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Circolare

Circolare n. 15 del 26/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base al decreto legge n. 194/2009 convertito nella legge n. 25/2010, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal cinque per mille per carenze documentali possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 aprile 2010. Vengono indicati gli enti interessati, gli adempimenti richiesti, i modelli da utilizzare e le modalità operative per le Direzioni regionali e per il CONI. Sono inoltre affrontati casi particolari, come le dichiarazioni presentate su modello non conforme o con documento di identità scaduto, e precisata la posizione delle fondazioni nazionali di carattere culturale.

Proroga al 30 aprile 2010 per l’integrazione documentale delle domande del cinque per mille 2006-2008

Proroga del termine per l’integrazione documentale delle domande del cinque per mille

La circolare disciplina la riapertura dei termini, fino al 30 aprile 2010, per la regolarizzazione documentale delle domande di iscrizione al cinque per mille presentate da enti del volontariato e da associazioni sportive dilettantistiche con riferimento alle annualità 2006, 2007 e 2008. L’intervento si fonda sull’articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) e b), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, e mira a consentire la sanatoria di posizioni precedentemente escluse per irregolarità procedurali.

Ambito di applicazione della proroga

La proroga riguarda gli enti che erano stati esclusi dal beneficio del cinque per mille per omessa, incompleta o tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per il 2006 sono interessati gli enti individuati dall’articolo 1, comma 337, lettera a), della legge n. 266/2005; per il 2007 quelli previsti dall’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge n. 296/2006; per il 2008 quelli di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge n. 244/2007.

Le categorie espressamente richiamate comprendono:

  • enti del volontariato;
  • ONLUS;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
  • associazioni riconosciute e fondazioni operanti nei settori previsti dal Dlgs n. 460/1997;
  • fondazioni nazionali di carattere culturale, per le annualità in cui sono state ammesse dalla normativa richiamata.

Adempimenti richiesti agli enti

Gli enti interessati devono regolarizzare la posizione trasmettendo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il perdurare dei requisiti per l’accesso al beneficio, sottoscritta dall’attuale legale rappresentante. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, copia fotostatica del documento di riconoscimento del firmatario.

La trasmissione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale dell’ente, entro il 30 aprile 2010. Se un ente deve integrare più annualità, deve predisporre una dichiarazione distinta per ciascun esercizio finanziario, inviandola in plico separato.

Modelli da utilizzare

Per la compilazione devono essere utilizzati i moduli conformi ai DPCM che hanno disciplinato annualmente il cinque per mille:

  • esercizio finanziario 2006: allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006;
  • esercizio finanziario 2007: allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007;
  • esercizio finanziario 2008: allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008;
  • per le fondazioni nazionali di carattere culturale relative al 2007: allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008.

La circolare precisa che i modelli sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Effetti della tardiva presentazione originaria

Gli enti esclusi per aver presentato in ritardo la dichiarazione sostitutiva non devono produrre una nuova dichiarazione, se quella originaria era completa di tutte le indicazioni richieste e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante. In tal caso, la dichiarazione già trasmessa, divenuta ora tempestiva per effetto della proroga, consente l’ammissione al beneficio senza ulteriori adempimenti.

Attività delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono validare le dichiarazioni ricevute e svolgere i controlli amministrativi sulle posizioni degli enti. La circolare chiarisce che sono valide anche le dichiarazioni inviate tempestivamente a uffici dell’Agenzia non competenti territorialmente, purché corredate dalla documentazione prevista: tali uffici devono inoltrarle con urgenza alla Direzione competente.

Le Direzioni devono prestare particolare attenzione alle posizioni degli enti esclusi per tardività della dichiarazione, che devono essere ammessi di diritto se la documentazione risulta completa e correttamente sottoscritta. È inoltre possibile riammmettere al beneficio gli enti precedentemente esclusi per esito negativo del controllo, quando la loro posizione sia stata successivamente rivista in autotutela o per effetto di contenziosi.

Per i controlli amministrativi, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite e ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, i controlli possono essere svolti anche a campione.

Fondazioni nazionali di carattere culturale

La circolare dedica un approfondimento alle fondazioni nazionali di carattere culturale. Per il 2006 tali enti rientrano nella più ampia categoria delle fondazioni riconosciute e possono fruire della proroga. Per il 2007 sono state ammesse al beneficio in forza delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 248/2007; anche per tale annualità la proroga si applica, nonostante il richiamo normativo non sia espresso in modo puntuale nel decreto richiamato dalla circolare. Per il 2008, infine, sono state incluse tra i soggetti ammessi dal DPCM 19 marzo 2008 e possono quindi regolarizzare la posizione.

Associazioni sportive dilettantistiche

Per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, la proroga dei termini riguarda la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. Le dichiarazioni devono essere inviate agli uffici territoriali del CONI utilizzando i moduli conformi al decreto ministeriale 2 aprile 2009.

Se la documentazione è stata erroneamente inviata alle Direzioni regionali o ad altri uffici dell’Agenzia, questi ultimi devono trasmetterla con priorità ai competenti uffici del CONI, informandone l’associazione. Nei casi in cui un ente abbia natura mista, la Direzione regionale deve verificare se la dichiarazione sia stata resa come ente del volontariato oppure come associazione sportiva dilettantistica, poiché nel secondo caso la competenza è del CONI.

Casi particolari e regolarizzazioni formali

La circolare ammette la regolarizzazione di dichiarazioni compilate su modello non conforme o su modello riferito a un esercizio diverso, purché il contenuto sia sostanzialmente completo e riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa. In tali ipotesi la sanatoria avviene ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000.

Analoga possibilità di sanatoria è riconosciuta quando alla dichiarazione sia allegata copia di un documento di identità scaduto del legale rappresentante. Il documento, infatti, serve a identificare il soggetto dichiarante e la sua eventuale scadenza non impedisce la regolarizzazione in fase istruttoria.

Finalità operative

La circolare invita le Direzioni regionali a dare la massima diffusione alle informazioni presso gli enti interessati, affinché i soggetti in possesso dei requisiti possano beneficiare della proroga ed eventualmente recedere dal contenzioso pendente. Viene raccomandata la massima tempestività nelle operazioni di validazione e controllo, rinviando a successive istruzioni di servizio per gli aspetti operativi.

Punti principali

Proroga dei termini per il volontariato 2006-2008

La proroga al 30 aprile 2010 riguarda l’integrazione documentale delle domande di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato del cinque per mille relative agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008. Possono sanare la propria posizione i soggetti esclusi per mancata presentazione, presentazione incompleta o tardiva della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Enti interessati e categorie ammesse

Per il 2006, 2007 e 2008 la circolare individua le categorie di enti del volontariato interessate dalla riapertura dei termini: enti del volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge n. 383/2000, associazioni riconosciute e fondazioni rientranti nei settori previsti dal Dlgs n. 460/1997. Per il 2007 e il 2008 sono espressamente considerate anche le fondazioni nazionali di carattere culturale.

Adempimenti degli enti e modalità di regolarizzazione

Gli enti devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere dei requisiti, sottoscritta dall’attuale legale rappresentante e corredata della copia del documento di riconoscimento. La trasmissione avviene con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza. Se si regolarizzano più annualità, devono essere predisposte dichiarazioni distinte e spedite in plichi separati.

Modelli da utilizzare

Devono essere utilizzati i modelli conformi agli allegati dei DPCM annuali: allegato 2 al DPCM 20 gennaio 2006 per il 2006, allegato 2 al DPCM 16 marzo 2007 per il 2007, allegato 2 al DPCM 19 marzo 2008 per il 2008; per le fondazioni nazionali di carattere culturale relative al 2007 si usa l’allegato 3 al DPCM 24 aprile 2008.

Ruolo delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono validare le dichiarazioni regolarmente presentate e controllare le posizioni degli enti. La circolare chiarisce che sono valide anche le dichiarazioni inviate tempestivamente a una Direzione regionale non competente o ad altri uffici dell’Agenzia, che devono inoltrarle senza ritardo alla struttura competente. Le Direzioni possono inoltre riammmettere enti esclusi per esiti negativi o per provvedimenti di autotutela o contenziosi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, la proroga al 30 aprile 2010 riguarda le dichiarazioni sostitutive relative al 2006, 2007 e 2008. Le dichiarazioni devono essere inviate agli uffici territoriali del CONI, anche se per errore sono pervenute all’Agenzia delle Entrate, che deve inoltrarle con urgenza al CONI. Se l’ente ha anche altra natura (Onlus, APS, ecc.), occorre verificare a quale tipologia si riferisce la dichiarazione.

Casi particolari e sanatorie

La circolare ammette la regolarizzazione di dichiarazioni presentate su modello non conforme o su modello relativo a un altro esercizio, purché contengano tutte le informazioni richieste. È inoltre sanabile l’allegazione di un documento di identità scaduto, richiamando la disciplina sulle irregolarità formali delle autocertificazioni e la possibilità di completamento o regolarizzazione in fase istruttoria.

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