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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/375

Regolamento (UE) 2021/375 della Commissione del 24 febbraio 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di alcuni Stati membri

Normativa europea32021R0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2021 assegnato agli "altri Stati membri" per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b. Di conseguenza, dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi interessate a decorrere dal 21 gennaio 2021, ore 00.00 UTC. Sono vietate anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi degli Stati membri che operano nell’ambito del contingente "altri Stati membri" per il 2021.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera di Stati membri dell’UE, o immatricolate in Stati membri, che pescano lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone 1 e 2b nell’ambito del contingente "altri Stati membri" per il 2021. L’ambito territoriale è quello delle zone di pesca 1 e 2b indicate nell’allegato. La chiusura opera dalla data fissata nell’allegato, vale a dire dal 21 gennaio 2021, ore 00.00 UTC. Non disciplina altri stock né altre categorie di soggetti al di fuori di quelli ricompresi nel contingente indicato.

Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per alcuni Stati membri

Il regolamento si inserisce nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici fissati dal regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio per il 2021. Sulla base delle informazioni disponibili alla Commissione, il contingente riservato agli "altri Stati membri" per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b risulta esaurito, rendendo necessaria la chiusura immediata delle relative attività di pesca.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime unionale di controllo per garantire il rispetto della politica comune della pesca. La finalità è prevenire il superamento del contingente assegnato e assicurare il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera di Stati membri, o immatricolate in Stati membri, che pescano lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle zone 1 e 2b nell’ambito del contingente "altri Stati membri". Non estende la chiusura ad altri stock, ad altre zone o ad altre categorie di operatori non rientranti nel contingente indicato.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2021 per lo stock interessato si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato identifica lo stock con il codice COD/1/2B_AMS e fissa la data di chiusura al 21 gennaio 2021, ore 00.00 UTC.

Divieti operativi

Ai sensi dell’articolo 2, dalla data di chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi rientranti nel contingente "altri Stati membri". Il divieto copre anche le operazioni successive alla cattura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca 2021 assegnato agli Stati membri che operano nell’ambito del contingente "altri Stati membri" per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato.

Divieto di pesca e operazioni correlate

Dalla data indicata nell’allegato è vietata la pesca dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b da parte delle navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell’ambito del contingente "altri Stati membri". È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Data di chiusura

L’allegato fissa la data di chiusura al 21 gennaio 2021, ore 00.00 UTC, per lo stock COD/1/2B_AMS (merluzzo bianco) nelle zone 1 e 2b.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontrolli e contingentipolitica comune della pesca

Testo integrale

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