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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14919/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale relative alla gestione della fallita Info Sof s.r.l. Le censure principali riguardano: (1) la cessione senza corrispettivo di un contratto di leasing immobiliare alla società amministrata da Scavarda Carlo, che i ricorrenti sostengono non abbia esposto in concreto gli interessi dei creditori a pericolo (argomentando che Info Sof fosse già insolvente e che la cessione potesse rappresentare un risparmio per la procedura); (2) l'assenza dell'elemento soggettivo in capo a Scavarda Carlo, contestando che la sua consapevolezza della crisi della fallita sia stata provata solo in via congetturale; (3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, senza valutazione del reale valore dei beni distratti; (4) la richiesta di riconsiderazione del bilanciamento tra circostanze contrapposte in favore di Scavarda Giovanni Fulvio, anche alla luce della parziale estinzione per prescrizione e della revoca della costituzione di parte civile a seguito di transazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato la responsabilità penale di entrambi per i reati contestati nei limiti indicati; ha rilevato che la contestata cessione del contratto di leasing senza corrispettivo integrava l'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale perché il contratto, già parzialmente eseguito con il pagamento di una consistente quota dei canoni, costituiva una risorsa economica dell'attivo fallimentare dalla quale il curatore poteva trarre vantaggio (es. cessione a terzi dietro pagamento inferiore rispetto ai canoni già pagati). La Corte ha ritenuto legittima l'inferenza della consapevolezza di Scavarda Carlo per aver ricevuto il contratto senza pagamento e per la sua qualità di beneficiario e amministratore della società cessionaria. L'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. è stata ritenuta integrata in ragione del valore dei canoni già pagati e dissipati dalla cessione gratuita. L'ultima censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e conferma delle condanne impugnate.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    L'aggravante è stata ritenuta integrata in relazione al valore economico dei canoni già pagati dalla fallita e dissipati tramite la cessione a titolo gratuito; la valutazione tiene conto dell'effettiva perdita economica per l'attivo fallimentare

  • Corte costituzionale, sent. n. 222 del 2018

    Richiamata in relazione alla rimodulazione della durata delle pene accessorie fallimentari; utilizzata per adeguare gli effetti accessori della condanna alle indicazioni costituzionali

  • Principio del "delitto di pericolo" nella bancarotta patrimoniale

    La bancarotta patrimoniale è valutata come reato di pericolo: è sufficiente che l'operazione abbia concretamente esposto o privato la procedura fallimentare di una concreta opzione economica/risorsa, indipendentemente dall'effettiva prosecuzione del rapporto contrattuale

Massime di principio

  • Per la bancarotta patrimoniale rileva il pericolo o il pregiudizio potenziale per l'attivo fallimentare: anche un bene o un rapporto contrattuale parzialmente eseguito può costituire risorsa dell'attivo e la sua cessione gratuita può integrare il reato
  • La valutazione del danno deve considerare non solo il valore nominale dell'asset ma l'effettiva utilità per la curatela (es. opzione di cessione a terzi, quota di canoni già versati), dunque l'assenza di corrispettivo che priva la curatela di opzioni economiche è rilevante
  • La consapevolezza (dolo) del beneficiario può essere desunta da elementi indiziari significativi, come il ricevere il bene/contratto senza pagamento e la posizione di collegamento/parentela con chi ha promosso l'operazione
  • L'aggravante di valore (art. 219 l.f.) si applica quando la sproporzione o l'entità economica delle somme/beni sottratti è tale da aggravare il disvalore del fatto; vanno considerati i pagamenti già effettuati dalla fallita
  • Le censure che chiedono la rinnovazione della valutazione di merito o la ricollocazione del bilanciamento delle circostanze contrapposte sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a riproporre valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito
  • In situazioni simili è cruciale documentare e dimostrare l'assenza di dolo e l'utilità effettiva dell'operazione per l'attivo fallimentare (es. prova che la cessione ha effettivamente migliorato la posizione dei creditori), altrimenti il giudice può ritenere integrata la fattispecie punibile

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