Circolare n. 16 del 27/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico l’utilizzo del modello 730/2010 per la dichiarazione dei redditi 2009, indicando chi può o non può usarlo, le regole per la dichiarazione congiunta e per il 730 integrativo, nonché la gestione del quadro ICI e degli acconti. Definisce inoltre i compiti e le scadenze di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, con particolare attenzione al flusso telematico dei modelli 730-4, al visto di conformità e ai controlli documentali. Sono infine illustrate le modalità di conguaglio, le ipotesi particolari (cessazione del rapporto, assenza di retribuzione, decesso, eventi eccezionali) e i termini operativi dell’intero procedimento.
Modello 730/2010 - assistenza fiscale per redditi 2009
Modello 730/2010 - Redditi 2009: assistenza fiscale, soggetti ammessi, adempimenti e conguagli
La circolare disciplina l’intera procedura del modello 730/2010 per i redditi 2009, con riferimento ai contribuenti ammessi, ai casi di esclusione, alle modalità di presentazione presso sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, nonché ai controlli, al visto di conformità, alla trasmissione telematica dei risultati contabili e alla gestione dei conguagli. Il documento definisce anche le regole per la dichiarazione congiunta, il 730 integrativo e le principali situazioni particolari.
Ambito soggettivo di utilizzo del modello 730
Possono utilizzare il modello 730/2010, purché abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti:
- lavoratori dipendenti e pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali integrazione salariale e mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, Irap e Iva.
Può essere presentato anche da rappresentante o tutore per persone incapaci, compresi i minori, sempre che ricorrano le condizioni richieste.
Sono inoltre indicate le tipologie di reddito dichiarabili con il 730:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
Casi di esclusione dal modello 730
Non possono utilizzare il modello 730/2010 i contribuenti che nel 2009 hanno posseduto:
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- redditi provenienti da trust;
- plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.
Devono presentare il modello UNICO 2010 Persone fisiche anche i contribuenti che:
- devono presentare IVA, IRAP o la dichiarazione come sostituti d’imposta;
- non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010;
- nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non tenuti a operare ritenute d’acconto.
Non può essere utilizzato il 730 per i lavoratori a tempo indeterminato se, al momento della presentazione, il rapporto di lavoro è cessato, né per i contribuenti deceduti.
Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione in forma congiunta se almeno uno di essi può utilizzare il 730. La dichiarazione congiunta è esclusa se uno dei coniugi nel 2009 ha redditi non dichiarabili con il 730 o deve presentare UNICO.
Se entrambi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale sostituto presentare la dichiarazione. In tal caso deve essere indicato come dichiarante il coniuge il cui sostituto riceve la dichiarazione; se la dichiarazione congiunta è presentata a un CAF o a un professionista abilitato, il dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per i conguagli.
Non è possibile la dichiarazione congiunta:
- in caso di decesso di uno dei coniugi;
- se la dichiarazione è resa per conto di altri contribuenti, ad esempio incapaci o minori.
Ciascun coniuge deve indicare nel proprio rigo F1 gli acconti relativi alla propria Irpef e addizionale comunale. Se non si è avvalso del differimento del secondo o unico acconto e ha compensato il maggior importo versato con F24, deve indicare nel rigo F1, colonna 5, l’importo compensato.
Dichiarazione integrativa 730
La circolare disciplina tre fattispecie di 730 integrativo.
Se il contribuente riscontra errori od omissioni che comportano un maggior rimborso, un minor debito o non incidono sull’imposta, può presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2010 presso un CAF o un professionista abilitato. Va barrata la casella “730 integrativo” con codice 1. Se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto d’imposta, il contribuente può comunque rivolgersi a CAF o professionista.
Se il 730 integrativo è presentato allo stesso soggetto che aveva curato la dichiarazione originaria, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione; se invece l’assistenza originaria era stata prestata da altro soggetto, deve essere esibita tutta la documentazione.
Il CAF o il professionista:
- rilascia ricevuta modello 730-2;
- elabora un nuovo 730-3, indicando nella casella “integrativo” lo stesso codice del frontespizio;
- consegna all’assistito copia della dichiarazione integrativa e del prospetto entro il 10 novembre 2010;
- trasmette telematicamente entro il 10 novembre 2010 i dati delle dichiarazioni integrative e i relativi 730-4 integrativi all’Agenzia delle entrate o direttamente al sostituto, secondo i casi.
Se nel periodo tra la presentazione del 730 originario e il 25 ottobre interviene la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente può presentare il 730 integrativo con codice 1 solo se ha un sostituto d’imposta almeno da ottobre a dicembre 2010.
Il codice 2 si usa quando, per incompletezza o incongruenza dei dati del frontespizio, il sostituto non è stato correttamente identificato: l’integrazione è limitata ai dati del sostituto, mentre gli altri dati restano invariati. La correzione deve essere effettuata dal medesimo soggetto che aveva prestato assistenza alla dichiarazione originaria, per consentire i conguagli già a partire dalle retribuzioni di luglio.
Il codice 3 si usa quando l’integrazione riguarda errori che danno luogo a maggior rimborso, minor debito o nessuna variazione dell’imposta, ma il risultato contabile del 730 originario non è mai pervenuto al sostituto per inesattezze nei dati del sostituto nel frontespizio. Anche in questo caso la modifica deve essere fatta dallo stesso soggetto che aveva assistito il contribuente.
La presentazione del 730 integrativo non sospende le procedure già avviate con il modello originario e non elimina l’obbligo del sostituto di effettuare i rimborsi o le trattenute sulla base del primo 730.
Se la correzione comporta un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello UNICO 2010 Persone fisiche, nei termini ordinari o, se scaduti, secondo le regole generali di correzione e integrazione previste dalla normativa richiamata.
Quadro I ICI, acconti e rateizzazione
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono compilare il quadro I ICI del modello 730 per destinare l’eventuale credito al pagamento autonomo dell’ICI dovuta per il 2010 tramite F24. In tal caso, in sede di conguaglio, il sostituto rimborsa solo l’eventuale differenza tra il credito risultante e l’importo richiesto per l’ICI.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, oppure l’importo della casella 2 coincide con il credito risultante, il sostituto non effettua alcun rimborso. In caso di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge può usare il proprio credito per pagare il proprio debito ICI.
Nel 730 integrativo, il quadro I deve indicare un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione per l’ICI nel modello F24. Se nel 730 originario il quadro I non era stato compilato o la somma non era stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro può essere compilato in modo diverso o anche non compilato.
Per gli acconti:
- se il contribuente non ritiene dovuto alcun acconto Irpef, barra la casella 1 del rigo F6;
- se ritiene dovuto un acconto minore, indica in colonna 2 i minori importi da trattenere e non barra la casella 1;
- per l’addizionale comunale, la casella 3 va barrata in caso di esonero dall’acconto, mentre in colonna 4 si indica il minore importo da trattenere.
Chi non intende versare la seconda o unica rata di acconto Irpef, o intende versarne una inferiore a quella risultante dal 730, deve comunicarlo al sostituto entro settembre 2010.
È ammessa la rateizzazione, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, per saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale, acconto dell’addizionale comunale, imposta sostitutiva sulla produttività e acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata. Le rate sono da 2 a 5, con interesse dello 0,33% mensile, e la rateizzazione deve concludersi entro novembre. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto Irpef.
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che erogano i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dalla normativa possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti senza oneri per gli assistiti. Ai sostituti che svolgono le attività previste dalla norma spettano i compensi previsti, ma non spettano alle Amministrazioni dello Stato e ad alcuni organi costituzionali espressamente indicati.
Tutti i sostituti, anche quelli che non prestano assistenza fiscale, devono effettuare i conguagli derivanti dalle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti abilitati.
Il contribuente che si avvale del sostituto deve presentare entro aprile 2010:
- il modello 730/2010 compilato e sottoscritto, con indicazione dei redditi erogati e degli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
- il modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille, in busta chiusa.
Le scelte dei coniugi che presentano dichiarazione congiunta vanno inserite in un’unica busta con i dati del dichiarante. La documentazione non va consegnata al sostituto, ma deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2014 ed esibita su richiesta dell’Agenzia.
Il sostituto deve:
- rilasciare ricevuta del modello 730 e della busta 730-1 mediante il modello 730-2;
- verificare la sottoscrizione e i dati relativi al sostituto;
- controllare la regolarità formale della dichiarazione e dei limiti a deduzioni, detrazioni e crediti;
- informare tempestivamente il contribuente se emergono anomalie che impediscono l’assistenza, affinché presenti UNICO;
- consegnare entro il 31 maggio 2010 copia della dichiarazione e il prospetto 730-3;
- trasmettere telematicamente entro il 30 giugno 2010 i dati delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione;
- consegnare le buste chiuse 730-1 secondo le modalità del provvedimento direttoriale richiamato;
- conservare dichiarazioni e prospetti fino al 31 dicembre 2012.
Se il sostituto è socio di un CAF-dipendenti e presta assistenza tramite il CAF, raccoglie le dichiarazioni, consegna ai sostituiti gli elaborati del CAF e opera i conguagli; in tal caso non spetta alcun compenso per la sola esecuzione dei conguagli.
Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4
Il provvedimento del 3 febbraio 2010 ha approvato il modello di comunicazione con cui i sostituti indicano l’utenza telematica o l’intermediario presso cui ricevere i dati dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione va trasmessa entro il 31 marzo 2010.
Dal 2010 il flusso è esteso a tutte le province italiane, quindi tutti i sostituti possono richiedere di ricevere i 730-4 tramite l’Agenzia, salvo alcuni grandi sostituti esclusi e disciplinati separatamente. La comunicazione deve indicare:
- l’utenza telematica presso cui ricevere i 730-4;
- eventuali più utenze prescelte;
- l’intermediario incaricato;
- il codice sede operativa corrispondente a quello riportato nei CUD; se mancante, va indicato convenzionalmente "000".
Se la comunicazione è presentata oltre il 31 marzo 2010, ha effetto per l’assistenza fiscale dell’anno 2011.
Assistenza fiscale prestata da CAF e professionisti abilitati
Possono prestare assistenza fiscale i CAF-dipendenti e, in base alla normativa richiamata, anche i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I CAF devono esporre nei locali informazioni e documentazione sull’autorizzazione, sulla struttura, sulle scadenze, sugli orari e sui costi del servizio eventualmente richiesto.
I professionisti abilitati svolgono le attività previste dall’articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, tra cui:
- verifica di conformità dei dati;
- consegna della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione;
- trasmissione telematica dei modelli 730-4;
- comunicazione diretta ai sostituti non presenti negli elenchi dell’Agenzia;
- invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni e alle scelte dell’8 e 5 per mille.
Requisiti per l’abilitazione dei professionisti
Per il rilascio del visto di conformità il professionista deve presentare apposita comunicazione alla Direzione regionale competente, allegando la documentazione richiesta. Verificata la sussistenza dei requisiti, il professionista viene iscritto nell’Elenco informatizzato degli abilitati.
Chi ha già presentato la comunicazione per la dichiarazione unificata o per la dichiarazione IVA è esentato da una nuova comunicazione. Per l’assistenza fiscale 2010, però, l’iscrizione nell’elenco deve risultare dal 30 giugno 2010; se successiva, l’attività potrà essere svolta solo dall’anno seguente.
L’abilitazione alla trasmissione telematica non sostituisce la comunicazione ai fini del visto di conformità. È inoltre obbligatoria una polizza di responsabilità civile con massimale adeguato e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80, senza franchigie o scoperti e con copertura dei danni fino a cinque anni dopo la scadenza del contratto.
Se il professionista opera nell’ambito di un’associazione professionale, nella comunicazione devono essere indicati anche i dati dell’associazione. La polizza può essere stipulata dal professionista o dall’associazione, ma il visto di conformità resta personale: solo il professionista iscritto nell’elenco può apporlo, e la trasmissione telematica può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto o dall’associazione di appartenenza, non da altri professionisti della stessa associazione.
Compensi e rapporto con il contribuente
Ai CAF e ai professionisti spetta il compenso previsto per l’assistenza fiscale e, per la trasmissione telematica tramite Entratel, il compenso aggiuntivo previsto dalla normativa. Se il contribuente consegna un 730 già completo nei dati e nella documentazione rilevante, non deve corrispondere alcun compenso. Un corrispettivo può invece essere richiesto per prestazioni ulteriori, ad esempio per essere informato direttamente di comunicazioni dell’Agenzia.
Presentazione del 730 a CAF o professionista
Il contribuente che si avvale di CAF o professionista deve presentare entro maggio 2010:
- il modello 730/2010 già compilato e sottoscritto, oppure richiedere la consulenza per la compilazione;
- il modello 730-1 in busta chiusa per l’8 per mille e il 5 per mille.
In caso di dichiarazione congiunta, le scelte dei coniugi confluiscono in un’unica busta con i dati del dichiarante. Se la residenza anagrafica è variata, va indicata; le sole modifiche territoriali del comune/provincia/regione non costituiscono variazione di residenza e non richiedono la compilazione dei relativi riquadri.
Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per verificare oneri, detrazioni, crediti e ritenute. Tale documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2014.
Adempimenti di CAF e professionisti
Il CAF o professionista rilascia ricevuta del modello 730, della busta 730-1 e della documentazione esibita, verificando prima l’esistenza dei requisiti per l’utilizzo del 730, i dati del sostituto e la sottoscrizione del modello.
Nel 730-2 deve essere indicato se il soggetto che presta assistenza si impegna a informare direttamente il contribuente su eventuali comunicazioni dell’Agenzia sulle irregolarità della liquidazione. Se la dichiarazione è congiunta, l’impegno deve essere richiesto da entrambi i coniugi.
Il professionista o il CAF può indicare i documenti esibiti in forma sintetica solo se ne conserva copia; altrimenti occorre una descrizione analitica. La ricevuta può essere compilata con sistemi automatizzati.
Se emergono situazioni che impediscono l’uso del 730, il contribuente deve essere informato per presentare UNICO. Dopo i controlli, il CAF o il professionista elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per l’8 e 5 per mille, apre la busta e liquida le imposte.
Entro il 15 giugno 2010 deve consegnare al contribuente:
- copia della dichiarazione elaborata;
- prospetto di liquidazione 730-3.
Il prospetto evidenzia calcoli, risultato del conguaglio, eventuali variazioni rispetto ai dati iniziali, i minori acconti richiesti dal contribuente e le scelte per l’8 e 5 per mille.
Se l’errore è imputabile al CAF o al professionista, lo stesso deve correggere i dati, elaborare un nuovo 730-3 e, se necessario, un nuovo 730 base. Il contribuente che non condivida le modifiche può presentare UNICO sotto la propria responsabilità.
Entro il 30 giugno 2010 il CAF o il professionista deve trasmettere telematicamente i dati delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione; se ha effettuato rettifiche, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia quella rettificata. La documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2012.
Flusso telematico dei modelli 730-4
Il risultato contabile è parte integrante della dichiarazione 730 e deve essere trasmesso nello stesso file della dichiarazione entro il 30 giugno 2010. L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai soggetti assistenti gli elenchi dei sostituti che hanno presentato la comunicazione per la ricezione telematica.
CAF e professionisti devono inviare i 730-4, i 730-4 rettificativi e i 730-4 integrativi ai sostituti presenti negli elenchi dell’Agenzia. Se l’Agenzia comunica l’impossibilità di consegna telematica o se il modello è restituito da un sostituto che non deve effettuare il conguaglio, il 730-4 va consegnato con le vie ordinarie.
Se il sostituto indicato nel frontespizio non è nell’elenco fornito dall’Agenzia, la dichiarazione non viene accolta unitamente al 730-4: il CAF o il professionista trasmette la sola dichiarazione e provvede autonomamente alla consegna del risultato contabile.
Per alcuni grandi sostituti, tra cui INPS, MEF per il personale gestito dal Service Personale Tesoro, INPDAP, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato e IPOST, la comunicazione del risultato contabile avviene secondo modalità telematiche dedicate. I sostituti devono restituire una copia dei risultati contabili entro 15 giorni; i 730-4 si intendono comunque ricevuti se la trasmissione e la ricezione sono documentabili.
Visto di conformità e controlli sulla documentazione
Il visto di conformità richiede controlli sulla coerenza tra dichiarazione e documentazione, ma non la verifica di merito di tutti gli elementi reddituali, salvo quelli risultanti dalle certificazioni delle ritenute. Devono essere controllati:
- ritenute, comprese addizionali, con le relative certificazioni;
- attestati degli acconti versati o trattenuti;
- deduzioni entro i limiti di legge e supportate da documentazione intestata al contribuente o ai familiari a carico;
- detrazioni entro i limiti di legge e coerenti con la documentazione;
- crediti d’imposta spettanti e non eccedenti i limiti di legge.
Il CAF o il professionista deve verificare la conformità dei dati alla documentazione esibita e alle regole sugli oneri deducibili e detraibili. Non è richiesta l’esibizione della documentazione relativa ai redditi indicati in dichiarazione, salvo quanto rilevante per il controllo delle ritenute, né quella relativa alle detrazioni soggettive.
Per i cittadini extracomunitari che richiedono detrazioni per familiari a carico residenti all’estero e privi di codice fiscale, è richiesta la documentazione idonea sullo stato di familiare, secondo tre alternative ammesse: documentazione consolare tradotta e asseverata, documentazione con Apostille, oppure documentazione formata nel Paese d’origine e tradotta con asseverazione del Consolato italiano.
Tra i documenti specificamente richiamati figurano:
- CUD e certificazioni dei sostituti per ritenute su redditi diversi o autonomi occasionali;
- attestati degli acconti;
- ultima dichiarazione, per crediti da riportare;
- fatture, ricevute e quietanze per oneri deducibili o detraibili del 2009.
Per i farmaci la prova è data esclusivamente da fattura o scontrino, o copia leggibile, con natura, qualità, quantità dei prodotti e codice fiscale del destinatario.
Sono inoltre richiamati, a titolo esemplificativo, i documenti necessari per:
- premi di assicurazione sulla vita;
- interessi passivi per mutuo di acquisto dell’abitazione principale;
- interessi passivi per mutuo di costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;
- detrazioni del 41% e/o 36% per recupero del patrimonio edilizio;
- detrazione del 55% per riqualificazione energetica.
Il controllo deve essere ripetuto a ogni utilizzo dell’onere, salvo che il soggetto assistente abbia già verificato la documentazione in una rata precedente e ne conservi copia.
Autocertificazione di alcuni requisiti
La circolare indica alcune ipotesi in cui la documentazione può essere sostituita da autocertificazione, tra cui:
- la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini di legge, ai fini della detrazione degli interessi passivi da mutuo;
- la sussistenza delle condizioni di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 per il contribuente o i familiari a carico, quando risultino da documentazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti.
Il contribuente può inoltre autocertificare il permanere dei requisiti se il CAF o il professionista possiede già la documentazione prodotta negli anni precedenti.
Conguagli: modalità, termini e limiti
L’articolo 19 del D.M. n. 164/1999, come modificato, stabilisce che i conguagli siano eseguiti sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. I sostituti devono tener conto dei risultati contabili pervenuti entro il 30 giugno 2010; se il risultato arriva oltre tale data, il conguaglio parte dal primo mese utile.
Gli enti pensionistici effettuano i conguagli sulla prima rata di pensione di agosto o settembre, secondo i casi. Le dichiarazioni integrative danno luogo a conguagli sulla retribuzione di dicembre.
Se il sostituto riceve un 730-4 relativo a un soggetto con cui non ha mai avuto rapporti di lavoro, lo restituisce immediatamente. In caso di passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro deve effettuare anche i conguagli relativi al precedente rapporto.
Non si effettuano conguagli, né a credito né a debito, se l’importo della singola imposta o addizionale non supera 12 euro. Restano tuttavia rilevanti, anche sotto tale soglia, i crediti Irpef, addizionale comunale e regionale destinati al pagamento dell’ICI.
Conguagli a credito
Se il risultato contabile evidenzia un credito, il rimborso avviene tramite riduzione delle ritenute Irpef e/o delle addizionali trattenute sulle retribuzioni di luglio, utilizzando se necessario l’intero ammontare delle ritenute del mese su tutti i percipienti. Se questo non basta, il rimborso prosegue nei mesi successivi del 2010.
In presenza di più aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in misura proporzionale uguale per tutti, in base al rapporto tra le ritenute del mese e il credito complessivo da rimborsare.
Se a fine anno non è stato possibile rimborsare tutto, il sostituto comunica al contribuente gli importi residui con le stesse voci del 730-3 e li indica nel CUD. Tali importi possono essere recuperati nella dichiarazione successiva o, se il contribuente non è tenuto a presentarla, tramite istanza agli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Conguagli a debito
Le somme a debito risultanti dal 730-3 o dal 730-4 sono trattenute dalle retribuzioni di luglio 2010. Se la retribuzione è insufficiente, il residuo è trattenuto nei mesi successivi del 2010 con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso e versato insieme al debito.
Se è stata richiesta la rateizzazione, il sostituto calcola le rate con interessi dello 0,33% mensile e le trattiene a partire da luglio. Se il conguaglio non può iniziare in luglio, il debito va ripartito in un numero di rate coerente con la scelta del contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente anche per la rata, si applica oltre all’interesse della rateazione anche quello dello 0,40% per il differimento.
La seconda o unica rata di acconto Irpef è trattenuta dalla retribuzione di novembre 2010; se insufficiente, il residuo è trattenuto a dicembre con ulteriore interesse dello 0,40%.
L’importo trattenuto è versato con i codici tributo previsti o con l’apposito capitolo di Tesoreria, a seconda del canale di versamento. Se entro fine anno non è stato trattenuto tutto, il sostituto comunica al contribuente gli importi residui entro dicembre 2010, e il contribuente versa la parte restante a gennaio, con interessi, secondo le regole ordinarie.
Cessazione del rapporto, assenza di retribuzione e decesso
Se prima o durante i conguagli interviene la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa senza retribuzione o una posizione analoga, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica al contribuente gli importi da versare direttamente. Chi è temporaneamente privo di retribuzione può chiedere la trattenuta se il sostituto dovrà erogare emolumenti entro l’anno.
In caso di conguaglio a credito, i rimborsi spettano anche ai dipendenti cessati o senza retribuzione, mediante riduzione delle ritenute sugli altri dipendenti nei modi ordinari.
In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno. Se il decesso avviene prima della conclusione del conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi le somme ancora da trattenere, che devono essere versate da questi ultimi nei termini previsti; gli eredi non devono versare gli acconti. Se invece vi è un credito, il sostituto lo comunica agli eredi e lo indica anche nella certificazione, potendo essere utilizzato nella dichiarazione successiva o richiesto a rimborso.
Se il de cuius aveva presentato la dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria usando i dati del 730-3; il debito va versato tempestivamente senza sanzioni per tardività, mentre il credito può essere recuperato nella dichiarazione successiva.
Eventi eccezionali
La circolare precisa che, in assenza di specifici provvedimenti di sospensione con nuovi termini, i contribuenti residenti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali devono rispettare gli ordinari termini di presentazione del modello 730. In altri termini, la sospensione degli adempimenti fiscali non incide automaticamente sulla procedura di assistenza fiscale disciplinata dalla circolare.
Punti principali
Soggetti che possono usare il modello 730/2010
Possono presentare il modello 730/2010, se hanno un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei termini, lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, soci di cooperative, sacerdoti, titolari di cariche pubbliche elettive, lavoratori socialmente utili e produttori agricoli esonerati da specifici adempimenti. Sono previste condizioni particolari per contratti a tempo determinato, personale della scuola e collaboratori coordinati e continuativi, purché sia noto il sostituto che effettuerà il conguaglio.
Contribuenti esclusi dal modello 730
Non possono utilizzare il 730 i soggetti con redditi di lavoro autonomo con partita IVA, redditi d’impresa, taluni redditi diversi, redditi da trust, plusvalenze su partecipazioni qualificate o non qualificate in società estere a fiscalità privilegiata, nonché coloro che devono presentare anche IVA, IRAP o la dichiarazione come sostituti d’imposta. Sono esclusi anche i non residenti nel 2009 e/o nel 2010, i lavoratori dipendenti con rapporto cessato al momento della presentazione, i percettori di redditi erogati esclusivamente da datori non tenuti a operare ritenute e i contribuenti deceduti.
Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione congiunta se almeno uno può usare il 730. La dichiarazione è esclusa se uno dei coniugi deve presentare UNICO o possiede redditi non dichiarabili con il 730. Se entrambi possono avvalersene, scelgono il sostituto a cui presentarla e va indicato il dichiarante corretto; non è ammessa la congiunta in caso di decesso di un coniuge o di dichiarazione per conto di incapaci. Ciascun coniuge deve indicare i propri acconti e, se del caso, gli importi compensati in F24.
730 integrativo
Se il contribuente rileva errori o omissioni che determinano un maggior rimborso, un minor debito o non incidono sull’imposta, può presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2010 presso un CAF o professionista abilitato, anche se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto. Sono previsti tre codici: 1 per correzioni ordinarie, 2 quando il sostituto non era correttamente identificato nel frontespizio e 3 quando il risultato contabile non è mai pervenuto al sostituto per inesattezze nei dati. La circolare dettaglia obblighi di nuova consegna del 730-3, trasmissione telematica dei dati e del 730-4 integrativo, e specifica che la presentazione integrativa non sospende i conguagli del modello originario.
Quadro I ICI e acconti/rateazioni
Il quadro I consente di destinare il credito risultante dalla dichiarazione al pagamento dell’ICI 2010 con F24; il sostituto rimborsa l’eventuale differenza tra credito e importo usato per l’ICI. In caso di 730 integrativo, l’importo indicato nel quadro I deve essere almeno pari a quello già compensato, salvo che il quadro non fosse stato compilato o utilizzato nel 730 originario. Per gli acconti Irpef e addizionale comunale il contribuente può chiedere la riduzione o l’esonero tramite il rigo F6; è inoltre possibile rateizzare saldo e alcuni acconti in un numero di rate da 2 a 5, con interesse dello 0,33% mensile, ma non la seconda o unica rata di acconto Irpef.
Ruolo di sostituti d’imposta, CAF e professionisti
La circolare distingue gli adempimenti del sostituto d’imposta da quelli dei CAF e dei professionisti abilitati. I sostituti che prestano assistenza fiscale raccolgono le dichiarazioni, rilasciano la ricevuta, controllano la regolarità formale, consegnano il 730-3 e trasmettono i dati all’Agenzia entro il 30 giugno. CAF e professionisti svolgono verifiche di conformità, elaborano dichiarazione e prospetto di liquidazione, acquisiscono le scelte dell’8 e 5 per mille, trasmettono i dati entro il 30 giugno e conservano la documentazione fino al 31 dicembre 2012.
Flusso telematico dei modelli 730-4
Per ricevere i 730-4 tramite l’Agenzia delle entrate, i sostituti devono inviare entro il 31 marzo 2010 la comunicazione dell’utenza telematica o dell’intermediario prescelto e del codice sede operativa; dal 2010 il flusso è esteso a tutto il territorio nazionale. I CAF e i professionisti trasmettono i 730-4 ai sostituti presenti negli elenchi dell’Agenzia entro i termini previsti; se il sostituto non è censito, il risultato contabile va comunicato direttamente con modalità ordinarie. Sono espressamente esclusi alcuni grandi sostituti, per i quali restano modalità dedicate.
Visto di conformità e controlli documentali
Il visto di conformità richiede la verifica della corrispondenza delle ritenute, degli acconti, delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d’imposta con la documentazione esibita, senza entrare nel merito di valutazioni soggettive o nella correttezza di tutti gli elementi reddituali, salvo quanto risulta dalle certificazioni delle ritenute. La circolare elenca i documenti da controllare, tra cui CUD, certificazioni, fatture e ricevute, contratti di mutuo e compravendita, documentazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica, e chiarisce quando alcune prove possono essere sostituite da autocertificazione.
Conguagli e situazioni particolari
I conguagli sono effettuati sulle retribuzioni di competenza di luglio 2010; i crediti sono rimborsati mediante riduzione delle ritenute e i debiti trattenuti in più mesi, con interessi in caso di differimento o rateazione. Sono disciplinati i casi di insufficienza della retribuzione, passaggio di dipendenti tra datori di lavoro, cessazione del rapporto, aspettativa senza retribuzione, decesso del contribuente ed eventi eccezionali. In tali ipotesi la circolare stabilisce chi deve versare, comunicare o rimborsare, precisando che il modello 730 resta comunque validamente presentato.
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