Regolamento (UE) 2021/896
Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato precisa quali informazioni aggiuntive devono essere incluse nelle segnalazioni di vigilanza relative ai fornitori di PEPP, al fine di standardizzare i dati richiesti in tutta l’Unione. La finalità è migliorare la comparabilità, aumentare l’efficienza dei controlli e ridurre il rischio di duplicazioni o divergenze negli obblighi informativi nazionali. Le informazioni riguardano, in particolare, governance e gestione del rischio, attività del fornitore, politiche scritte, principi di valutazione solvibilità, rischi rilevanti, struttura patrimoniale e contratti connessi alla prestazione del PEPP.
Integrazione del regolamento PEPP con le informazioni aggiuntive da fornire ai fini della convergenza delle segnalazioni di vigilanza da parte dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di PEPP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1238, con riguardo alle informazioni aggiuntive da includere nelle segnalazioni destinate alle autorità competenti ai fini della vigilanza. Opera nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si colloca nel quadro delle informazioni già previste dalla normativa settoriale pertinente, senza sostituirle ma integrandole. Il testo richiama l’esigenza di evitare obblighi nazionali aggiuntivi sostanziali e divergenti in materia di reporting.
Regolamento delegato (UE) 2021/896: informazioni aggiuntive per le segnalazioni di vigilanza PEPP
Il regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione integra il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), specificando le informazioni aggiuntive da includere nelle segnalazioni a fini di vigilanza. La misura risponde all’esigenza di standardizzare i flussi informativi verso le autorità competenti, in modo da favorire la convergenza delle segnalazioni, migliorare la comparabilità dei dati e ridurre il rischio di obblighi nazionali supplementari o divergenti.
Finalità e contesto
La Commissione richiama il fatto che i fornitori di PEPP sono soggetti a diverse normative settoriali nazionali e dell’Unione in materia di servizi finanziari, con corrispondenti obblighi di reporting. Per evitare duplicazioni e assicurare un approccio uniforme, il regolamento introduce una serie standardizzata di informazioni aggiuntive, anche alla luce degli orientamenti tecnici richiesti all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.
Ambito delle informazioni aggiuntive
L’articolo 1 individua le categorie di dati che devono integrare le segnalazioni di vigilanza già previste dall’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238. Le informazioni richieste coprono sia profili organizzativi sia profili prudenziali e operativi.
In particolare, il fornitore di PEPP deve fornire:
- una descrizione del proprio sistema di gestione del rischio e della relativa governance, con riferimento ai rischi derivanti dai prodotti PEPP;
- una descrizione dell’attività svolta nel settore di appartenenza, inclusi il tipo di investimenti effettuati e la loro gestione, la natura attiva o passiva degli investimenti, l’eventuale offerta di garanzie, l’uso di tecniche di attenuazione del rischio, l’entità dei contributi e delle attività, nonché l’indicazione dello Stato membro di origine e degli eventuali Stati membri ospitanti;
- informazioni sulla politica scritta predisposta per fronteggiare i rischi pertinenti;
- informazioni sui principi di valutazione applicati ai fini della solvibilità, se del caso;
- una panoramica dei rischi inerenti o connessi alla fornitura di PEPP e delle modalità con cui il fornitore intende gestirli, includendo rischi finanziari e di liquidità, di mercato, di credito, reputazionali e connessi a fattori ambientali, sociali e di governance;
- informazioni sulla struttura patrimoniale, compresi coefficienti patrimoniali e livelli di leva finanziaria;
- informazioni sui contratti detenuti dal fornitore o conclusi con terzi, compresi gli obblighi verso i risparmiatori in PEPP durante la fase di decumulo e quelli relativi alla fornitura di sottoconti PEPP.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Informazioni aggiuntive per le segnalazioni di vigilanza
L’articolo 1 elenca le informazioni aggiuntive richieste ai sensi dell’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238. Si tratta, in sintesi, di: sistema di gestione del rischio e relativa governance; descrizione dell’attività del fornitore nel settore, inclusi tipo di investimenti, gestione, natura attiva o passiva, eventuali garanzie, tecniche di attenuazione del rischio, entità di contributi e attività, e indicazione dello Stato membro di origine e degli eventuali Stati membri ospitanti; politica scritta per affrontare i rischi pertinenti; principi di valutazione applicati ai fini di solvibilità, se del caso; panoramica dei rischi connessi al PEPP e modalità di gestione, compresi rischi finanziari, di liquidità, di mercato, di credito, reputazionali e ESG; struttura patrimoniale, coefficienti patrimoniali e leva finanziaria; informazioni sui contratti detenuti o conclusi con terzi, inclusi gli obblighi verso i risparmiatori nella fase di decumulo e quelli relativi ai sottoconti PEPP.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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