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Circolare

Circolare numero 273 del 18-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione degli sgravi per il Mezzogiorno alle imprese di trasporto che operano con modalità intermodali, cioè tramite containers o semirimorchi, con tratte svolte anche fuori dalle zone agevolate. Si afferma che l’impresa con sede nelle zone protette e organizzata con motrici fisse su ciascuna sponda marina può beneficiare degli sgravi per gli autisti impiegati nel servizio, anche se parte del percorso finale non ricade nelle aree del Mezzogiorno. Rimane invece riservato un successivo chiarimento per il personale amministrativo e tecnico impiegato a terra nelle località di imbarco sulla terraferma.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno nel trasporto intermodale

Sgravi per il Mezzogiorno nel trasporto intermodale

La circolare interviene per chiarire l’applicazione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno alle imprese di trasporto che operano in forma intermodale. Il chiarimento si colloca nel solco delle istruzioni già fornite con la circolare n. 97 del 24.4.1993, che aveva limitato il beneficio alle imprese con unità operativa nei territori agevolati e alle sole attività svolte in tali ambiti, salvo alcune specifiche eccezioni già riconosciute per imprese di navigazione e di trasporto.

Quadro normativo di riferimento

Il riferimento principale è l’art. 1, comma 8, del D.L. 22.3.1993, n. 71, convertito con modificazioni nella L. 20.5.1993, n. 151, che ha ristretto il beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno alle imprese che gestiscono un’unità operativa nei territori indicati dall’art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno. La circolare richiama inoltre il DPR 6.3.1978, n. 218, quale testo unico di riferimento per l’individuazione delle aree protette e delle zone assimilate.

Oggetto del quesito

Il documento prende in considerazione il trasporto cosiddetto intermodale, ossia quello effettuato tramite containers o semirimorchi per lo stivaggio delle merci, con trasferimento finale a mezzo vettore marittimo e impiego di automezzi da traino sulla terra ferma. Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare gli sgravi anche quando il percorso terrestre si svolge, in tutto o in parte, al di fuori delle zone del Mezzogiorno agevolate.

Soluzione interpretativa adottata

La circolare afferma che l’impresa di trasporto con sede nelle zone protette, se organizzata con motrici fisse su ciascuna sponda marina per l’esercizio dell’attività intermodale, può beneficiare degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno in relazione agli autisti impiegati nel servizio. Il beneficio è riconosciuto anche se l’autista percorre l’intera tratta, compreso il residuo tragitto finale verso la località di destinazione che non ricade nelle zone protette.

Ambito ancora non definito

Resta invece sospesa la disciplina relativa al personale amministrativo e tecnico che cura il servizio a terra nelle località di imbarco sulla terraferma. Su questo punto la circolare non assume una posizione definitiva e annuncia l’emanazione di ulteriori istruzioni.

Punti principali

Contesto normativo e richiamo alla circolare precedente

La circolare si inserisce nel quadro delle istruzioni applicative già fornite con la circolare n. 97 del 24.4.1993, relativa alla limitazione del beneficio degli sgravi per il Mezzogiorno alle imprese che gestiscono un’unità operativa nei territori individuati dall’art. 1 del T.U. sugli interventi per il Mezzogiorno e alle sole attività ivi svolte. In tale occasione era stato precisato che le imprese di navigazione e di trasporto, iscritte rispettivamente in compartimenti marittimi del Sud e presso sedi ubicate nel Mezzogiorno, potevano continuare a fruire dell’agevolazione in ragione della natura e delle modalità della loro attività.

Quesito sul trasporto intermodale

Vengono ora sottoposti quesiti specifici sulla disciplina contributiva del trasporto intermodale, definito come il trasporto che utilizza containers o semirimorchi per lo stivaggio delle merci, con successivo trasferimento a destinazione mediante vettore marittimo e con impiego di automezzi da traino sulla terra ferma, anche in territori diversi da quelli di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6.3.1978, n. 218, nonché nelle zone assimilate.

Ammissibilità allo sgravio per gli autisti

La circolare ritiene che l’impresa di trasporto con sede nelle zone protette di cui all’art. 1 del T.U., se strutturata con motrici fisse su ciascuna sponda marina per svolgere l’attività nelle modalità descritte, possa usufruire degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno limitatamente agli autisti impiegati nel servizio. Il beneficio spetta anche quando questi effettuano l’intero percorso, pur se il tratto residuo fino alla destinazione finale non è compreso nelle predette zone protette.

Riserva di ulteriori istruzioni

Per il personale amministrativo e tecnico che gestisce il servizio a terra nelle località di imbarco sulla terraferma la circolare non fornisce una soluzione definitiva, ma si limita a formulare una riserva di successive istruzioni sulla relativa disciplina contributiva.

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