986, poiché gli atti presentavano un collegamento strutturale e funzionale ed erano riconducibili a un unico disegno imprenditoriale. Ha escluso la decadenza, considerando quale dies a quo la registrazione dell'atto integrativo del 6 maggio 2011, che aveva reso definitivo l'accordo. Ha inoltre ritenuto non obbligatorio il contraddittorio preventivo in un accertamento fondato su atti pubblici e dati forniti dalle parti, escludendo che la sua omissione avesse inciso concretamente sul diritto di difesa. L'avviso è stato considerato adeguatamente motivato e il recupero fiscale, comprensivo delle sanzioni, è stato confermato. Le società sono state condannate al pagamento di 26.000 euro di spese del grado d'appello, oltre alle spese di 25.000 euro liquidate in primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 20 DPR 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Gli atti soggetti a registrazione devono essere interpretati secondo la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente di considerare unitariamente più atti collegati quando, per struttura, funzione e finalità economica, essi realizzano un'unica operazione, senza limitarsi alla forma nominale o alla separata stipulazione dei contratti.

  • Art. 52 DPR 131/1986

    Riguarda la rettifica del valore venale dei beni. Non si applica quando l'Ufficio non contesta il valore attribuito ai beni, ma la natura giuridica e l'effettiva portata dell'operazione.

  • Art. 76, commi 1-bis e 2, DPR 131/1986

    Disciplina i termini di decadenza dell'Amministrazione. Nel caso concreto il termine è stato fatto decorrere dall'atto integrativo del 2011, momento in cui l'operazione è divenuta definitiva e l'Ufficio ha potuto conoscere i valori definitivi.

  • Art. 37-bis, comma 4, DPR 600/1973

    La Commissione ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie di imposta di registro e, comunque, non ha ravvisato un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

  • Art. 15 D.lgs. 546/1992

    È stato applicato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente.

  • Cassazione n. 24823/2015 e Corte di Giustizia UE, causa C-276/12

    L'omesso contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre valutare concretamente se l'omissione abbia inciso sulla pretesa fiscale o sulle possibilità di difesa del contribuente.

  • Cassazione n. 6835/2013

    È richiamata per sostenere sia la possibilità di interpretare unitariamente atti collegati ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986, sia il criterio di decorrenza dei termini quando l'accordo diventa definitivo con un atto successivo.

  • Cassazione n. 15319/2013

    Conferma la rilevanza, ai fini dell'imposta di registro, dell'unitarietà sostanziale di operazioni formalmente articolate in più atti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, più contratti formalmente distinti possono essere qualificati come un'unica operazione quando risultano collegati da una comune finalità economica e funzionale.
  • L'art. 20 del DPR 131/1986 riguarda la qualificazione giuridica e gli effetti complessivi degli atti, mentre l'art. 52 riguarda la rettifica del valore dei beni: la scelta della norma dipende dal tipo di contestazione formulata dall'Ufficio.
  • La separata stipulazione o la diversa denominazione dei contratti non è decisiva se gli atti successivi completano o rendono effettivo il trasferimento economico già programmato.
  • Per contestare efficacemente la riqualificazione unitaria occorre dimostrare l'autonomia concreta delle singole operazioni, la loro distinta causa economica, l'assenza di collegamenti funzionali e la mancanza di un disegno complessivo elusivo.
  • Nel caso di accertamenti a tavolino fondati su atti pubblici e dati già conosciuti dal contribuente, l'omesso contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'atto; è necessario dimostrare un pregiudizio concreto al diritto di difesa o all'esito dell'accertamento.
  • Il termine di decadenza può decorrere dall'atto integrativo o definitivo, anziché dal primo accordo provvisorio, quando solo il successivo atto consente di determinare compiutamente oggetto e valori dell'operazione.
  • Un avviso è sufficientemente motivato se espone i fatti, le norme applicate e il percorso logico seguito, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; il semplice dissenso sull'interpretazione non equivale a difetto di motivazione.

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