Ordinanza n. 602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 908/2025, di reiezione del ricorso di primo grado relativo alla pianificazione delle sedi farmaceutiche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda la delimitazione e la diversa configurazione delle zone farmaceutiche comunali risultante dalla deliberazione della Giunta comunale del 22 dicembre 2022. Il TAR aveva ritenuto carente un concreto interesse dell’originario ricorrente, titolare della sede urbana n. 5 situata nel centro cittadino, rilevando che non aveva dimostrato in che modo la nuova pianificazione avesse concretamente ridimensionato o danneggiato la sua zona. In appello, l’interessato ha contestato tale valutazione, ma non ha assolto l’onere probatorio relativo alla lesione specifica della propria posizione. Quanto alla diversa ubicazione della zona n. 7, il giudice ha osservato che essa potrebbe essere contestata dai partecipanti al concorso o da soggetti che avrebbero avuto interesse a parteciparvi qualora la configurazione fosse stata definita ex ante, ma non dall’odierno appellante in assenza di un interesse personale concreto. È stata inoltre dedotta, implicitamente attraverso la domanda cautelare, la necessità di sospendere l’efficacia della sentenza nelle more dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto corretta la statuizione del TAR sulla carenza di un interesse concreto dell’appellante. La sentenza di primo grado aveva puntualmente individuato l’ambito territoriale assegnato alla sede n. 5 e l’appellante non aveva dimostrato né in primo grado né in appello una concreta riduzione o lesione della propria zona. La diversa configurazione delle altre zone poteva incidere, al più, su interessi di mero fatto. Anche la contestazione relativa all’ubicazione della zona n. 7 non evidenziava un interesse personale dell’appellante. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché non era stato allegato un pregiudizio effettivamente grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. L’appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata verificando, in via sommaria, la sussistenza dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- La titolarità di una sede farmaceutica non attribuisce, di per sé, un interesse concreto e attuale a impugnare la diversa configurazione delle altre zone farmaceutiche: il ricorrente deve dimostrare una lesione specifica e attuale del proprio ambito territoriale o della propria posizione.
- La contestazione della localizzazione o configurazione di una sede farmaceutica è proponibile da soggetti che dimostrino uno specifico interesse personale, quale quello derivante dalla partecipazione o dalla potenziale partecipazione alla procedura concorsuale; non è sufficiente un interesse di mero fatto alla corretta pianificazione complessiva.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone non solo una ragionevole apparenza di fondatezza della domanda, ma anche l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio.
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