Sentenza n. 12653/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Annullamentodell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm., emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, nella parte in cui include la SFIRS S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte relativa all’inclusione della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, limitatamente alla propria inclusione tra le amministrazioni pubbliche. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dell’inclusione, ritenendo preliminare e decisiva la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione della Corte dei conti. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
La disposizione costituisce la base normativa dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, redatto dall’ISTAT.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente superamento della disciplina rilevante ai fini della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti della domanda secondo quanto previsto dalla norma.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e la relativa inclusione nell’elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei limiti previsti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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