Cassazione Civile, Ordinanza n. 15452/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra una organizzazione sindacale e la dirigenza di un istituto scolastico pubblico in relazione all’esercizio dei poteri datoriali di micro-organizzazione e alla gestione della contrattazione integrativa. Secondo quanto emerge dal testo, il dirigente scolastico aveva adottato un provvedimento unilaterale/sostitutivo in materia di organizzazione del personale e di utilizzo di risorse e materie demandate alla contrattazione decentrata, dopo una serie di riunioni con le organizzazioni sindacali non sfociate in accordo. Il sindacato ricorrente contestava: a) che l’esercizio di tali poteri fosse stato illegittimamente sottratto a un previo accordo con le OO.SS.; b) che non vi fosse stata una vera trattativa o un effettivo esame congiunto; c) che il provvedimento sostitutivo ex art. 40, co. 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 fosse stato adottato in mancanza dei presupposti del mancato accordo; d) che il dirigente avesse regolato anche tempi, modi e contenuti delle relazioni sindacali e si fosse spinto oltre le proprie attribuzioni; e) che la mancata comunicazione di alcuni dati sugli organici impedisse la trattativa e rendesse illegittima l’azione datoriale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto le censure generiche o infondate: i poteri datoriali di micro-organizzazione restano tali anche rispetto al singolo rapporto di lavoro e non richiedono un accordo sindacale, salvo il rispetto degli obblighi di informazione ed esame congiunto; nel caso concreto vi erano state numerose riunioni, ma le OO.SS. erano rimaste ferme su una pregiudiziale incompatibile con la legittima iniziativa della dirigenza; il provvedimento sostitutivo era quindi giustificato dal mancato accordo; infine, le doglianze sul vizio di motivazione erano reputate non specifiche ai sensi dell’art. 366 c.p.c. e comunque non decisive ai fini dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione impugnata e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il dirigente scolastico avesse agito al di fuori dei poteri attribuiti dalla disciplina del lavoro subordinato e della normativa sul pubblico impiego privatizzato, rilevando che i poteri datoriali di micro-organizzazione sono esercitabili senza previo accordo sindacale, purché siano rispettati gli obblighi di informazione ed esame congiunto e le regole sostanziali di legge o di contrattazione collettiva. Ha inoltre valorizzato l’accertamento di merito secondo cui vi erano state trattative continue ma infruttuose, per l’atteggiamento ostativo delle organizzazioni sindacali, con conseguente legittimità dell’intervento sostitutivo ex art. 40, co. 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. Le censure sul mancato avvio della trattativa, sull’asserita disciplina di ulteriori materie e sulla mancata comunicazione dei dati organici sono state ritenute generiche, non decisive o comunque non idonee a scalfire l’accertamento di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente per soccombenza.
Norme richiamate
art. 2104, co. 2, c.c.
Il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, il che conferma l’esistenza di poteri datoriali anche sul singolo rapporto.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato come esempio di norma sostanziale che disciplina la legittimità dell’esercizio dei poteri datoriali nel pubblico impiego privatizzato.
art. 28 L. n. 300 del 1970
L’azione antisindacale era stata accolta in relazione alla previa informativa sull’assetto degli organici di fatto, ma tale profilo non è stato ritenuto decisivo ai fini della censura proposta in cassazione.
art. 40, co. 3-ter, d.lgs. n. 165 del 2001
Consente l’intervento sostitutivo datoriale in presenza di mancato accordo sulle materie oggetto di contrattazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del mancato accordo.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto non sufficientemente specifico perché non consentiva di percepire con chiarezza il carattere determinante dei fatti allegati.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è stato ritenuto utilmente dedotto perché le censure non erano specifiche e non incidevano su un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel lavoro subordinato, i poteri datoriali di micro-organizzazione del rapporto possono essere esercitati senza necessità di un previo accordo sindacale, fermo restando il rispetto degli obblighi di informazione e di esame congiunto e delle regole sostanziali dettate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
- L’intervento sostitutivo del datore o del dirigente sulle materie oggetto di contrattazione è legittimo quando sia accertato un effettivo mancato accordo, non essendo necessario che la parte datoriale rinunci al proprio potere organizzativo per il solo fatto che le trattative siano state avviate.
- In sede di legittimità, le censure che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi devono essere specifiche, autosufficienti e idonee a mostrare la decisività del fatto allegato; altrimenti sono inidonee a fondare il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto una trattativa effettiva ma infruttuosa, con atteggiamento ostativo della controparte sindacale, tale accertamento non è superabile in cassazione mediante deduzioni generiche o meramente apodittiche.
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