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Circolare

Circolare n. 17 del 31/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con particolare attenzione alle modifiche del codice di procedura civile che, per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546/1992, possono incidere anche sul processo tributario. Per ciascun istituto viene precisato se la modifica si applica o non si applica al contenzioso tributario, con richiami alle norme speciali che prevalgono e alle indicazioni operative per gli Uffici. Sono inoltre esaminate le disposizioni transitorie, il nuovo filtro in Cassazione, la notifica degli atti da parte dell’Avvocatura dello Stato, i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, la translatio iudicii e le modifiche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Legge n. 69/2009: principali modifiche al codice di procedura civile e riflessi sul processo tributario

Legge 18 giugno 2009, n. 69 – effetti sul processo civile e tributario

La circolare esamina in modo sistematico le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 69 del 2009 sul codice di procedura civile e sulle norme collegate, soffermandosi in particolare su quelle che, per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546/1992, possono incidere anche sul processo tributario. L’impostazione è essenzialmente comparativa: per ciascun istituto viene chiarito se la modifica opera anche dinanzi alle Commissioni tributarie oppure se è neutralizzata da una disciplina speciale tributaria.

Ambito di applicazione nel processo tributario

La premessa della circolare ribadisce che i giudici tributari applicano il codice di procedura civile solo per quanto non disposto dal D.Lgs. n. 546/1992 e purché compatibile con esso. Da ciò deriva che alcune novelle della legge n. 69/2009 si estendono al contenzioso tributario, mentre altre restano escluse perché assorbite da norme speciali in materia di incompetenza, riassunzione, motivazione della sentenza, impugnazioni e estinzione del processo.

La circolare segnala inoltre che, in assenza di un’espressa esclusione, la disposizione deve intendersi applicabile anche al processo tributario. Ne consegue un lavoro di selezione puntuale, utile per gli Uffici sia nella gestione del contenzioso sia nell’impostazione delle difese.

Modifiche alle disposizioni generali del c.p.c.

Incompetenza, litispendenza, connessione e riassunzione

Per l’articolo 38 c.p.c. la circolare esclude l’applicazione nel processo tributario, poiché prevale l’articolo 5 del D.Lgs. n. 546/1992. Diversa la soluzione per l’articolo 39 c.p.c.: la litispendenza e la continenza devono essere dichiarate con ordinanza e non più con sentenza, e tale regola si applica anche al processo tributario. La prevenzione, nei giudizi tributari, resta ancorata alla data di notifica del ricorso, mentre nei giudizi introdotti con deposito del ricorso la priorità si determina con riguardo alla data di deposito.

L’articolo 40 c.p.c. viene modificato nel senso che, anche per la connessione di cause, il giudice fissa con ordinanza il termine perentorio per la riassunzione. Anche questa novità è compatibile con il processo tributario.

Quanto all’articolo 50 c.p.c., che dimezza da sei a tre mesi il termine per la riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza, la circolare esclude l’applicazione nel processo tributario, poiché l’articolo 5 del D.Lgs. n. 546/1992 continua a prevedere il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di incompetenza, salvo termine diverso fissato dal giudice.

Ricusazione, procura alle liti e spese

La modifica dell’articolo 54 c.p.c. eleva a 250 euro la pena pecuniaria irrogabile, con valutazione discrezionale del giudice, alla parte che ha proposto ricusazione inammissibile o rigettata. La circolare ritiene la norma applicabile anche al processo tributario, in forza dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

Per l’articolo 83 c.p.c., la legge consente di conferire procura speciale a un nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del precedente, direttamente in calce o a margine della memoria di nomina. La circolare considera la novità compatibile con il processo tributario, in quanto il D.Lgs. n. 546/1992 già ammette il conferimento dell’incarico in calce o a margine di un atto del processo.

Sul fronte delle spese, l’articolo 91 c.p.c. viene integrato con la regola per cui il rifiuto senza giustificato motivo di una proposta conciliativa può comportare la condanna alle spese del processo. La circolare ritiene che il principio possa operare anche nel processo tributario, pur con riferimento alla diversa disciplina della conciliazione giudiziale. In via prudenziale, gli Uffici sono invitati a chiedere la condanna alle spese subordinandola all’ipotesi che la Commissione decida in modo conforme o più favorevole alla proposta conciliativa rifiutata.

L’articolo 92 c.p.c. sostituisce i "giusti motivi" con "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare espressamente in motivazione per la compensazione delle spese. L’articolo 96 c.p.c. introduce poi una condanna, anche d’ufficio, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte quando il giudice pronuncia sulle spese.

Contraddittorio, prove, sentenza e notificazioni

L’articolo 101 c.p.c. viene rafforzato: se il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie. La circolare chiarisce che la norma opera anche nel processo tributario, ad esempio per questioni di giurisdizione rilevate d’ufficio.

L’articolo 115 c.p.c. viene adeguato alla regola per cui rilevano anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Per gli Uffici viene quindi evidenziata la necessità di contestare in modo puntuale i fatti allegati dal contribuente, evitando formule generiche.

L’articolo 120 c.p.c. amplia le modalità di pubblicazione della sentenza, prevedendo anche radio, televisione e internet. La pubblicità può essere ordinata anche per riparare il danno derivante dalla responsabilità aggravata ex articolo 96.

L’articolo 132 c.p.c. e l’articolo 118 disp. att. c.p.c. introducono una motivazione più concisa e sintetica; la circolare però esclude la loro applicazione al processo tributario, perché prevale l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che richiede la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

L’articolo 137 c.p.c. disciplina la notificazione di documenti informatici quando il destinatario non ha una PEC: l’ufficiale giudiziario consegna copia cartacea conforme e conserva il documento informatico per due anni; su richiesta può inviare l’atto anche con strumenti telematici o consegnare copia su supporto informatico non riscrivibile. Infine, l’articolo 153 c.p.c. generalizza la rimessione in termini per la parte incorsa in decadenze per causa a sé non imputabile.

Modifiche al processo di cognizione

Sanatoria dei vizi e consulenza tecnica

L’articolo 182 c.p.c. è riscritto in senso più dettagliato: quando il giudice rileva difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, oppure un vizio della procura, assegna un termine perentorio per la sanatoria; il rispetto del termine sana il vizio e gli effetti della domanda retroagiscono alla prima notificazione.

L’articolo 191 c.p.c. impone al giudice, nell’ordinanza di nomina del consulente tecnico, di formulare i quesiti tecnici. L’articolo 195 c.p.c. disciplina poi in modo più analitico la trasmissione della relazione alle parti, le osservazioni delle parti e il successivo deposito in cancelleria con una valutazione sintetica del consulente.

Notifica della sentenza, interruzione, estinzione e impugnazioni

L’articolo 285 c.p.c. viene collegato all’intero articolo 170 c.p.c.; la circolare osserva tuttavia che la norma non trova applicazione nel processo tributario, richiamando l’articolo 38 del D.Lgs. n. 546/1992, ma raccomanda agli Uffici, per prudenza, di considerare anche notifiche irrituali della sentenza ai fini del termine breve.

L’articolo 305 c.p.c. riduce a tre mesi il termine per la prosecuzione o riassunzione dopo l’interruzione, ma la circolare afferma che nel processo tributario continua ad applicarsi il termine di sei mesi previsto dall’articolo 43, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

L’articolo 307 c.p.c. riduce da un anno a tre mesi il termine per riassumere il processo nei casi di inattività delle parti. La circolare ne esclude l’applicazione ai primi due commi nel processo tributario, per la disciplina speciale dell’inammissibilità del ricorso in caso di mancata costituzione del ricorrente; applica invece il terzo comma, compatibile con il D.Lgs. n. 546/1992, e esclude il quarto comma in quanto il processo tributario prevede già la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione solo nel grado in cui si verifica.

L’articolo 327 c.p.c. riduce da un anno a sei mesi il termine lungo per proporre impugnazioni in assenza di notificazione della sentenza. La circolare ne afferma l’applicabilità anche al processo tributario per effetto degli articoli 38 e 49 del D.Lgs. n. 546/1992.

L’articolo 330 c.p.c. precisa il luogo di notificazione dell’impugnazione in base all’eventuale elezione di domicilio o dichiarazione di residenza. La disposizione si applica al processo tributario, ma gli Uffici sono invitati, nei casi dubbi, a notificare anche ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 546/1992 presso il domicilio eletto.

L’articolo 345 c.p.c. vieta nuovi documenti in appello; la circolare esclude l’applicazione al processo tributario, perché l’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente espressamente la produzione di nuovi documenti in secondo grado.

L’articolo 353 c.p.c. riduce da sei a tre mesi il termine per la riassunzione dopo la rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione; anche questa novità non si applica al processo tributario, dove l’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede la trasmissione d’ufficio del fascicolo senza riassunzione di parte.

L’articolo 392 c.p.c. riduce a tre mesi il termine per la riassunzione davanti al giudice di rinvio dopo cassazione con rinvio. La circolare esclude la norma nel processo tributario, poiché l’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992 continua a fissare il termine annuale.

Giudizio di Cassazione

Nuovo filtro di ammissibilità

Con l’articolo 47 della legge n. 69/2009 viene introdotto l’articolo 360-bis c.p.c., che prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e non vi sono elementi per mutare orientamento, oppure quando è manifestamente infondata la censura sui principi del giusto processo.

Contestualmente è abrogato l’articolo 366-bis c.p.c., con la conseguenza che non è più richiesta, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto o l’indicazione del fatto controverso. La circolare precisa però che l’applicazione delle nuove regole opera solo per le controversie con provvedimento pubblicato o depositato dopo l’entrata in vigore della legge.

Coordinamento con il rito camerale e le spese

Sono richiamate anche le modifiche agli articoli 375, 376, 380-bis e 385 c.p.c., che rendono più incisiva la gestione camerale dei ricorsi e abrogano la possibilità, prima prevista, di condannare il soccombente a una somma equitativa nel solo giudizio di cassazione, poiché tale potere viene ora generalizzato dall’articolo 96 c.p.c. La riassunzione davanti al giudice di rinvio è ridotta a tre mesi, ma nel processo tributario resta fermo il termine di un anno per effetto dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992.

Notifica degli atti da parte dell’Avvocatura dello Stato

L’articolo 55 della legge n. 69/2009 consente all’Avvocatura dello Stato di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate previste dalla legge n. 53/1994. A tal fine è previsto un registro cronologico specifico, numerato e vidimato, per ciascuna Avvocatura distrettuale e per l’Avvocatura generale dello Stato.

Giudizi di opposizione a sanzioni amministrative

Per i giudizi di opposizione disciplinati dall’articolo 23 della legge n. 689/1981, la modifica legislativa prevede che la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla loro notifica. La circolare evidenzia il rilievo pratico della disposizione, in particolare nei procedimenti inerenti sanzioni per lavoro irregolare o per utilizzo di dipendenti pubblici senza autorizzazione.

Disposizioni transitorie

La circolare dedica ampio spazio all’articolo 58 della legge n. 69/2009. In linea generale, le modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative si applicano ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge. Ai giudizi pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore si applicano, però, alcune norme specifiche: l’articolo 132 c.p.c., l’articolo 345 c.p.c., l’articolo 616 c.p.c. e l’articolo 118 disp. att. c.p.c., come modificati.

Per il computo dei termini, la circolare richiama l’estensione ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 delle regole sulla proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato. Per l’articolo 327 c.p.c. si suggerisce un criterio prudenziale: dimezzare il termine lungo anche per i ricorsi notificati in primo grado prima del 4 luglio 2009 ma depositati dopo tale data.

Viene inoltre specificato che le nuove norme su filtro in Cassazione e abrogazione del quesito di diritto si applicano solo alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o depositato dopo l’entrata in vigore della legge. Nei casi di ricorsi riuniti, in mancanza di una disciplina espressa e di un orientamento giurisprudenziale univoco, gli Uffici devono adottare in via prudenziale la disciplina più restrittiva.

Translatio iudicii

L’articolo 59 della legge n. 69/2009 introduce un meccanismo di conservazione degli effetti della domanda quando il processo prosegue davanti al giudice munito di giurisdizione. Se la domanda viene riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali, ferme le preclusioni già maturate. Il giudice che riceve il processo può, se la questione non è stata già decisa dalle Sezioni unite, rimetterla d’ufficio alle Sezioni unite fino alla prima udienza di merito.

La circolare chiarisce inoltre che l’inosservanza dei termini di riassunzione o prosecuzione comporta l’estinzione del processo e la perdita della conservazione degli effetti della domanda, mentre le prove già raccolte possono essere valutate come argomenti di prova nel nuovo giudizio.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Le modifiche agli articoli 13 e 14 del DPR n. 1199/1971 prevedono la sospensione del procedimento per il parere del Consiglio di Stato quando sorga una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e impongono che la decisione si conformi al parere reso. Tuttavia, la circolare ribadisce che in materia tributaria il ricorso straordinario non è ammissibile, poiché la giurisdizione delle commissioni tributarie è esclusiva.

Indicazioni operative finali

La circolare conclude invitando le Direzioni regionali a vigilare affinché gli Uffici osservino puntualmente i principi esposti. L’obiettivo operativo è assicurare un’applicazione uniforme delle nuove norme civili nelle controversie tributarie, riducendo il rischio di decadenze, inammissibilità e contestazioni processuali, soprattutto nei profili di notifica, impugnazione, riassunzione e gestione delle spese.

Punti principali

Premessa e criterio di applicazione al processo tributario

La legge n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009, modifica numerose disposizioni del codice di procedura civile richiamabili nel processo tributario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La circolare specifica che, quando una disposizione non è espressamente esclusa, essa si considera applicabile anche al processo tributario; viceversa, vengono evidenziate le norme speciali del processo tributario che ne impediscono l’applicazione.

Disposizioni generali del c.p.c. interessate dalla riforma

Sono esaminate le modifiche agli articoli 38, 39, 40, 50, 54, 83, 91, 92, 96, 101, 115, 120, 132, 137 e 153 c.p.c. Tra le novità più rilevanti: l’ordinanza per litispendenza e continenza, il criterio di prevenzione basato sul deposito del ricorso nei giudizi introdotti con ricorso, la possibilità di conferire procura speciale anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, la nuova disciplina delle spese in caso di rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, la compensazione delle spese solo per "gravi ed eccezionali ragioni", la condanna d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata e la rimessione in termini in caso di decadenza non imputabile.

Compatibilità e non applicabilità di alcune modifiche nel processo tributario

La circolare chiarisce che non si applicano al processo tributario, perché prevalgono norme speciali del D.Lgs. n. 546/1992, le modifiche agli articoli 38 (incompetenza), 50 (riassunzione dopo dichiarazione di incompetenza), 132 e 118 disp. att. (contenuto/motivazione della sentenza), 285 (notifica della sentenza ai fini del termine breve), 305 (mancata prosecuzione o riassunzione dopo interruzione), 307, commi 1, 2 e 4 (estinzione per inattività e regime della mancata costituzione), 392 (riassunzione davanti al giudice di rinvio) e 345, limitatamente al divieto di nuovi documenti in appello, che nel processo tributario resta superato dall’articolo 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

Modifiche al giudizio di cognizione e all’istruzione probatoria

Nel processo di cognizione la riforma incide sul difetto di rappresentanza o autorizzazione, sulla nomina e attività del consulente tecnico, sulla notificazione della sentenza, sui termini di prosecuzione/riassunzione e sulla disciplina delle prove. In particolare, il giudice deve assegnare un termine perentorio per sanare i vizi di rappresentanza o procura; il consulente tecnico riceve quesiti specifici e la relazione va trasmessa alle parti prima del deposito; i fatti non specificamente contestati assumono rilevanza probatoria; la mancata chiamata dei testimoni e la testimonianza scritta sono disciplinate in modo più rigoroso; il terzo che rifiuta l’ispezione può essere sanzionato con pena pecuniaria più elevata.

Riforma del sistema delle spese e della responsabilità aggravata

La legge rafforza il regime delle spese processuali: la compensazione richiede ora gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa può comportare la condanna alle spese maturate dopo la proposta; il giudice può condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte ai sensi del nuovo comma dell’articolo 96 c.p.c., senza necessità di istanza di parte o prova analitica del danno.

Nuovo filtro in Cassazione e abrogazione del quesito di diritto

Nel giudizio di legittimità viene introdotto l’articolo 360-bis c.p.c., che prevede due ipotesi di inammissibilità del ricorso: conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata della Corte senza elementi per mutarla, e manifesta infondatezza della censura sul giusto processo. Contestualmente è abrogato l’articolo 366-bis c.p.c., con la conseguente eliminazione del quesito di diritto e della specifica indicazione del fatto controverso come cause autonome di inammissibilità.

Notifiche, Avvocatura dello Stato e opposizioni a sanzioni amministrative

La circolare esamina la nuova disciplina delle notifiche di documenti informatici, che in mancanza di PEC del destinatario avvengono mediante copia cartacea conforme e conservazione del file originale; viene inoltre riconosciuta all’Avvocatura dello Stato la facoltà di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge n. 53/1994. Per i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica, con rilievo anche per alcune sanzioni gestite dall’Agenzia delle entrate.

Disposizioni transitorie e regole di diritto intertemporale

Le modifiche si applicano, in linea generale, ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge. La circolare precisa però varie eccezioni: si applicano anche ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 le regole sul computo dei termini dell’articolo 155, commi 5 e 6; per l’articolo 327 c.p.c. gli Uffici adottano un criterio prudenziale applicando il termine semestrale anche ai ricorsi notificati prima del 4 luglio 2009 e depositati dopo tale data; per il ricorso per cassazione si applicano le nuove regole dell’articolo 360-bis e l’abrogazione dell’articolo 366-bis solo alle controversie con provvedimento pubblicato o depositato dopo l’entrata in vigore della legge.

Translatio iudicii e questioni di giurisdizione

L’articolo 59 della legge n. 69/2009 disciplina la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda se la riproposizione avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria. La circolare richiama gli orientamenti costituzionali e di legittimità sul tema, precisa che il giudice deve indicare il giudice munito di giurisdizione e che le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova nel nuovo processo.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Le modifiche agli articoli 13 e 14 del DPR n. 1199/1971 prevedono la sospensione del procedimento in caso di questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e l’obbligo di conformarsi al parere del Consiglio di Stato. La circolare sottolinea però che il ricorso straordinario al Capo dello Stato non è ammesso in materia tributaria, per il carattere esclusivo della giurisdizione delle commissioni tributarie.

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