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Circolare

Circolare numero 279 del 21-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 e rende disponibili le nuove retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato valide per il 1994. Sulla base di tali valori sono stati calcolati gli importi dei versamenti integrativi per l’anno 1994, corrispondenti ai contributi obbligatori vigenti nell’anno di riferimento. Vengono inoltre richiamati i soggetti tenuti al versamento dei contributi integrativi e le modalità di calcolo per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Nuove retribuzioni giornaliere 1994 per operai agricoli a tempo determinato ai fini contributivi e prestazionali

Nuove retribuzioni giornaliere 1994 per operai agricoli a tempo determinato

La circolare dà comunicazione dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con i quali sono state fissate le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato valide per l’anno 1994. Le indicazioni contenute nel provvedimento servono sia per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali, sia per la determinazione della misura delle prestazioni.

Base normativa e funzione delle tabelle allegate

Le sedi possono utilizzare l’apposita tabella allegata per rilevare le retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli a tempo determinato interessati dall’applicazione dei decreti ministeriali pubblicati nella G.U. n. 138 del 15 giugno 1994. Tali importi costituiscono il parametro di riferimento per i conteggi contributivi dell’anno 1994.

Importi dei versamenti integrativi

Sulla base delle nuove retribuzioni medie provinciali sono stati determinati gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1994, riportati in una seconda tabella allegata. La circolare precisa che questi importi coincidono con i contributi obbligatori vigenti nell’anno al quale il versamento integrativo si riferisce, confermando così il criterio di allineamento tra integrazione e contribuzione ordinaria.

Soggetti obbligati al versamento

Viene richiamato quanto già indicato nella circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985: i contributi integrativi desunti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni. Per tali soggetti, pertanto, la tabella allegata rappresenta lo strumento operativo per individuare l’importo dovuto.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il calcolo non avviene in base alla tabella delle retribuzioni medie provinciali, ma direttamente sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. La circolare indica come fonti di riferimento le certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e gli eventuali modelli ACC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione, che consentono alle sedi di determinare l’importo dei contributi integrativi dovuti.

Punti principali

Oggetto della circolare e fonte normativa

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con i quali sono state determinate le nuove retribuzioni giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato da utilizzare per l’anno 1994 ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali e della determinazione delle prestazioni.

Retribuzioni medie provinciali

Le sedi possono rilevare dalla tabella allegata le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato interessati dai decreti ministeriali pubblicati nella G.U. n. 138 del 15 giugno 1994. Tali valori costituiscono la base di riferimento per gli adempimenti contributivi e prestazionali relativi al 1994.

Versamenti integrativi 1994

Sulla base delle nuove retribuzioni medie provinciali sono stati calcolati e riportati in allegato gli importi dei versamenti integrativi relativi al 1994. La circolare precisa che tali importi sono uguali a quelli dei contributi obbligatori in vigore nell’anno cui i versamenti integrativi si riferiscono.

Soggetti tenuti al versamento dei contributi integrativi

Si richiama quanto già chiarito con la circolare n. 1308 R.C.V. dell’11 maggio 1985: i contributi integrativi risultanti dalla tabella devono essere versati dagli operai agricoli a tempo determinato, dai compartecipanti familiari e dai piccoli coloni.

Operai agricoli a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le sedi devono calcolare direttamente l’importo dei contributi integrativi sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite. Tali retribuzioni possono essere desunte dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. e dagli eventuali modelli ACC.1/OTI - Sost. allegati alle domande di integrazione.

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