Sentenza n. 1963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva annullato il provvedimento recante l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Esercito italiano
Esito
Favorevole al resistente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Un tenente colonnello dell’Esercito italiano era stato sottoposto al giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2015. Era stato dichiarato idoneo, con attribuzione di 27,92 punti su 30, collocazione al decimo posto e mancata iscrizione nel relativo quadro di avanzamento. L’interessato aveva impugnato l’esito davanti al TAR Lazio deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 24 Cost., del principio di imparzialità e del diritto di difesa, nonché violazione dell’art. 1058 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 702 ss. del d.P.R. n. 90/2010 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Il TAR, dopo aver disposto incombenti istruttori, aveva accolto il ricorso e annullato l’atto, condannando il Ministero alle spese. Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza, contestandone puntualmente le motivazioni e chiedendo anche la sospensione cautelare, poi respinta. Nel corso del giudizio d’appello il Ministero ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del Ministero appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La sentenza di primo grado non è stata esaminata nel merito e non è stata riformata né confermata quanto alla fondatezza delle censure sull’avanzamento militare. Le spese sono state compensate, considerata l’esigua attività difensiva dell’appellato e la mancata opposizione alla declaratoria di improcedibilità e alla compensazione; il contributo unificato è rimasto a carico del Ministero della difesa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso o dell’appello.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione delle spese.
art. 1058 d.lgs. n. 66/2010
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta nel ricorso di primo grado in relazione al giudizio di avanzamento militare; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
artt. 702 ss. d.P.R. n. 90/2010
Indicate tra le disposizioni dedotte come violate in relazione alla procedura di avanzamento; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando non vi sia opposizione della controparte e persista la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi d’appello e non comporta una decisione sulla fondatezza o infondatezza della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto dell’esigua attività difensiva svolta dalla parte appellata e della sua mancata opposizione alla declaratoria di improcedibilità e alla compensazione.
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