Regolamento (UE) 2021/329
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 della Commissione del 24 febbraio 2021 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato a polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi destinato ai polli da ingrasso, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Conferma l’idoneità dell’additivo alle condizioni d’uso fissate nell’allegato e introduce misure di protezione per gli utilizzatori, tenuto conto del rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Abroga il precedente regolamento (CE) n. 1091/2009 e disciplina un periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte già immesse o etichettate secondo la normativa precedente.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato ai polli da ingrasso, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in generale, ai soggetti che immettono sul mercato o utilizzano additivi per mangimi nell’Unione. Riguarda in particolare il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (in precedenza Trichoderma reesei), identificato come additivo 4a9, destinato ai polli da ingrasso nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; prevede inoltre un regime transitorio per prodotti, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti già prodotti ed etichettati prima delle date indicate.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato ai polli da ingrasso
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi già autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 1091/2009. La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 14 sulla domanda di rinnovo e dell’articolo 5 sui requisiti di autorizzazione, dopo il parere favorevole dell’EFSA del 17 marzo 2020.
Contesto e valutazione scientifica
La domanda riguarda il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (già Trichoderma reesei, MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (già Trichoderma reesei, MUCL 49754), quale additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’EFSA ha confermato che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione e non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente; ha tuttavia rilevato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie.
Autorizzazione rinnovata e condizioni tecniche
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione alle condizioni indicate nell’allegato. L’additivo è identificato con il numero 4a9 e il titolare dell’autorizzazione è Aveve NV. L’allegato stabilisce un’attività minima di 40 000 XU/g e 9 000 BGU/g in forma solida e liquida, con impiego per i polli da ingrasso e tenori minimi di 3 000 XU e 675 BGU per kg di mangime completo al 12 % di umidità.
L’uso è specificamente previsto in mangimi ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei, in particolare beta-glucani e arabinoxilani. L’allegato richiama inoltre i metodi di analisi per la caratterizzazione delle sostanze attive nell’additivo e nei mangimi, tramite metodiche colorimetriche basate sull’acido dinitrosalicilico e su substrati specifici.
Obblighi di sicurezza e di etichettatura
Poiché l’additivo è considerato sensibilizzante, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e contatto cutaneo. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo con misure tecniche e organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi protezione delle vie respiratorie e guanti.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo le regole precedenti. In particolare:
- il preparato e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 17 settembre 2021 possono essere ancora immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 17 marzo 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.
Abrogazione e applicazione
L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009, che aveva originariamente autorizzato il medesimo preparato per un periodo di 10 anni. L’articolo 4 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6), prodotte da Trichoderma longibrachiatum (già Trichoderma reesei), è rinnovata per l’additivo 4a9 di Aveve NV, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni indicate nell’allegato.
Condizioni d’impiego e livelli minimi
L’additivo è autorizzato per i polli da ingrasso. L’allegato indica un tenore minimo di 3 000 XU e 675 BGU per kg di mangime completo con umidità al 12 %. È previsto l’uso in mangimi ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei, soprattutto beta-glucani e arabinoxilani.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Metodo di analisi e caratterizzazione
L’allegato descrive i metodi colorimetrici per la caratterizzazione delle sostanze attive nell’additivo e nei mangimi, basati sulla reazione dell’acido dinitrosalicilico e sulla misurazione del colorante idrosolubile rilasciato da substrati specifici di xilano, arabinoxilano e beta-glucano.
Periodo transitorio per scorte esistenti
Il preparato e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 17 settembre 2021 secondo le norme precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 17 marzo 2022 secondo le norme precedenti, possono anch’essi continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento (CE) n. 1091/2009 è abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/895
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/896
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/328
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/330
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/331
- Regolamento · 24 feb 2021Regolamento (UE) 2021/375
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →