Cassazione Civile, Ordinanza n. 35837/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni 2004-2006, impugnati dal contribuente e accolti solo parzialmente in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio, ritenendo illegittimi gli atti perché l’attività di accertamento sarebbe stata svolta in concreto con metodo analitico-induttivo, mentre l’Ufficio non avrebbe adeguatamente contrastato in giudizio la deduzione dei costi sostenuta dal contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 TUIR, degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto una deduzione forfettaria dei costi nella misura dell’80% dei maggiori ricavi accertati, in assenza di prova. La Corte ha rilevato preliminarmente la tempestività del ricorso, ma ha dichiarato inammissibile il motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investiva la qualificazione concreta dell’accertamento e la valutazione del materiale probatorio, profili non deducibili come errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l’eventuale errore del giudice di merito nel qualificare l’accertamento come induttivo puro anziché analitico-induttivo non integra, di per sé, violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene semmai alla valutazione dei fatti e delle prove, censurabile nei limiti del vizio di motivazione o di specifici errori processuali. Poiché il motivo era stato formulato come violazione di legge e non come vizio motivazionale, è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La norma individua l’accertamento analitico-extracontabile; la sua errata qualificazione in fatto non equivale automaticamente a violazione di legge, se la contestazione riguarda la ricostruzione concreta dell’accertamento svolto dall’Ufficio.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione all’accertamento analitico-induttivo e al discrimine rispetto all’accertamento induttivo puro.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come disciplina dell’accertamento induttivo puro in materia di imposte indirette.
art. 109 TUIR
Richiamato nel motivo, in relazione alla deduzione dei costi.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere l’assenza di prova sulla deduzione dei costi.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati come norme sulle presunzioni; il loro impiego è connesso alla differenza tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricondotto la fattispecie astratta alla norma, non quando si contesti la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’eventuale illegittima acquisizione di elementi di prova in violazione delle regole processuali sarebbe censurabile come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove attiene al vizio motivazionale, nei limiti oggi ristretti del sindacato di legittimità.
art. 58, L. n. 69 del 2009
Poiché il ricorso introduttivo in primo grado era anteriore al 4 luglio 2009, il termine di impugnazione per cassazione è di un anno dal deposito della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
La Corte afferma che non si applica, in quanto la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità delle scritture contabili: nel primo caso l’Ufficio integra le lacune con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel secondo può prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture e basarsi anche su meri indizi.
- L’eventuale errore del giudice di merito nella qualificazione del metodo accertativo concretamente adottato non integra automaticamente violazione di legge, se la doglianza mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
- In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della fattispecie concreta e del materiale probatorio deve essere veicolata, nei casi consentiti, attraverso il vizio motivazionale o l’error in procedendo.
- La diversa qualificazione giuridica del rapporto o dell’attività compiuta dal giudice di merito non è censurabile come violazione di legge quando non incide sugli elementi costitutivi della pretesa e si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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