Sentenza n. 927/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del Decreto Cat. A.12.Str/2025 emesso dal Questore della Provincia di Livorno in data 14 ottobre 2025, notificato il 20 ottobre 2025, di rigetto, perché ritenuta inammissibile, della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di “protezione speciale” in quello per motivi di “lavoro subordinato”, in materia di immigrazione, con istanza di sospensione dell'esecutività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva presentato domanda di protezione internazionale il 7 dicembre 2021 e, a seguito della decisione della Commissione territoriale del 14 luglio 2023, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il 29 giugno 2024 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Livorno aveva respinto la domanda, ritenendola inammissibile sulla base della disciplina introdotta dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che ha abrogato la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, sostenendo che la domanda originaria di protezione internazionale era stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e che, pertanto, avrebbe dovuto continuare ad applicarsi il regime previgente, comprensivo della possibilità di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha richiamato l’interpretazione dell’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9634 del 5 dicembre 2025. Secondo tale interpretazione, la disciplina transitoria riguarda la data di presentazione dell’istanza originaria per il rilascio del titolo di soggiorno e non la successiva domanda di conversione. La presentazione dell’istanza originaria prima dell’entrata in vigore del decreto-legge determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, inclusa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato, ove sussistano gli altri presupposti di legge. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 7 dicembre 2021, anteriormente al 5 maggio 2023, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di conversione secondo la disciplina previgente. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo e annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023
“per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”; “Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge”
La disciplina transitoria mantiene il regime previgente per le istanze originarie di rilascio del titolo presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; tale regime comprende la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione previgente riconosceva la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale; tale facoltà continua ad applicarsi ai casi coperti dalla disciplina transitoria.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Costituisce la base normativa del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale conseguito dal ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell’istanza originaria di protezione internazionale o di rilascio del titolo di soggiorno, non la data della successiva istanza di conversione.
- Il divieto di conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale introdotto dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, opera nei confronti degli stranieri che abbiano presentato l’istanza originaria di protezione internazionale dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, fissata al 5 maggio 2023.
- Quando l’istanza originaria di protezione internazionale è stata presentata prima del 5 maggio 2023, la disciplina previgente continua ad applicarsi integralmente, comprendendo la facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, se sussistono gli ulteriori requisiti di legge.
- L’interpretazione della disciplina transitoria deve evitare che l’applicazione della normativa sopravvenuta dipenda dai tempi di definizione amministrativa della domanda originaria, determinando disparità di trattamento tra situazioni omogenee.
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