Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 10 del 12/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come tassare, ai fini di registro, ipotecaria e catastale, gli atti di compravendita soggetti a IVA aventi ad oggetto un’abitazione e più pertinenze tra le stesse parti. Dopo aver richiamato i criteri dell’atto complesso e dei negozi collegati, stabilisce che, se nell’atto il vincolo pertinenziale è indicato, le imposte fisse si applicano una sola volta sull’intero trasferimento, anche se alle pertinenze si applicano aliquote IVA diverse. Gli uffici devono quindi riesaminare il contenzioso pendente e abbandonare le pretese non conformi a tale principio.

Tassazione IVA e imposte indirette per compravendite di abitazione e pertinenze

Atti di compravendita, imponibili ad IVA, di un immobile abitativo e di più pertinenze

La circolare affronta la corretta tassazione, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, degli atti di compravendita soggetti ad IVA aventi ad oggetto un’abitazione e più pertinenze tra le stesse parti contraenti. L’intervento nasce dalla constatazione di prassi non uniformi degli uffici e dal conseguente contenzioso, soprattutto nei casi di applicazione del regime agevolato della c.d. prima casa, in cui le pertinenze ulteriori rispetto a quelle agevolabili scontano aliquote IVA diverse.

Inquadramento generale: atto complesso e pluralità di disposizioni

La circolare richiama l’articolo 20 del TUR, secondo cui l’imposta di registro si applica secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto, e l’articolo 21 del medesimo testo unico, che distingue:

  • le disposizioni tra loro indipendenti, tassate ciascuna come atto distinto;
  • le disposizioni che derivano necessariamente le une dalle altre, tassate come se l’atto contenesse la sola disposizione più onerosa.

Sul piano interpretativo viene valorizzata la distinzione civilistica tra negozio complesso e negozi collegati, fondata sulla causa del negozio. Quando le disposizioni sono rette da un’unica causa, l’atto è complesso e subisce un’unica tassazione; quando le cause sono distinte, ciascun negozio è autonomamente imponibile.

Fattispecie esaminata: abitazione e pertinenze

Il caso oggetto della circolare riguarda la cessione di un immobile ad uso abitativo con più pertinenze, ad esempio box, cantine o posti auto. Per attribuire rilevanza al vincolo pertinenziale è necessario che esso risulti espressamente dall’atto di cessione. La circolare richiama l’articolo 817 c.c., secondo cui la pertinenza esiste in presenza:

  • del requisito oggettivo, cioè la destinazione durevole e funzionale del bene accessorio al servizio o ornamento del bene principale;
  • del requisito soggettivo, cioè la volontà del titolare del bene principale di costituire il rapporto di strumentalità.

Presupposti IVA della compravendita

La circolare si riferisce alle cessioni imponibili IVA effettuate:

  • dall’impresa costruttrice;
  • oppure dall’impresa che ha eseguito gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento.

È precisato che il limite temporale quadriennale non si applica se, entro tale termine, i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Al di fuori di tali ipotesi, la cessione dell’immobile abitativo è esente IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del DPR n. 633/1972.

Imposta di registro

Per gli atti relativi a cessioni di beni soggette ad IVA, l’articolo 40 del TUR prevede il principio di alternatività e l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari a euro 168,00. La questione affrontata dalla circolare non riguarda l’an, ma il quomodo dell’applicazione della misura fissa: se una sola volta oppure tante volte quante sono le pertinenze.

La soluzione adottata è che, quando il trasferimento di abitazione e pertinenze è contenuto in un unico atto tra le medesime parti e le diverse disposizioni derivano necessariamente le une dalle altre, si è in presenza di un unico negozio complesso. Di conseguenza, l’imposta di registro fissa si applica una sola volta all’intero atto, indipendentemente dal fatto che alle singole pertinenze siano applicate aliquote IVA diverse.

Imposte ipotecaria e catastale

Per l’imposta ipotecaria, la nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al TUIC prevede la misura fissa di euro 168,00 per i trasferimenti soggetti ad IVA relativi a fabbricati diversi da quelli strumentali. Per l’imposta catastale, l’articolo 10, comma 2, del TUIC stabilisce analoga misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti soggetti ad IVA.

Nel caso esaminato, le pertinenze, se il vincolo è espressamente evidenziato nell’atto, sono qualificate come non strumentali anche se catastalmente rientrano in categorie normalmente riferite a fabbricati strumentali, come C/2 o C/6. La circolare richiama a tal fine anche la circolare n. 12/E del 1° marzo 2007.

Applicando il medesimo criterio seguito per l’imposta di registro, la circolare conclude che, in presenza di un unico negozio complesso avente ad oggetto abitazione e più pertinenze, anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano una sola volta ciascuna, senza duplicazioni in relazione al numero delle pertinenze o alle diverse aliquote IVA.

Contenzioso pendente e istruzioni agli uffici

La circolare dispone che gli uffici considerino corrette le liquidazioni delle imposte soltanto se conformi al principio sopra descritto. Viene quindi richiesto di:

  • riesaminare le controversie pendenti relative alla materia;
  • abbandonare la pretesa tributaria non conforme al corretto trattamento fiscale;
  • tenere conto dello stato e del grado del giudizio;
  • verificare se sussistano eventuali altre questioni autonome che impediscano l’abbandono della pretesa.

Infine, le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni della circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.

Punti principali

Ambito della circolare e problema interpretativo

La circolare riguarda gli atti di compravendita imponibili IVA aventi ad oggetto un immobile abitativo con più pertinenze, in particolare il caso frequente di abitazione con due box, cantine o posti auto. Viene segnalato che alcuni uffici avevano applicato più volte le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale in relazione a ciascuna pertinenza, generando contenzioso, soprattutto nelle ipotesi di "prima casa" con aliquote IVA differenziate tra abitazione, una pertinenza per categoria catastale e pertinenze ulteriori.

Criteri generali per gli atti con più disposizioni

Viene richiamato l’articolo 20 del TUR, secondo cui l’imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto, e l’articolo 21 del TUR, che distingue tra disposizioni indipendenti, tassate separatamente, e disposizioni che derivano necessariamente le une dalle altre, tassate come un unico atto. La circolare si fonda sulla distinzione civilistica tra negozio complesso e negozi collegati: se le disposizioni sono rette da un’unica causa si ha un atto complesso soggetto a un’unica tassazione; se invece le cause sono distinte, ciascun negozio è tassato autonomamente.

Requisiti del vincolo pertinenziale

Per dare rilievo al vincolo pertinenziale occorre che esso sia espressamente evidenziato nell’atto di cessione. La circolare richiama l’articolo 817 c.c., precisando che la pertinenza richiede sia un requisito oggettivo, cioè la destinazione durevole e funzionale del bene al servizio o ornamento del bene principale, sia un requisito soggettivo, cioè la volontà del proprietario del bene principale o del titolare del diritto reale di porre il bene in rapporto di strumentalità funzionale con il principale.

Presupposti IVA della cessione

La fattispecie considerata riguarda cessioni imponibili IVA effettuate dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio ex articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge n. 457/1978, entro quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento. Il termine quadriennale non si applica se, entro tale periodo, i fabbricati sono stati locati per almeno quattro anni nell’ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Al di fuori di tali casi, la cessione dell’abitazione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del DPR n. 633/1972.

Imposta di registro

Per gli atti soggetti a IVA, l’articolo 40 del TUR prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa; la circolare indica l’importo di euro 168,00. In presenza di un unico negozio complesso avente ad oggetto abitazione e pertinenze, la misura fissa si applica una sola volta sull’intero trasferimento, indipendentemente dal fatto che alle pertinenze si applichino aliquote IVA diverse.

Imposte ipotecaria e catastale

Per i fabbricati non strumentali trasferiti con atti soggetti a IVA, la nota all’articolo 1 della Tariffa del TUIC e l’articolo 10, comma 2, del TUIC prevedono, rispettivamente, l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 168,00 ciascuna. Poiché le pertinenze, se il vincolo è indicato nell’atto, sono considerate non strumentali, anche tali imposte devono essere applicate una sola volta per l’intero atto di compravendita, senza moltiplicazione in base al numero delle pertinenze o alle differenti aliquote IVA.

Gestione del contenzioso pendente

Gli uffici devono considerare corrette le liquidazioni delle imposte solo se conformi al principio dell’unica tassazione fissa per abitazione e pertinenze. Devono quindi riesaminare le controversie pendenti e abbandonare la pretesa tributaria non conforme al corretto trattamento, secondo le modalità di rito e tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, salvo che siano sostenibili altre questioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.