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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29406/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore procedente nei confronti del debitore esecutato dinanzi al Tribunale. Il giudice dell'esecuzione aveva disposto una sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c.; decorso il periodo di sospensione e non essendo stata tempestivamente riassunta la procedura, era stata dichiarata l'estinzione dell'esecuzione. Il creditore aveva quindi proposto reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c., deducendo principalmente che l'estinzione non avrebbe potuto essere pronunciata perché: a) avrebbe dovuto operare la sospensione emergenziale ex art. 54-ter del d.l. 18/2020, convertito in L. 27/2020, essendo il pignoramento relativo all'abitazione principale del debitore; b) avrebbero dovuto applicarsi le sospensioni dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale Covid; c) doveva computarsi anche la sospensione feriale. Il tribunale rigettava il reclamo e la corte d'appello confermava, rilevando tra l'altro l'assenza di prova sull'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale del debitore e l'inapplicabilità delle sospensioni invocate. Il ricorrente ha quindi proposto sette motivi di ricorso per cassazione, denunciando: violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e dell'art. 47 della Carta di Nizza; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697, 2699, 2700 c.c.; violazione dell'art. 54-ter d.l. 18/2020 e dell'art. 298 c.p.c.; violazione di principi costituzionali sul riparto di attribuzioni; nullità della sentenza per mancata applicazione della sospensione feriale; ulteriore nullità sulla medesima questione; e nullità della decisione ex art. 360 n. 4 c.p.c. Tuttavia, la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., a causa di una esposizione dei fatti eccessivamente prolissa, sovrabbondante e organizzata mediante riproduzione integrale di atti e documenti, tale da rendere impossibile l'immediata individuazione dei fatti rilevanti e delle censure effettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. perché il ricorso era costruito con tecnica di "spillatura" e assemblaggio di numerosi atti e documenti integralmente riprodotti, senza un'esposizione sommaria, chiara e sintetica dei fatti di causa e senza un'adeguata focalizzazione delle questioni rilevanti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul requisito di autosufficienza e sull'inammissibilità del ricorso che costringa il giudice di legittimità a selezionare autonomamente, all'interno di una massa documentale, i dati decisivi. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 630, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come base del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.

  • art. 624-bis c.p.c.

    norma che consente la sospensione concordata del processo esecutivo; nel caso concreto il suo decorso senza riassunzione aveva portato all'estinzione.

  • art. 54-ter d.l. 18/2020

    invocato dal ricorrente come sospensione emergenziale delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    richiamato nel giudizio di merito come disciplina della sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid; ritenuta non applicabile al caso concreto dal giudice di merito.

  • art. 1 L. 742/1969

    richiamato quale disciplina della sospensione feriale dei termini; ritenuta non interferente con la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. dai giudici di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte lo considera violato per l'insufficiente e inadeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, resa inservibile dall'eccesso di riproduzione di atti e documenti.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale presidio dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    richiamato come norma che delimita i vizi deducibili in cassazione nel giudizio impugnatorio a critica vincolata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per denunciare una pretesa errata ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica trattazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica trattazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 298 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo, in relazione alla disciplina processuale della sospensione, senza esame di merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    invocato per sostenere una pretesa violazione del diritto al processo equo, ma la Corte non esamina il profilo per difetto di ammissibilità del ricorso.

  • art. 13 CEDU

    invocato nel primo motivo; la Corte non valuta nel merito la censura.

  • art. 47 Carta di Nizza

    invocato nel primo motivo; la Corte non esamina il profilo sostanziale.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio del ricorso per la difesa personale della parte insieme alla difesa tecnica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma serve a consentire alla Corte di comprendere immediatamente origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti senza dover attingere aliunde.
  • La riproduzione integrale e indistinta di atti processuali e documenti, senza una sintesi selettiva dei fatti rilevanti, integra violazione del requisito di autosufficienza e rende il ricorso inammissibile quando costringe la Corte a un'attività di ricerca e selezione delle questioni.
  • La tecnica dell'"assemblaggio" o della "spillatura" di atti non può sostituire la necessaria esposizione narrativa e argomentativa del ricorso, neppure nella parte dedicata ai motivi di censura.
  • Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il ricorrente deve individuare specifici vizi di legittimità entro i limiti dell'art. 360 c.p.c. e rispettare i requisiti di forma e contenuto prescritti dagli artt. 365 e 366 c.p.c.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti, la Corte non può colmare la carenza mediante mera espunzione del materiale superfluo se residua un atto privo di sufficiente intellegibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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