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Circolare

Circolare n. 14 del 18/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sul periodo transitorio di recepimento delle direttive UE in materia di IVA e adempimenti intracomunitari. Da un lato precisa l’applicazione del reverse charge per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da non residenti a soggetti passivi stabiliti in Italia, con particolare attenzione alle operazioni tra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010. Dall’altro interviene sulla nuova disciplina degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, chiarendo periodicità, soglie, modalità di compilazione e termini di presentazione, nonché la gestione del ritardo dovuto alla pubblicazione tardiva delle regole attuative.

Recepimento delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE: disciplina transitoria e chiarimenti sugli adempimenti IVA e INTRASTAT

Recepimento delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE: disciplina transitoria e INTRASTAT

La circolare interviene nel periodo di passaggio tra la disciplina previgente e le nuove regole introdotte per effetto del recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE. Fornisce chiarimenti sia sul meccanismo dell’inversione contabile per operazioni rese da soggetti non residenti, sia sulle modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie.

Inversione contabile per cessioni di beni e prestazioni di servizi

Il D.Lgs. n. 18 del 2010 ha modificato l’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, gli obblighi IVA sono sempre adempiuti dal cessionario o committente. La circolare evidenzia che ciò vale anche se il soggetto non residente è identificato in Italia o dispone di un rappresentante fiscale.

Per le prestazioni di servizi, viene richiamato il precedente chiarimento della circolare n. 58 del 31 dicembre 2009, limitato alle prestazioni generiche territorialmente rilevanti in Italia secondo il criterio del luogo del committente. La nuova disciplina nazionale, però, amplia l’obbligo di reverse charge a tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia non residente e l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia secondo i criteri applicabili.

Periodo transitorio 1° gennaio - 19 febbraio 2010

La circolare affronta l’incertezza determinata dalla sovrapposizione tra la vecchia disciplina e la retroattività delle nuove regole. Per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010, rientranti nell’art. 194 della direttiva 2006/112/CE, sono ritenuti corretti i comportamenti dei cessionari o committenti che abbiano applicato il reverse charge anticipando il D.Lgs. n. 18/2010.

Se, invece, l’imposta è stata assolta dal cedente o prestatore non residente secondo la disciplina previgente, non devono essere effettuate variazioni ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, in ragione dell’incertezza interpretativa, l’Amministrazione finanziaria non applicherà la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, fermo restando il diritto alla detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 in capo al cessionario.

Elenchi riepilogativi INTRASTAT: periodicità e soglia

Il decreto ministeriale 22 febbraio 2010 disciplina i nuovi elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi alle cessioni e agli acquisti di beni, nonché ai servizi resi e ricevuti. La principale novità è l’eliminazione della periodicità annuale: gli elenchi vanno presentati con cadenza mensile o trimestrale.

La periodicità trimestrale spetta ai soggetti che, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, non hanno superato 50.000 euro per trimestre; la periodicità mensile si applica a chi non rientra in tale condizione. Il superamento della soglia nel corso del trimestre comporta il passaggio alla periodicità mensile dal mese successivo. La verifica della soglia va compiuta separatamente per:

  • elenchi relativi alle cessioni di beni e ai servizi resi;
  • elenchi relativi agli acquisti di beni e ai servizi ricevuti.

La circolare precisa che le categorie non si sommano tra loro, ma il superamento della soglia in una sola categoria determina l’obbligo mensile per l’intero elenco di quella tipologia. Sono riportati anche esempi applicativi che illustrano il passaggio alla periodicità mensile quando, nel trimestre, una delle categorie supera i 50.000 euro.

Regole transitorie per il 2010 e servizi intracomunitari

Per i soggetti obbligati esclusivamente agli elenchi relativi ai servizi, il 2010 è trattato come primo anno di applicazione dell’obbligo. La circolare estende a tali contribuenti il principio previsto per chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, con periodicità trimestrale iniziale. La prima scadenza teorica cade nel mese di aprile 2010, ma se la soglia di 50.000 euro viene superata nei primi mesi dell’anno, scatta la presentazione mensile.

Compilazione degli elenchi e indicazione dei dati di fattura

Per i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la propria progressione contabile. Ciò vale sia nel caso di autofatturazione ai sensi del novellato art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972, sia nel caso di integrazione della fattura del soggetto estero, come già chiarito nella circolare n. 12 del 12 marzo 2010.

Termini di presentazione e regime transitorio per gennaio 2010

Gli elenchi devono essere presentati telematicamente all’Agenzia delle dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. In via transitoria, fino al 30 aprile 2010, era ancora possibile presentare gli elenchi in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo.

Poiché il termine per gli elenchi di gennaio 2010 era già scaduto al momento della pubblicazione del decreto attuativo, la circolare riconosce ai contribuenti 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per adempiere a tale obbligo, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente. Fino a tale scadenza non vengono applicate sanzioni per il ritardo. Gli errori e le omissioni negli elenchi relativi a gennaio 2010 possono essere regolarizzati secondo quanto indicato nella circolare n. 5 del 17 febbraio 2010.

Vigilanza finale

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni contenute nella circolare siano correttamente osservate dagli uffici.

Punti principali

Reverse charge per operazioni rese da soggetti non residenti

Dal 1° gennaio 2010, in base alla nuova formulazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972 introdotta dal D.Lgs. n. 18/2010, gli obblighi IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono sempre assolti dal cessionario o committente mediante inversione contabile, anche se il non residente è identificato in Italia o ha un rappresentante fiscale. Per le prestazioni di servizi si richiama inoltre l’anticipazione già fornita con circolare n. 58/2009, limitata ai servizi generici territorialmente rilevanti in Italia secondo il criterio del luogo del committente.

Periodo transitorio 1° gennaio - 19 febbraio 2010 e tutela dei comportamenti dei contribuenti

Per le operazioni rientranti nell’art. 194 della direttiva 2006/112/CE effettuate tra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010, la sovrapposizione tra vecchia disciplina e nuove regole ha generato incertezza. La circolare ritiene corretti i comportamenti dei cessionari/committenti che abbiano applicato subito il reverse charge; se invece l’imposta è stata assolta dal cedente/prestatore non residente secondo la disciplina previgente, non devono essere effettuate variazioni ex art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, per tali casi l’Amministrazione non irroga la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997, fermo restando il diritto alla detrazione in capo al cessionario.

Periodicità degli elenchi INTRASTAT

Il decreto 22 febbraio 2010 ha introdotto la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché dei servizi resi e ricevuti, con periodicità mensile o trimestrale, abolendo quella annuale. La soglia di 50.000 euro va verificata distintamente per ciascun elenco: da un lato cessioni e servizi resi, dall’altro acquisti e servizi ricevuti. Se una singola categoria supera la soglia, l’intero elenco della rispettiva tipologia va presentato mensilmente. Il superamento in corso di trimestre comporta il passaggio al mese successivo e la presentazione anche dei periodi mensili già trascorsi.

Primo anno di applicazione e adempimenti per i servizi

Per il 2010, ai contribuenti tenuti solo agli elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti si applica il principio della periodicità trimestrale per chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri. La circolare estende tale criterio al primo anno di introduzione dell’obbligo per i servizi, considerata anche la modifica delle regole di territorialità con effetto dal 1° gennaio 2010. La prima scadenza teorica per questi contribuenti è quindi aprile 2010, salvo superamento della soglia di 50.000 euro nei primi mesi dell’anno, che fa scattare la periodicità mensile.

Dati da indicare negli elenchi e termini di presentazione

Per i servizi intracomunitari ricevuti, nel modello INTRASTAT vanno indicati numero e data della fattura attribuiti dal committente nazionale secondo la propria progressione contabile, sia in caso di autofatturazione sia in caso di integrazione della fattura estera. Gli elenchi vanno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; in via transitoria, fino al 30 aprile 2010, era ammessa la presentazione in formato elettronico agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo.

Termine speciale per gli elenchi di gennaio 2010 e regime sanzionatorio

Poiché il termine ordinario per gli elenchi di gennaio 2010 era già decorso alla pubblicazione del decreto attuativo, la circolare concede 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per adempiere all’obbligo relativo a quel mese, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente. Fino a tale scadenza non vengono applicate sanzioni per la tardiva presentazione. Gli eventuali errori o omissioni negli elenchi di gennaio 2010 possono essere regolarizzati secondo le indicazioni della circolare n. 5 del 17 febbraio 2010.

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