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Circolare

Circolare numero 275 del 18-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della Decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, che aggiorna l’Allegato VI dell’Accordo SEE in materia di sicurezza sociale e rende applicabili agli Stati EFTA alcuni regolamenti e decisioni comunitarie pubblicati dopo il 31 luglio 1991. Per le disposizioni previdenziali gli effetti decorrono retroattivamente dal 1° gennaio 1994. Vengono inoltre chiariti i casi di inapplicabilità di alcune norme transitorie e indicata l’estensione, con integrazione dell’elenco delle istituzioni competenti, della decisione n. 150 della Commissione amministrativa.

Decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE: integrazioni all’Accordo SEE in materia di sicurezza sociale

Decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE e conseguenze in materia di sicurezza sociale

La circolare illustra l’impatto della Decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE sull’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con particolare riferimento all’Allegato VI in materia di sicurezza sociale. L’atto aggiorna il quadro normativo applicabile ai rapporti tra Stati EFTA e Stati membri CEE, includendo disposizioni e decisioni comunitarie emanate dopo il 31 luglio 1991.

Quadro normativo e contenuto dell’integrazione

La Decisione, adottata il 21 marzo 1994 e pubblicata sulla G.U.C.E. n. L160 del 28 giugno 1994, integra e aggiorna gli allegati dell’Accordo SEE. Per quanto rileva l’Istituto, vengono richiamati in particolare:

  • i regolamenti n. 1247, 1248 e 1249/92;
  • il regolamento n. 1945/93;
  • la decisione n. 148 della Commissione amministrativa, relativa all’uso del mod. E 101 in caso di distacchi non superiori a tre mesi;
  • la decisione n. 150, sulle modalità di liquidazione del complemento in presenza di diritto a prestazioni familiari o a quote di pensione orfanili nei confronti di più Stati.

La circolare precisa che, oltre a talune modifiche minori agli allegati dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, la Decisione rende tali strumenti applicabili nei rapporti con gli Stati EFTA.

Entrata in vigore ed effetti temporali

La Decisione n. 7/94 è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 3, il 1° luglio 1994 per le materie generali dell’Accordo SEE. Tuttavia, per le disposizioni previdenziali contenute nell’Allegato 6 della Decisione, gli effetti decorrono retroattivamente dal 1° gennaio 1994, ossia dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SEE.

Ne consegue che:

  • le istruzioni cautelative già impartite con la circolare n. 47 devono considerarsi definitivamente superate;
  • le pratiche già definite in applicazione dei regolamenti n. 1247, 1248 e 1249/92 nei rapporti con i nuovi Stati devono essere considerate correttamente istruite;
  • l’evidenza tenuta in attesa della Decisione va eliminata.

Disposizioni dichiarate inapplicabili

L’Allegato 6 della Decisione stabilisce espressamente l’inapplicabilità di:

  • art. 2 del regolamento n. 1247/92;
  • art. 3 del regolamento n. 1945/93.

La circolare ricorda che l’art. 2 del regolamento n. 1247/92 contiene le norme transitorie sulla nuova disciplina dell’inesportabilità:

  • dell’integrazione al minimo;
  • dell’integrazione dell’assegno di invalidità;
  • dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati d’inabilità.

L’inapplicabilità dell’art. 3 del regolamento n. 1945/93 deriva logicamente dalla prima, poiché tale disposizione introduce un art. 2 bis al regolamento n. 1247/92, volto a limitare il cumulo di due prestazioni non contributive quando una sia stata riconosciuta sulla base delle norme di salvaguardia dell’art. 2. Le modalità applicative concrete di tale meccanismo erano comunque rimesse alle decisioni della Commissione amministrativa o ad accordi tra Stati membri.

Clausole di salvaguardia e gestione operativa dei casi dubbi

La circolare precisa che l’inapplicabilità delle disposizioni sopra richiamate non dovrebbe produrre effetti pratici negativi, poiché restano comunque operanti i principi desumibili dagli artt. 94 e 95 del regolamento n. 1408/71 e dall’art. 118 del regolamento n. 574/72. Tali norme assicurano il mantenimento del trattamento più favorevole spettante agli interessati in base alla normativa preesistente.

In presenza di casi dubbi o di contestazioni da parte delle istituzioni estere, la questione deve essere sottoposta senza indugio alla Sede centrale per le determinazioni di competenza.

Estensione della decisione n. 150 e istituzioni competenti

La Decisione n. 7/94 integra anche la decisione n. 150 della Commissione amministrativa, estendendola ai nuovi Paesi e aggiungendo all’elenco delle istituzioni competenti quelle appartenenti a tali Stati. Le SAP devono quindi attenersi a tale elenco per l’istruttoria e la definizione delle pratiche relative:

  • al complemento sulle prestazioni familiari;
  • alle quote di pensione per orfani superstiti.

La circolare, nel complesso, fornisce quindi le istruzioni operative per l’adeguamento delle procedure interne alla nuova disciplina SEE in materia previdenziale, con particolare attenzione alla decorrenza degli effetti, alle norme escluse e ai rapporti con le istituzioni estere.

Punti principali

Aggiornamento dell’Accordo SEE e norme rese applicabili

La Decisione n. 7/94, adottata il 21 marzo 1994 e pubblicata il 28 giugno 1994, integra e aggiorna gli allegati dell’Accordo SEE, in particolare l’Allegato VI sulla sicurezza sociale. Sono rese applicabili nei rapporti tra Stati EFTA e Stati membri CEE le disposizioni pubblicate dopo il 31 luglio 1991, con alcuni adattamenti agli allegati dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 legati alle peculiarità interne degli Stati EFTA. In particolare, entrano nel quadro applicativo i regolamenti n. 1247, 1248 e 1249/92 e il regolamento n. 1945/93, oltre alle decisioni n. 148 e n. 150 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Decorrenza ed effetti della Decisione n. 7/94

La Decisione è entrata in vigore il 1° luglio 1994 per le materie generali dell’Accordo SEE. Per le disposizioni previdenziali contenute nell’Allegato 6, gli effetti retroagiscono invece al 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore dell’Accordo SEE. La circolare chiarisce che le istruzioni cautelative già impartite con la circolare n. 47 devono considerarsi superate e definitive, e che le pratiche già definite in applicazione dei regolamenti n. 1247, 1248 e 1249/92 nei rapporti con i nuovi Stati sono da ritenersi correttamente istruite. Va inoltre eliminata l’evidenza tenuta in attesa della Decisione.

Inapplicabilità espressamente sancita di alcune disposizioni

L’Allegato 6 della Decisione dichiara inapplicabili l’art. 2 del regolamento n. 1247/92 e l’art. 3 del regolamento n. 1945/93. Il primo contiene norme transitorie sulla nuova disciplina dell’inesportabilità dell’integrazione al minimo, dell’integrazione dell’assegno di invalidità e dell’assegno per assistenza personale e continuativa ai pensionati d’inabilità. Il secondo introduce il nuovo art. 2 bis del regolamento n. 1247/92, volto a limitare il cumulo di due prestazioni non contributive quando una sia riconosciuta tramite le norme di salvaguardia del citato art. 2. Pur in presenza di tale inapplicabilità, la circolare evidenzia che restano operanti i principi degli artt. 94 e 95 del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 118 del regolamento n. 574/72, che salvaguardano il trattamento più favorevole derivante dalla normativa preesistente.

Gestione di casi dubbi e rapporti con istituzioni estere

Se emergono fattispecie di dubbia interpretazione o obiezioni da parte di istituzioni estere sull’applicazione delle norme a casi concreti, la questione deve essere sottoposta senza indugio alla Sede centrale per le determinazioni di competenza. La circolare invita quindi a una gestione centralizzata delle controversie interpretative o applicative, al fine di garantire uniformità di comportamento.

Estensione della decisione n. 150 e indicazione delle istituzioni competenti

La Decisione n. 7/94 estende ai Paesi interessati anche la decisione n. 150 della Commissione amministrativa, integrandone il testo con l’elenco delle istituzioni competenti dei nuovi Stati. Le SAP devono quindi rivolgersi agli organismi indicati in tale elenco per l’istruttoria e la definizione delle pratiche relative al complemento spettante sulle prestazioni familiari o sulle quote di pensione agli orfani superstiti.

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