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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04457/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, la quale lo aveva condannato per rapina. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. nella massima estensione e aveva rideterminato la pena. L'unico motivo deduceva la violazione degli artt. 448 e 546 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta del tutto generica ed eccentrica, perché richiamava vizi propri del patteggiamento in un procedimento che invece si era svolto con rito abbreviato e si era concluso con l'accoglimento parziale della doglianza sull'entità della diminuzione per l'attenuante.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    richiamato come attenuante del risarcimento del danno, riconosciuta dalla Corte di appello nella massima estensione ai fini della rideterminazione della pena

  • art. 448 c.p.p.

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto a un procedimento definito con rito abbreviato e non con patteggiamento

  • art. 546 c.p.p.

    invocato dal ricorrente, ma la censura è stata giudicata generica e non pertinente al caso concreto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o eccentrico rispetto alla struttura del procedimento e richiama norme o vizi non pertinenti al rito effettivamente celebrato.
  • La doglianza che si limita a evocare astrattamente violazioni di legge, senza confrontarsi con la reale sequenza processuale e con la decisione impugnata, non consente un controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e la conseguente rideterminazione della pena, se già esaminate dal giudice di merito, non possono essere rimesse in discussione con motivi confusi o non calibrati sulla concreta sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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