Circolare n. 13 del 15/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli effetti della sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 sulla limitazione della detrazione IVA per autovetture, motoveicoli e spese accessorie, con particolare attenzione ai rapporti non ancora esauriti e al contenzioso pendente. Vengono chiariti i limiti temporali del diritto alla maggior detrazione, le condizioni per presentare istanze di rimborso in forma analitica o forfetaria, la necessità in molti casi di rinunciare al ricorso e le regole per la prosecuzione delle controversie non coperte dalle procedure di rimborso. La circolare fornisce inoltre istruzioni specifiche per i giudizi relativi ad acquisti anteriori al 1° gennaio 2003, per quelli compresi tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006 e per gli avvisi di accertamento o rettifica.
Gestione del contenzioso pendente sulla detrazione IVA per veicoli dopo la sentenza CGCE 14 settembre 2006
Gestione del contenzioso pendente sulla detrazione IVA per veicoli
La circolare affronta gli effetti processuali e amministrativi della sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, che ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario le limitazioni alla detrazione IVA previste per autovetture, motoveicoli e relative spese accessorie dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 633/1972. L’obiettivo è fornire agli Uffici indicazioni operative per la gestione delle istanze di rimborso e del contenzioso pendente, distinguendo tra rapporti esauriti, controversie definibili tramite le procedure di rimborso introdotte dal DL n. 258/2006 e giudizi che devono invece proseguire in sede tributaria.
Effetti della sentenza e limiti ai rapporti esauriti
La pronuncia della Corte di giustizia comporta la disapplicazione delle norme interne incompatibili anche con riferimento a rapporti sorti prima della sentenza. Tuttavia, tale effetto incontra il limite dei rapporti definitivamente esauriti alla data del 14 settembre 2006. Sono considerati esauriti i rapporti già coperti da giudicato oppure quelli per i quali, a tale data, fossero già decorsi i termini di prescrizione o decadenza per esercitare il diritto al rimborso o per impugnare il diniego o l’atto impositivo.
La circolare precisa che restano salvi gli specifici termini di decadenza previsti dall’articolo 1 del DL n. 258/2006 e dal provvedimento direttoriale del 22 febbraio 2007 per le istanze di rimborso, forfetarie o analitiche, relative all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Procedure di rimborso e rapporto con il contenzioso
Per gli acquisti compresi tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, il legislatore ha previsto due modalità alternative di recupero dell’IVA non detratta: rimborso forfetario e rimborso analitico. La circolare richiama la necessità di rispettare forma e termini stabiliti dalla normativa speciale e dai relativi atti attuativi, nonché le istruzioni già fornite con le circolari n. 28/E del 2007, n. 51/E del 2007 e n. 55/E del 2007.
La mera pendenza di una lite non impediva di presentare l’istanza amministrativa di rimborso, salvo il caso degli avvisi di accertamento o rettifica. Tuttavia, la presentazione dell’istanza comporta, di regola, l’esigenza di abbandonare il giudizio o di rinunciare espressamente agli effetti della sentenza eventualmente già favorevole al contribuente.
Rinuncia al ricorso e coordinamento con l’istanza di rimborso
La circolare sottolinea che l’istanza di rimborso analitica o forfetaria, in presenza di un contenzioso pendente, richiede normalmente la rinuncia al ricorso ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 546/1992, oppure una rinuncia formale e univoca ad avvalersi degli effetti della sentenza.
Sono esaminate quattro ipotesi:
- assenza di pronuncia;
- sentenza non definitiva favorevole al contribuente;
- sentenza non definitiva favorevole all’Ufficio;
- sentenza non definitiva di parziale accoglimento.
Nella prima ipotesi, la rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte o dal procuratore speciale e dal difensore, e depositata in giudizio; l’Ufficio, ricevuta notizia, deposita l’accettazione formale. Nelle ipotesi di sentenza non definitiva, la rinuncia o la comunicazione di non volersi avvalere della decisione deve essere resa in modo chiaro e senza condizioni. Quando il contribuente presenti l’istanza senza abbandonare la lite, il procedimento giurisdizionale prevale sulla procedura amministrativa di rimborso, che viene destinata a esito negativo.
La circolare richiama inoltre il rischio di giudicati contrastanti qualora, al momento della presentazione o della definizione dell’istanza di rimborso, sia già intervenuta una sentenza favorevole non ancora rinunciata. In tali casi gli Uffici devono attivarsi per segnalare al giudice il possibile contrasto tra la decisione e la futura liquidazione del rimborso.
Giudizi relativi ad acquisti anteriori al 1° gennaio 2003
Per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003, le procedure speciali di rimborso non sono applicabili. In tali controversie non opera il termine di decadenza speciale previsto dal provvedimento del 22 febbraio 2007, ma si applicano i termini ordinari in materia di rimborso IVA.
Gli Uffici devono quindi verificare preliminarmente la proponibilità della domanda ex articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e possono eccepire la decadenza anche per la prima volta in appello. La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale eccezione è rilevabile d’ufficio, ma non può essere proposta per la prima volta in cassazione se richiede nuovi accertamenti di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata.
Sul piano sostanziale, la circolare richiama con forza l’onere del contribuente di dimostrare l’inerenza dell’acquisto all’attività esercitata e, quindi, la spettanza del diritto alla detrazione. In mancanza di prova adeguata, gli Uffici devono articolare le difese opportune, anche in grado di gravame, nei limiti in cui non venga mutato il fatto storico posto a base della controversia.
Giudizi relativi ad acquisti dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006
Per gli acquisti compresi nel periodo disciplinato dal DL n. 258/2006, il contribuente aveva la possibilità di accedere alle procedure di rimborso previste dalla normativa speciale. Se non ha presentato la relativa istanza, la controversia deve proseguire davanti al giudice tributario.
Gli Uffici, nella gestione di tali giudizi, devono evitare che il rimborso eventualmente riconosciuto superi i limiti compatibili con i principi comunitari affermati dalla sentenza della Corte di giustizia. La circolare richiama inoltre la necessità di valorizzare la documentazione prevista dal provvedimento del 22 febbraio 2007 e di verificare la concreta misura dell’inerenza e dell’utilizzo del bene o del servizio ai fini di operazioni imponibili.
Avvisi di accertamento o rettifica
La circolare distingue chiaramente le controversie aventi ad oggetto un avviso di accertamento o rettifica da quelle relative al diniego di rimborso. Nei primi casi non sorge alcun diritto al rimborso tramite le procedure amministrative speciali, poiché l’atto impositivo recupera un’IVA già detratta in dichiarazione in violazione della disciplina allora vigente.
Anche in tali fattispecie, però, permane la necessità di verificare in concreto l’inerenza degli acquisti all’attività svolta. Gli Uffici devono tener conto dell’articolo 19 del DPR n. 633/1972 e possono utilizzare, anche per periodi anteriori, la documentazione richiamata dal provvedimento del 22 febbraio 2007, oltre ad altri mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettivo utilizzo del veicolo nell’impresa, arte o professione.
Vigilanza sull’applicazione delle istruzioni
In chiusura, la circolare attribuisce alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni impartite siano osservate in modo puntuale dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti, a garanzia di un’applicazione uniforme delle regole sul contenzioso e sui rimborsi IVA.
Punti principali
Effetti della sentenza CGCE e rapporti esauriti
La sentenza del 14 settembre 2006 ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario le limitazioni alla detrazione previste dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972. La disapplicazione opera anche per rapporti sorti prima della pronuncia, ma non per quelli già definitivamente esauriti alla data del 14 settembre 2006, cioè coperti da giudicato o per i quali siano decorsi prescrizione o decadenza. Restano quindi esclusi i casi in cui fossero già scaduti i termini per chiedere il rimborso o per impugnare il diniego o l’atto impositivo, salvo i termini speciali introdotti dal DL n. 258/2006 e dal provvedimento del 22 febbraio 2007 per gli acquisti dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006.
Istanze di rimborso e rinuncia al ricorso
Per gli acquisti tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, il DL n. 258/2006 e il provvedimento del 22 febbraio 2007 hanno previsto il rimborso in forma analitica o forfetaria. La presentazione dell’istanza di rimborso, tuttavia, richiede normalmente che il contribuente abbandoni la controversia pendente, mediante rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992 oppure rinunciando formalmente ad avvalersi degli effetti della sentenza. La circolare distingue diverse ipotesi processuali: assenza di pronuncia, sentenza non definitiva favorevole al contribuente, sentenza non definitiva favorevole all’Ufficio e sentenza non definitiva di parziale accoglimento. In ogni caso, gli Uffici devono coordinare la gestione del contenzioso con l’istanza amministrativa e, se necessario, segnalare al giudice eventuali contrasti per evitare giudicati incompatibili con la liquidazione del rimborso.
Controversie pendenti e prevalenza del giudizio
Se il contribuente presenta l’istanza di rimborso senza rinunciare al ricorso, prevale il procedimento giurisdizionale e l’istanza amministrativa è destinata a esito negativo. Gli Uffici devono quindi coltivare il contenzioso, tenendo conto delle indicazioni delle circolari n. 28/E, n. 51/E e n. 55/E del 2007. Le controversie possono riguardare dinieghi espressi o taciti di rimborso, oppure avvisi di accertamento o rettifica emessi per la violazione delle previgenti norme sull’indetraibilità oggettiva.
Giudizi su acquisti anteriori al 1° gennaio 2003
Per gli acquisti effettuati prima del 1° gennaio 2003, il rimborso non rientra nella disciplina speciale del DL n. 258/2006 e restano applicabili i termini ordinari di decadenza e prescrizione. Gli Uffici devono verificare preliminarmente la proponibilità della domanda di rimborso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e possono eccepire la decadenza anche per la prima volta in appello. La circolare richiama inoltre l’onere del contribuente di provare l’inerenza dell’acquisto all’attività svolta e precisa che, nei limiti del giudizio tributario, possono essere sviluppate difese anche in grado di appello purché non mutino i fatti di causa.
Giudizi su acquisti dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006
Per questo periodo il contribuente avrebbe potuto avvalersi delle procedure di rimborso forfetaria o analitica previste dal DL n. 258/2006. Se l’istanza non è stata presentata, gli Uffici devono proseguire il contenzioso, evitando comunque che il rimborso riconosciuto travalichi i limiti derivanti dai principi comunitari affermati dalla sentenza della Corte di giustizia. La gestione delle controversie deve tenere conto della documentazione prevista dal provvedimento del 22 febbraio 2007 e della necessità di verificare la misura effettiva dell’inerenza e dell’utilizzo del veicolo o del bene/servizio acquistato.
Avvisi di accertamento o rettifica
Le controversie che hanno per oggetto un avviso di accertamento o di rettifica non consentono al ricorrente di ottenere il rimborso tramite le procedure amministrative di cui al DL n. 258/2006. In questi casi l’Amministrazione ha recuperato l’IVA detratta in dichiarazione in violazione della disciplina poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Resta comunque necessario verificare in concreto la misura dell’inerenza degli acquisti all’attività esercitata; a tal fine la circolare richiama l’art. 19 del DPR n. 633/1972 e ritiene utilizzabile anche la documentazione prevista dal provvedimento del 22 febbraio 2007, oltre ad altri mezzi idonei di prova, anche per periodi anteriori.
Ruolo delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni contenute nella circolare siano applicate correttamente dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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