Regolamento (UE) 2021/331
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 della Commissione del 24 febbraio 2021 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le regole tecniche e informative per consentire ai richiedenti ETIAS di segnalare abusi da parte di intermediari commerciali. Il sistema è concepito come strumento di monitoraggio e miglioramento dell’ETIAS, non come canale di ricorso individuale. Le segnalazioni sono ricevute e analizzate dall’unità centrale ETIAS, che può aggiornare le informazioni al pubblico e riferire annualmente alla Commissione.
Disciplina il modulo online e le modalità di segnalazione degli abusi commessi da intermediari commerciali che presentano domande di autorizzazione ai viaggi nell’ambito ETIAS.
Ambito di applicazione
Si applica alla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che, per conto di un richiedente, presentano una domanda di autorizzazione ai viaggi ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240. Riguarda il modulo disponibile sull’apposito sito web pubblico e sull’applicazione per dispositivi mobili ETIAS, la trasmissione automatica delle segnalazioni all’unità centrale ETIAS e le misure tecniche e organizzative connesse. Non disciplina rimedi individuali contro decisioni di diniego, annullamento o revoca dell’autorizzazione, né sostituisce ricorsi amministrativi, civili o penali previsti dal diritto nazionale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali nell’ETIAS
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce l’ETIAS per i cittadini di paesi terzi esenti da visto, e dà esecuzione agli articoli 15, paragrafo 5, e 16, paragrafo 10. La finalità è consentire ai richiedenti di segnalare pratiche abusive poste in essere da intermediari commerciali e, al contempo, dotare l’unità centrale ETIAS di uno strumento di monitoraggio e prevenzione.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione rileva che, nei sistemi di autorizzazione ai viaggi comparabili, gli intermediari commerciali possono adottare pratiche abusive quali: indurre i richiedenti a credere di trovarsi davanti al sito o all’app ufficiali, far apparire la tariffa supplementare come costo obbligatorio del processo, usare fraudolentemente dati personali o finanziari, applicare prezzi irragionevoli oppure non presentare la domanda nei tempi, nel formato o nella qualità richiesti. Per prevenire la reiterazione di tali condotte, il sito web pubblico e l’app ETIAS devono mettere a disposizione un modulo online standardizzato per la segnalazione degli abusi.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il sistema riguarda esclusivamente le segnalazioni relative ad abusi commessi da un intermediario commerciale che presenta una domanda di autorizzazione ai viaggi per conto del richiedente. Il modulo è compilabile in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e, una volta inviato, è trasmesso automaticamente all’unità centrale ETIAS. Le regole del regolamento non si estendono a un procedimento contenzioso individuale: il meccanismo non è un ricorso contro il diniego, l’annullamento o la revoca dell’autorizzazione ai viaggi e non sostituisce azioni amministrative, civili o penali previste dal diritto nazionale.
Struttura del modulo e condizioni di utilizzo
L’articolo 1 impone che la segnalazione avvenga mediante un modulo conforme ai requisiti tecnici dell’allegato. Prima dell’invio, il richiedente deve confermare di aver compreso e accettato le condizioni generali applicabili, incluso il fatto di non dover fornire dati personali nella segnalazione e la destinazione delle informazioni fornite.
L’allegato specifica che il modulo deve recare un titolo standard e un avviso introduttivo che:
- spieghi che il modulo serve a segnalare abusi subiti da un intermediario commerciale;
- chiarisca che i dati saranno utilizzati per il monitoraggio e il miglioramento dell’ETIAS;
- ordini di non inserire dati personali propri o altrui.
Contenuto informativo richiesto nel modulo
Il modulo è articolato in sezioni standardizzate.
Circostanze dell’abuso
Il segnalante deve indicare se la segnalazione si basa, ad esempio, sul fatto che:
- ha consapevolmente autorizzato l’intermediario a presentare la domanda;
- ha compilato la domanda senza sapere di usare un sito web non ufficiale dell’UE gestito da un intermediario;
- vi sono altre circostanze, da descrivere in testo libero.
Dati del viaggiatore segnalante
Sono richiesti paese di nascita e cittadinanza, con selezione secondo ISO 3166-1 e opzione «sconosciuto». Sono inoltre previsti, in via facoltativa, fascia di età e genere.
Descrizione dell’abuso
Devono essere indicati, con i formati previsti, la data dell’abuso, la descrizione e le conseguenze dell’abuso, l’eventuale ricezione dell’autorizzazione ai viaggi, l’importo totale dei diritti riscossi per l’autorizzazione e per l’intermediazione, nonché la modalità di pagamento. Per alcuni campi è prevista l’opzione «non applicabile».
Informazioni sull’intermediario commerciale
Il modulo richiede la denominazione commerciale, le principali attività, il sito internet, l’e-mail, il numero di telefono professionale e l’indirizzo postale articolato in più sotto-campi (via, numero civico, numero porta, seconda linea, località/città, codice postale, paese). Anche qui sono previste opzioni «non applicabile» per vari campi.
Documenti giustificativi
Il richiedente può caricare documenti a sostegno della segnalazione, se disponibili, e deve confermare che tali documenti non contengono dati personali oppure che questi siano stati oscurati prima del caricamento. I formati ammessi sono PDF, JPEG e PNG. Le limitazioni sul numero e sulla dimensione dei file aggiuntivi dipendono dalle specifiche tecniche ETIAS richiamate dall’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Avviso di ricevimento e informativa al segnalante
L’articolo 3 impone che, subito dopo l’invio, il richiedente visualizzi un avviso di ricevimento con possibilità di salvarlo o stamparlo. L’avviso deve attestare data e ora della segnalazione, richiamare le informazioni essenziali sulla domanda di autorizzazione ai viaggi ex articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240 e ribadire la funzione meramente conoscitiva del meccanismo di segnalazione.
Compiti dell’unità centrale ETIAS
L’unità centrale ETIAS è il soggetto incaricato di ricevere e trattare le segnalazioni. In particolare deve:
- monitorare, elaborare e analizzare tutte le segnalazioni di abusi;
- pubblicare sul sito web pubblico e sull’app mobile informazioni utili a prevenire gli abusi.
Ogni anno deve trasmettere alla Commissione una relazione anonima contenente almeno una descrizione dei casi segnalati, con attenzione ad analogie, ricorrenze, tendenze e caratteristiche, nonché una panoramica delle azioni intraprese per adattare le informazioni al pubblico e ai richiedenti. Nei considerando si chiarisce che la Commissione utilizzerà tali valutazioni anche per le campagne informative di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1240 e che l’unità centrale potrà aggiornare le informazioni al pubblico previste dall’articolo 71 del medesimo regolamento.
Sicurezza, riservatezza e protezione dei dati
L’articolo 5 richiede che il modulo sia concepito in modo da assicurare riservatezza, integrità, disponibilità, protezione dei dati personali e non disconoscibilità delle operazioni. L’implementazione tecnica e organizzativa deve rispettare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione, nonché il piano di sicurezza ETIAS e le norme sulla protezione dei dati applicabili al sito web pubblico e all’app mobile.
Ambito territoriale e partecipazione degli Stati
Nei considerando si precisa che il regolamento si inserisce nel quadro Schengen. La Danimarca non partecipa all’adozione né all’applicazione dell’atto dell’Unione, pur avendo notificato il recepimento nel diritto interno. L’Irlanda non partecipa né è vincolata. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi di associazione. Per Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia si tratta di un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso ai sensi dei rispettivi atti di adesione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri nei termini indicati nei trattati.
Disposizioni principali
Modulo di segnalazione di abusi
La segnalazione deve essere effettuata tramite un modulo conforme ai requisiti tecnici dell’allegato, compilabile in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Prima dell’invio, il richiedente deve confermare di aver compreso e accettato le condizioni generali, incluso il divieto di inserire dati personali e le finalità di utilizzo delle informazioni. Una volta inviato, il modulo è trasmesso automaticamente all’unità centrale ETIAS.
Documenti aggiuntivi
Le limitazioni relative al numero e alle dimensioni dei file aggiuntivi caricabili sono definite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Avviso di ricevimento e natura non contenziosa del sistema
Dopo l’invio, sullo schermo del richiedente compare automaticamente un avviso di ricevimento, salvabile localmente o stampabile. L’avviso deve indicare la conferma del ricevimento con data e ora, un promemoria delle informazioni rilevanti sulla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240 e chiarire che la segnalazione serve al monitoraggio e al miglioramento dell’ETIAS, non costituisce un mezzo di ricorso nei singoli casi e non sostituisce i rimedi previsti dal diritto nazionale.
Ruolo dell’unità centrale ETIAS
L’unità centrale ETIAS deve monitorare, elaborare e analizzare tutte le segnalazioni di abusi e pubblicare sul sito web pubblico e sull’applicazione mobile informazioni utili a prevenirli. Ogni anno deve trasmettere alla Commissione una relazione anonima sui casi segnalati, sulle analogie, ricorrenze, tendenze e caratteristiche degli abusi e sulle azioni intraprese per adattare le informazioni al pubblico e ai richiedenti.
Misure di sicurezza e protezione dei dati
Il modulo deve essere progettato e realizzato in modo da garantire riservatezza, integrità, disponibilità, protezione dei dati personali e non disconoscibilità, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2017/46. L’attuazione tecnica e organizzativa deve rispettare il piano di sicurezza ETIAS di cui all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e le norme applicabili alla protezione e sicurezza dei dati del sito web pubblico e dell’applicazione mobile di cui all’articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
Allegato: contenuto standard del modulo
L’allegato prescrive il titolo del modulo, l’avviso introduttivo, i campi obbligatori e facoltativi e le opzioni di risposta. Sono previste sezioni su: circostanze dell’abuso; dati del viaggiatore segnalante; descrizione dell’abuso; informazioni sull’intermediario commerciale; documenti giustificativi; notifica e consenso. Il modulo richiede, tra l’altro, l’indicazione di circostanze tipiche dell’abuso, dati anagrafici essenziali del segnalante, descrizione dell’evento, identità e contatti dell’intermediario, eventuali documenti di supporto e conferma delle dichiarazioni informative e di consenso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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