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Sentenza

Sentenza n. 12653/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Annullamentodell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm., emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, nella parte in cui include la SFIRS S.p.A.

Giustizia amministrativa202403245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte relativa all’inclusione della società ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, limitatamente alla propria inclusione tra le amministrazioni pubbliche. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dell’inclusione, ritenendo preliminare e decisiva la questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione della Corte dei conti. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    La disposizione costituisce la base normativa dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, redatto dall’ISTAT.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente superamento della disciplina rilevante ai fini della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti della domanda secondo quanto previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e la relativa inclusione nell’elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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