Regolamento (UE) 2021/328
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la persistenza di sovvenzioni concesse ai produttori cinesi di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base di dati disponibili, anche per l’omessa collaborazione della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto necessario mantenere il dazio compensativo definitivo. Il provvedimento fissa aliquote differenziate per specifici gruppi di società e una aliquota generale per tutte le altre imprese.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, con esclusione dei rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo ISO 1887, e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro, classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) e 7019 31 00. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regime riguarda i prodotti originari della RPC. Le aliquote differiscono per società esportatrice o gruppo di società indicati nel regolamento, con una aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio compensativo definitivo su prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e mantiene le misure compensative sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di taluni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La Commissione fonda la decisione sulla persistenza delle sovvenzioni, sul permanere del pregiudizio per l’industria dell’Unione e sul rischio che il danno si ripresenti se le misure venissero meno.
Contesto procedurale
Il riesame è stato aperto il 17 dicembre 2019 su domanda dell’APFE, presentata per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 50 % della produzione dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 2019, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha considerato il triennio 2016-2018 e il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare e a presentare osservazioni, ma non ha ricevuto collaborazione significativa né dal governo della RPC né dai produttori esportatori cinesi.
Mancata collaborazione e ricorso ai dati disponibili
Poiché il governo della RPC non ha risposto al questionario e i produttori esportatori cinesi non hanno fornito risposte utili, la Commissione ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base e ha utilizzato i dati disponibili. In particolare, ha fatto ampio affidamento sulle risultanze di un’inchiesta più recente sui prodotti in fibra di vetro tessuti (prodotti GFF), ritenendo che tali risultanze fossero in larga misura trasferibili al caso dei prodotti GFR, perché le imprese e i regimi di sovvenzione risultavano sovrapposti.
Prodotto interessato e prodotti simili
Il prodotto oggetto del riesame comprende chopped strands di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings di fibra di vetro non impregnati e non rivestiti oltre la soglia tecnica indicata e mats di filamenti di fibra di vetro, con le esclusioni e i codici NC/TARIC specificati nel dispositivo. La Commissione ha accertato che i prodotti esportati dalla RPC, quelli venduti sul mercato interno cinese e quelli fabbricati e venduti nell’Unione hanno le stesse caratteristiche e gli stessi impieghi di base, per cui sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Sovvenzioni ritenute persistenti
La Commissione ha ricostruito il quadro di sostegno pubblico cinese a partire dai piani quinquennali e dalle politiche industriali nazionali, sottolineando che l’industria dei nuovi materiali e, all’interno di essa, i prodotti GFR, sono settori incoraggiati e strategici. Ha quindi esaminato diversi strumenti di sovvenzione: prestiti agevolati e linee di credito da banche statali, assicurazioni del credito all’esportazione tramite Sinosure, concessione di terreni a condizioni favorevoli, tariffe elettriche ridotte e regimi fiscali agevolati.
Finanziamenti agevolati e ruolo delle banche statali
Secondo la Commissione, le banche statali operano in un contesto normativo che le obbliga ad allinearsi agli obiettivi della politica industriale della RPC. Sono stati richiamati, tra gli altri, l’articolo 34 del codice bancario, l’articolo 15 delle norme generali sui prestiti e la decisione n. 40, oltre ai poteri di approvazione della CBIRC. In assenza di collaborazione, la Commissione ha concluso che le banche statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. I prestiti agevolati sono stati ritenuti specifici e compensabili; nelle risultanze del caso GFF il vantaggio era stato quantificato tra il 2,53 % e il 7,39 %.
Linee di credito e assicurazione del credito all’esportazione
La Commissione ha ritenuto che anche le linee di credito concesse a condizioni agevolate costituissero sovvenzioni specifiche, poiché riservate a imprese e settori allineati alle politiche del governo cinese. Quanto a Sinosure, la Commissione ha considerato che la società, interamente di proprietà statale e soggetta a controllo pubblico, operi come ente pubblico e offra assicurazione del credito all’esportazione a tassi inferiori ai costi minimi necessari, conferendo un vantaggio. Tali misure sono state qualificate come specifiche perché condizionate alle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
Terreni, energia e agevolazioni fiscali
La Commissione ha trattato anche la concessione dei diritti di uso dei terreni, ritenendo che nella RPC non esista un vero mercato fondiario trasparente e che i prezzi siano influenzati dalla politica industriale, con accesso agevolato per i settori incoraggiati. In modo analogo, la fornitura di energia elettrica a tariffe ridotte è stata considerata una rinuncia a entrate pubbliche, riservata a imprese selezionate in funzione degli obiettivi di politica industriale. Sul piano fiscale, la Commissione ha esaminato il regime EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia, il credito d’imposta per R&S, l’esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate e l’esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni, qualificando tali misure come sovvenzioni specifiche e compensabili.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da nove produttori, ha subito un deterioramento significativo: la produzione è scesa, le vendite sul mercato dell’Unione sono diminuite, la quota di mercato è passata dal 64 % al 59 %, la redditività è crollata dal 12,6 % al 3,7 % e il flusso di cassa si è quasi dimezzato. Il costo unitario di produzione è aumentato mentre i prezzi di vendita sono diminuiti, con effetti negativi anche su occupazione, produttività, scorte e rendimento del capitale investito. La Commissione ha pertanto confermato l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.
Nesso causale e ruolo delle importazioni dall’Egitto
Pur riconoscendo il pregiudizio, la Commissione ha escluso che esso derivasse principalmente dalle importazioni cinesi, evidenziando invece il forte aumento delle importazioni dall’Egitto, oggetto di un parallelo procedimento antisovvenzioni e riconducibili a un impianto gestito dal gruppo cinese CNBM, creato per servire il mercato dell’Unione evitando i dazi sulle importazioni dalla RPC. Le misure nei confronti della Cina sono state ritenute efficaci nel limitare l’undercutting sui principali segmenti di prodotto; pertanto il pregiudizio osservato non è stato attribuito alle sole importazioni cinesi oggetto del presente riesame.
Rischio di reiterazione del pregiudizio e interesse dell’Unione
La Commissione ha comunque concluso che, in caso di scadenza delle misure, il pregiudizio potrebbe ripresentarsi, alla luce della persistente presenza di sovvenzioni, della capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, dove i prezzi restano più elevati rispetto ad altri mercati di esportazione. Ha inoltre valutato l’interesse dell’Unione, ritenendo che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione e non risulti manifestamente contrario agli interessi di utilizzatori e importatori, anche perché esistono fonti alternative di approvvigionamento.
Dispositivo e aliquote
L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo. Le aliquote sono:
- 10,3 % per Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.
- 4,9 % per Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd.
- 9,7 % per Chongqing Polycomp International Corporation.
- 10,2 % per le altre società elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
- 10,3 % per tutte le altre società.
Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza
La Commissione ha aperto il riesame il 17 dicembre 2019 su domanda dell’APFE, presentata per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame è stato il 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019; il periodo in esame per l’analisi del pregiudizio copre dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del PIR.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Il governo della RPC e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato in modo utile. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, utilizzando in particolare le risultanze del precedente caso relativo ai prodotti in fibra di vetro tessuti (prodotti GFF), nella misura in cui erano pertinenti ai prodotti GFR.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame comprende chopped strands, rovings e mats di fibra di vetro, con le esclusioni tecniche indicate, e i corrispondenti codici NC/TARIC. La Commissione ha accertato che il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche e gli stessi impieghi di base, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Persistenza delle sovvenzioni
La Commissione ha ritenuto che i principali regimi di sostegno cinesi continuassero a favorire l’industria dei prodotti GFR: finanziamenti agevolati e linee di credito da banche statali, assicurazione del credito all’esportazione tramite Sinosure, concessione agevolata di diritti di uso dei terreni, tariffe agevolate dell’energia elettrica e varie agevolazioni fiscali (EIT ridotto al 15 %, crediti R&S, esenzione dividendi tra imprese residenti qualificate, esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni).
Specificità delle sovvenzioni
I regimi sono stati qualificati come specifici in quanto collegati a settori incoraggiati o prioritari della politica industriale cinese, in particolare i "nuovi materiali" e i prodotti GFR. La Commissione ha richiamato il dodicesimo e il tredicesimo piano quinquennale, Made in China 2025 e altre politiche settoriali che orientano credito, fiscalità, energia e accesso ai terreni.
Conclusione sull’importo e sulla persistenza delle sovvenzioni
Sulla base delle risultanze disponibili, la Commissione ha stimato che il livello medio delle sovvenzioni fosse significativo, richiamando anche dati del caso GFF in cui l’importo medio delle sovvenzioni era risultato pari a circa il 25 %. Ha quindi concluso che i prodotti GFR cinesi continuavano a beneficiare di sovvenzioni compensabili e che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni sovvenzionate sarebbero proseguite.
Pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da nove produttori, ha subito un pregiudizio notevole: produzione e vendite in calo, quota di mercato scesa dal 64 % al 59 %, redditività ridotta dal 12,6 % al 3,7 %, flusso di cassa e utile sul capitale investito in forte deterioramento. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti mentre i costi unitari di produzione e del lavoro sono aumentati.
Nesso di causalità
La Commissione ha escluso che il pregiudizio fosse attribuibile alle sole importazioni cinesi, poiché l’aumento delle importazioni dall’Egitto, anch’esse oggetto di sovvenzioni e collegate a un impianto del gruppo cinese CNBM, ha esercitato una forte pressione concorrenziale e sui prezzi. Le misure nei confronti della Cina risultavano inoltre efficaci nel proteggere l’industria dell’Unione dai prodotti cinesi oggetto di sovvenzione.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
In caso di scadenza delle misure, la Commissione ha ritenuto probabile un aumento delle importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli, tenuto conto della capacità inutilizzata in Cina, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e dei prezzi cinesi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione ha concluso che il pregiudizio si ripresenterebbe.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione e non risultasse manifestamente contrario all’interesse di utilizzatori e importatori. Gli effetti per gli utilizzatori sono stati considerati limitati, anche per la disponibilità di fonti alternative, mentre nessun importatore indipendente ha collaborato all’inchiesta.
Istituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni originarie della RPC. Le aliquote sono: 10,3 % per Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.; 4,9 % per Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd.; 9,7 % per Chongqing Polycomp International Corporation; 10,2 % per le altre società elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014; 10,3 % per tutte le altre società. Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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