Regolamento (UE) 2021/895
Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la disciplina del PEPP fissando i criteri operativi che EIOPA deve applicare per valutare quando un prodotto, una pratica o un’attività possano giustificare un intervento. I criteri riguardano la complessità del PEPP, la relazione con il tipo di risparmiatore destinatario, il grado di innovazione, l’eventuale leva finanziaria, la dimensione del capitale accumulato, l’impatto sui mercati e le circostanze specifiche del fornitore o distributore. L’obiettivo è garantire un approccio coerente nell’Unione, lasciando comunque spazio all’azione tempestiva di EIOPA in caso di sviluppi sfavorevoli imprevisti.
Regolamento delegato che specifica i criteri e fattori che EIOPA deve usare per valutare complessità, target market, innovazione, leva, dimensione del capitale accumulato e circostanze del fornitore/distributore ai fini dell’intervento sui prodotti PEPP.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), all’EIOPA quando esercita i poteri di intervento previsti dall’articolo 65, paragrafo 9, in presenza di timori significativi per la tutela degli investitori o di minacce all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione. Rilevano i PEPP, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP, nonché le relative attività, prassi di vendita e caratteristiche del prodotto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina esclusioni generali, ma richiede una valutazione concreta delle circostanze specifiche del prodotto e del soggetto interessato.
Regolamento delegato (UE) 2021/895: criteri per l’intervento sui prodotti PEPP
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), specificando i criteri e i fattori che EIOPA deve utilizzare quando valuta se un prodotto, una pratica o un’attività possano richiedere un intervento. La logica dell’atto è quella di rendere più uniforme nell’Unione l’uso dei poteri di intervento, distinguendo tra il livello di valutazione richiesto per un "timore significativo" per la tutela degli investitori e quello, più elevato, richiesto per una "minaccia" all’ordinato funzionamento dei mercati o alla stabilità finanziaria.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama l’esigenza di un approccio coerente a livello UE e la necessità di criteri chiari per l’EIOPA. I considerando chiariscono che l’Autorità deve poter intervenire anche in caso di eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti, ma sulla base di parametri predeterminati. Il regolamento tiene inoltre conto della necessità di valutare non solo il prodotto in sé, ma anche la situazione del fornitore o del distributore e il loro possibile contributo ai rischi individuati dall’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento PEPP.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
L’ambito è circoscritto ai PEPP e agli operatori che li progettano, distribuiscono o commercializzano. I criteri non sono destinati ai partecipanti al mercato in generale, ma all’EIOPA quando verifica se sussistano condizioni che giustifichino l’adozione di misure di intervento. La valutazione deve essere concreta e caso per caso, perché il regolamento richiama espressamente la necessità di considerare le specifiche caratteristiche del prodotto, del target market e del soggetto vigilato.
Complessità del PEPP
L’articolo 1 elenca gli indicatori di complessità del prodotto. Tra questi figurano la natura previdenziale di lungo periodo, la struttura delle attività sottostanti, la trasparenza dei costi, l’uso di tecniche di marketing che enfatizzano caratteristiche non essenziali, la natura e trasparenza dei rischi, l’impiego di denominazioni o messaggi fuorvianti su sicurezza e rendimento, la qualità e attendibilità delle informazioni disponibili, la complessità del calcolo della performance, l’abbinamento con altri prodotti o servizi, la complessità delle condizioni contrattuali, la struttura del pricing e dei costi, nonché la praticabilità economica e operativa dei servizi di trasferimento e portabilità.
Relazione con il tipo di risparmiatore destinatario
L’articolo 2 impone di verificare la coerenza tra PEPP e caratteristiche del risparmiatore target. Rilevano il livello di istruzione, conoscenza ed esperienza, la vulnerabilità del risparmiatore, la sua situazione economica, gli obiettivi finanziari e previdenziali, il bisogno di copertura del rischio, compresi i rischi biometrici, e il fatto che il prodotto sia venduto fuori mercato di riferimento o senza un’adeguata identificazione del target market. È considerata anche l’eventuale protezione derivante da sistemi nazionali di garanzia.
Innovazione ed effetto di leva
Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, il grado di innovazione e l’eventuale leva. L’innovazione va valutata in relazione alla struttura del PEPP, alle tecniche di attenuazione del rischio, alle forme di erogazione e alla configurazione delle prestazioni, tenendo conto della diffusione dell’innovazione e dell’esperienza di mercato con prodotti analoghi. Quanto alla leva, l’EIOPA deve considerare le caratteristiche delle attività sottostanti, la leva legata al finanziamento e le operazioni di finanziamento tramite titoli.
Dimensione del capitale accumulato e rischi di abuso
L’articolo 5 concentra l’attenzione sull’entità o sul valore complessivo del capitale accumulato. L’EIOPA deve valutare gli effetti negativi potenziali per i singoli risparmiatori e per gruppi di risparmiatori, il valore del capitale e del nozionale, la probabilità e l’entità delle perdite, la durata degli effetti dannosi, il volume dei contributi, il numero di intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e onorabilità, la crescita del mercato o delle vendite, l’investimento medio per risparmiatore, la copertura di eventuali sistemi nazionali di garanzia, il valore delle riserve tecniche e la suscettibilità del prodotto a essere usato per finalità di criminalità finanziaria, inclusi frode, abuso di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Impatti sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati
L’articolo 6 amplia la valutazione agli effetti macro e di mercato. Devono essere considerati i rischi che le attività o prassi del fornitore o distributore determinino tensioni nella resilienza e nel regolare funzionamento dei mercati, provochino distorsioni significative e artificiali tra i prezzi di un derivato e quelli del sottostante, mettano in pericolo infrastrutture di mercato o sistemi di pagamento, compromettano la fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario o creino un rischio elevato di perturbazione per enti finanziari sistemicamente rilevanti per l’Unione.
Circostanze specifiche del fornitore o distributore
L’articolo 7 richiede una valutazione specifica del soggetto che offre o distribuisce il PEPP. Tra i fattori rilevanti vi sono la situazione finanziaria e la solvibilità, le attività e prassi finanziarie, il modello aziendale e la sua sostenibilità e trasparenza, l’adeguatezza di riassicurazione e garanzie, il ricorso a terzi per funzioni essenziali come copertura dei rischi biometrici, garanzie e portabilità, nonché le pratiche di vendita, i canali utilizzati, i materiali informativi e promozionali e il grado di innovazione del modello distributivo.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Criteri per valutare la complessità del PEPP
L’articolo 1 elenca i fattori che EIOPA deve considerare nel valutare il grado di complessità del PEPP: natura pensionistica di lungo termine, trasparenza di attività sottostanti, costi e oneri, tecniche di presentazione che attirano l’attenzione su caratteristiche non essenziali, natura e trasparenza dei rischi, uso di denominazioni o informazioni fuorvianti su sicurezza o rendimento, insufficienza o inaffidabilità delle informazioni, complessità del calcolo della performance, abbinamento con altri prodotti o servizi, complessità dei termini contrattuali, disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita, determinazione dei prezzi e dei costi, e facilità/costo dei servizi di trasferimento e portabilità.
Criteri relativi al tipo di risparmiatore destinatario
L’articolo 2 impone di considerare le caratteristiche del risparmiatore PEPP cui il prodotto è commercializzato o venduto: competenze, istruzione, conoscenza ed esperienza, vulnerabilità, situazione economica, obiettivi finanziari e previdenziali, necessità di copertura del rischio inclusi i rischi biometrici, vendita fuori dal mercato di riferimento o mancata corretta identificazione del target market, nonché l’eventuale ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia.
Criteri sul grado di innovazione
L’articolo 3 richiede di valutare il grado di innovazione del PEPP, dell’attività o della prassi in base all’innovazione della struttura e delle caratteristiche del prodotto, alla diffusione dell’innovazione anche verso specifiche categorie di risparmiatori, all’eventuale effetto di leva e all’esperienza di mercato con prodotti o prassi analoghi.
Criteri sull’effetto di leva
L’articolo 4 indica che, nel valutare la leva, EIOPA deve considerare le caratteristiche delle attività sottostanti, la leva derivante dal finanziamento e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
Dimensione del capitale accumulato e possibili impatti
L’articolo 5 elenca i fattori relativi all’entità o al valore totale del capitale accumulato del PEPP: conseguenze negative per il singolo risparmiatore o per gruppi di risparmiatori, valore del capitale e del nozionale, probabilità ed entità del danno, durata degli effetti negativi, volume dei contributi, numero di intermediari e requisiti di professionalità e onorabilità, crescita del mercato o delle vendite, investimento medio per risparmiatore, copertura di eventuali regimi nazionali di garanzia, valore delle riserve tecniche, rischio elevato legato alle attività sottostanti e suscettibilità del PEPP a usi illeciti o di criminalità finanziaria, inclusi frode, abuso di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Fattori che incidono sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati
L’articolo 6 richiede di considerare il rischio che l’attività o le prassi del fornitore o distributore di PEPP compromettano la resilienza e il regolare funzionamento dei mercati, provochino disparità artificiale nei prezzi di un derivato rispetto al mercato sottostante, mettano a rischio infrastrutture di mercato o sistemi di pagamento, minino la fiducia dei risparmiatori nel sistema finanziario o creino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari importanti per il sistema finanziario dell’Unione.
Circostanze specifiche del fornitore o distributore di PEPP
L’articolo 7 impone di tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore o distributore, in particolare situazione finanziaria e solvibilità, attività e prassi finanziarie, modello aziendale e sua sostenibilità e trasparenza, adeguatezza di riassicurazione e garanzie, ricorso a terzi per elementi importanti del PEPP come rischi biometrici, garanzie e portabilità, nonché pratiche di vendita, canali di comunicazione e distribuzione, materiali informativi e promozionali e grado di innovazione del modello distributivo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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