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Circolare

Circolare numero 278 del 21-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della modifica normativa dell'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970 operata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 375/1993, il Ministro del lavoro ha fissato con decreto 26 luglio 1994 il reddito convenzionale per l'anno 1993 dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è stato parametrato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni; nelle province prive di tale determinazione vale la retribuzione media meno elevata. La circolare richiama inoltre il rilascio delle certificazioni individuali da parte degli Uffici provinciali dello SCAU per consentire l'accredito dei contributi e segnala la predisposizione di prontuari per i periodi 1.1.1993-31.5.1993 e 1.6.1993-31.12.1993 con i redditi e i contributi dovuti.

Determinazione del reddito convenzionale 1993 per mezzadri e coloni

Determinazione del reddito convenzionale 1993 per mezzadri e coloni

La circolare interviene sul calcolo del reddito convenzionale da assumere per i mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria, a seguito della modifica dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, operata dall'art. 14 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375. L'obiettivo è fornire il riferimento reddituale per il calcolo dei contributi e delle prestazioni relativi all'anno 1993.

Quadro normativo di riferimento

Il testo chiarisce che la precedente disciplina è stata sostituita dalla nuova previsione del D.Lgs. n. 375/1993, in forza della quale il reddito dei mezzadri e coloni è determinato esclusivamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Viene quindi escluso il concerto con i Ministri per il tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché l'audizione delle organizzazioni nazionali di categoria.

Decreto ministeriale del 26 luglio 1994

In applicazione della nuova norma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994. Con tale atto è stato fissato il reddito convenzionale per l'anno 1993 da utilizzare come base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Criterio di determinazione del reddito

Il reddito convenzionale è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per il medesimo anno 1993 tramite i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. La circolare precisa inoltre che, nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito deve essere equiparato alla retribuzione media meno elevata, che normalmente coincide con quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni e accredito dei contributi

Secondo la consueta prassi richiamata nella circolare, gli Uffici provinciali dello SCAU rilasciano agli interessati le certificazioni individuali necessarie per consentire l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1993, anche prima dell'invio delle certificazioni collettive, quando ciò sia indispensabile per il diritto alle prestazioni.

Prontuari per le operazioni di calcolo

Per facilitare le Sedi nelle operazioni di accredito sulla base delle certificazioni individuali, sono stati predisposti due prontuari riferiti ai periodi 1 gennaio 1993 - 31 maggio 1993 e 1 giugno 1993 - 31 dicembre 1993. Nei prontuari sono indicate, nella colonna n. 2, le nuove misure dei redditi da considerare per ciascuna provincia e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

Punti principali

Modifica normativa del criterio di determinazione

Viene richiamata la sostituzione del testo originario dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. n. 1434/1970 ad opera dell'art. 14 del D.Lgs. n. 375/1993. In base alla nuova disciplina, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza concerto con altri Ministri e senza sentire le organizzazioni nazionali di categoria.

Decreto ministeriale del 26 luglio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto 26 luglio 1994, pubblicato in G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994, con cui è stato determinato per l'anno 1993 il reddito convenzionale da assumere per il calcolo dei contributi e delle prestazioni dei mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Parametrazione del reddito convenzionale

Il reddito convenzionale 1993 è stato parificato al salario medio provinciale dei salariati fissi comuni stabilito per lo stesso anno 1993 con i decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Nelle province in cui non siano state fissate le retribuzioni per i salariati fissi comuni, il reddito si intende equiparato alla retribuzione media meno elevata, generalmente quella dei salariati fissi qualificati.

Certificazioni individuali per l'accredito contributivo

Gli Uffici provinciali dello SCAU rilasciano agli interessati certificazioni individuali per consentire, prima dell'invio delle certificazioni collettive, l'accreditamento dei contributi relativi all'anno 1993 quando ciò sia necessario per il diritto alle prestazioni.

Prontuari per il calcolo dei contributi 1993

Per agevolare le Sedi nelle operazioni di accredito, sono stati predisposti due prontuari relativi ai periodi 1.1.1993-31.5.1993 e 1.6.1993-31.12.1993. In tali prontuari sono riportate, nella colonna n. 2, le nuove misure dei redditi da considerare per ciascuna provincia e, nelle altre colonne, gli importi dei contributi base e integrativi dovuti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1434/1970.

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