Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24450/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che non rientrasse nei limiti tassativi di impugnabilità della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione una sentenza di applicazione della pena concordata pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Ferrara, che gli aveva applicato la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa per un fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, tali profili non risultano dedotti né ravvisabili, non emergendo criticità né nella qualificazione giuridica né nel trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata quale base del reato oggetto di patteggiamento, in materia di stupefacenti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione solo entro i motivi tassativi indicati dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso e delle conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena concordata è impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ricorso che esuli da tali confini è inammissibile.
  • L'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento richiede la deduzione di vizi specifici relativi alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena/misura di sicurezza.
  • Se il ricorso non evidenzia criticità riconducibili ai motivi tipici di impugnazione del patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito della qualificazione del fatto o del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.