Regolamento (UE) 2021/330
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/330 della Commissione del 24 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini e tacchini. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia digestiva dell’additivo, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori per il rischio di inalazione e contatto cutaneo. L’autorizzazione è concessa alle condizioni tecniche e d’uso riportate nell’allegato, comprensive di tenore minimo, modalità di etichettatura e metodi di analisi.
Autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi per specifiche categorie di suini e tacchini.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso nell’Unione europea del preparato di 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotto da Komagataella phaffii CECT 13094, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’allegato fissa un periodo di autorizzazione fino al 17 marzo 2031.
Autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l’alimentazione animale e autorizza l’impiego di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 per specifiche specie suine e per i tacchini. La Commissione fonda la decisione sui pareri favorevoli dell’EFSA, che hanno escluso effetti negativi per salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, riconoscendo al contempo l’efficacia del prodotto come promotore della digestione. Restano imposte misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria e cutanea.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. Le domande di autorizzazione sono state presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento base e corredate della documentazione richiesta. L’EFSA, nei pareri del 3 luglio 2019, 7 gennaio 2020 e 28 gennaio 2020, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla salute di suini da ingrasso, specie suine minori in crescita, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, né sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.
L’Autorità ha inoltre rilevato che entrambe le formulazioni dell’additivo devono essere considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie e che la formulazione solida può essere considerata un potenziale sensibilizzante della pelle. Per questo motivo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione idonee per gli utilizzatori. L’EFSA ha infine riconosciuto l’efficacia dell’additivo nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nelle specie interessate e ha ritenuto non necessario un piano di monitoraggio post-immissione specifico.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda il prodotto identificato come 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094, titolare dell’autorizzazione Fertinagro Biotech S.L.
Specie interessate, dosi e caratteristiche tecniche
L’allegato limita l’impiego del preparato a:
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione;
- suini da ingrasso;
- specie suine minori da ingrasso.
La composizione autorizzata è un preparato di 3-fitasi con attività minima pari a:
- forma solida: 10 000 FTU/g;
- forma liquida: 1 000 FTU/ml.
Il tenore minimo nel mangime completo, con umidità al 12%, è di 500 FTU/kg.
Obblighi informativi e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie e guanti.
Metodo di analisi
L’allegato disciplina anche i metodi di analisi per la quantificazione dell’attività della 3-fitasi:
- nell’additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.4;
- nelle premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.3;
- nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, EN ISO 30024.
È inoltre precisato che 1 FTU corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 17 marzo 2031. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale dei "promotori della digestione", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito dei destinatari e condizioni d’impiego
L’allegato limita l’uso dell’additivo a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. Il tenore minimo previsto è di 500 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità. La composizione autorizzata è una 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094, con attività minima di 10 000 FTU/g nella forma solida e 1 000 FTU/ml nella forma liquida.
Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e contatto cutaneo; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.
Metodo di analisi
L’allegato rinvia a metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato per la quantificazione dell’attività dell’additivo: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo per mangimi, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele, ed EN ISO 30024 per materie prime per mangimi e mangimi composti.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 17 marzo 2031.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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