Cassazione Civile, Ordinanza n. 25554/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2008, in relazione all’IRES, a seguito del controllo del modello CNM/2009. L’Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito consolidato per euro 393.852,00, recuperando a tassazione interessi passivi trasferiti al consolidato nazionale da altra società del gruppo. In primo grado il ricorso fu rigettato; in appello la decisione fu confermata. In cassazione la curatela propose quattro motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto analitico. Nelle more del giudizio la parte ricorrente presentò domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, depositando la documentazione di pagamento e chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto condono. L’Agenzia inizialmente segnalò la non regolarità della domanda e il diniego, ma successivamente depositò il provvedimento di autotutela con cui annullò il diniego e ritenne definita la lite.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale e dell’annullamento in autotutela del diniego originariamente opposto dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi degli artt. 46 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. È stato escluso l’obbligo del raddoppio del contributo unificato, poiché il processo si è estinto per effetto della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo automatizzato che ha generato la cartella di pagamento
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
utilizzato come fondamento della domanda di definizione agevolata della lite
L. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata in relazione alla definizione agevolata
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato insieme all’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 come base per regolare le spese in caso di definizione della lite
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per la disciplina delle spese conseguente alla definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’estinzione del giudizio
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come fonte normativa del controllo automatizzato ex art. 36-bis
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina delle spese processuali nel contenzioso tributario
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per la definizione agevolata delle liti fiscali
d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una valida definizione agevolata della lite fiscale, il processo deve essere dichiarato estinto, con assorbimento delle censure di ricorso.
- La mancata regolarità inizialmente rilevata dall’amministrazione finanziaria non impedisce l’estinzione del giudizio se l’atto di diniego viene poi annullato in autotutela e la lite viene espressamente considerata definita dall’Ufficio.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- L’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata esclude il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
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