Sentenza del 20/06/2017 n. 4263 - Comm. Trib. Prov. Milano
Pannelli pubblicitari all'interno di un Centro Commerciale - Mancata diffusione all'esterno - Esenzione da imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità dei pannelli applicati ai carrelli utilizzati all'interno di un Centro Commerciale. Il ricorrente sosteneva che tali pannelli rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 507/1993, poiché i carrelli erano destinati a circolare in un'area circoscritta, comprendente il Centro Commerciale e il relativo parcheggio, che costituisce pertinenza dello stesso. La visibilità occasionale dei pannelli dall'esterno non sarebbe stata sufficiente a configurare il presupposto dell'imposta, mancando una diffusione del messaggio verso una pluralità indeterminata di soggetti.
La decisione
La domanda è stata accolta. È stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 17 del d.lgs. 507/1993, in quanto i pannelli non svolgevano una funzione pubblicitaria rivolta indistintamente alla collettività, ma erano visibili principalmente agli utenti che accedevano al Centro Commerciale e al suo parcheggio. La mera e occasionale ricettività del messaggio dall'esterno non è stata ritenuta sufficiente a integrare il presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esenzione dall'imposta sulla pubblicità
L'esenzione si applica ai mezzi pubblicitari destinati a operare all'interno di un'area privata o circoscritta, quando il messaggio non è rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti. La visibilità meramente occasionale dall'esterno non è sufficiente, da sola, a far sorgere il presupposto dell'imposta.
Massime di principio
- Per stabilire se un mezzo pubblicitario è soggetto a imposta occorre verificare non solo la sua materiale visibilità, ma soprattutto la funzione concreta del messaggio e il pubblico al quale esso è destinato.
- La pubblicità collocata su beni destinati a circolare esclusivamente o prevalentemente all'interno di un'area privata e circoscritta può beneficiare dell'esenzione, se non è diretta a una pluralità indeterminata di persone.
- La visibilità occasionale del messaggio da strade o spazi esterni non determina automaticamente l'imponibilità: deve trattarsi di una diffusione effettiva, stabile e idonea a raggiungere un pubblico indistinto.
- Le pertinenze funzionalmente collegate a un'area privata, come il parcheggio di un Centro Commerciale, possono essere considerate parte dell'ambito circoscritto nel quale opera l'esenzione.
- In casi analoghi è importante documentare la destinazione d'uso dei supporti, il loro percorso abituale, l'accessibilità dell'area e l'effettiva possibilità che il messaggio raggiunga persone estranee alla struttura.
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