Sentenza n. 1307/2026 - Napoli, Sezione 4
per il diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA: del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) della V.F. P.E.I. a.s. 2024-2025 e del verbale G.L.O. del 16 giugno 2025, trasmesso con nota protocollo del -OMISSIS- del 10.10.2025; C) del P.E.I. a. s. 2025-2026 e del verbale G.L.O. del 5.11.2025, trasmessi con pec del 12.11.2025, D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, nonché PEI e verbali GLO relativi agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequenta la scuola per 30 ore settimanali. La documentazione medica e scolastica, il verbale GLO del 5 novembre 2025 e il PEI per l’anno scolastico 2025-2026 attestavano la necessità di una copertura integrale del tempo scuola mediante docente di sostegno. Nonostante tali valutazioni, il provvedimento dirigenziale assegnava soltanto 18 ore settimanali. I ricorrenti deducevano l’inadeguatezza e la contraddittorietà della determinazione, poiché il PEI e il GLO evidenziavano la necessità di 30 ore, mentre il quadro relativo alle ore di sostegno ne indicava soltanto 18. L’assegnazione risultava inoltre fondata sui vincoli dell’organico e sull’eventuale disponibilità di posti in deroga, senza un’adeguata correlazione con la gravità della disabilità e con i bisogni educativi individuali.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’istituzione scolastica si era conformata al decreto presidenziale cautelare del 20 novembre 2025, riesaminando la posizione e assegnando al minore le ore di sostegno necessarie. Pur non definendo nel merito la domanda di annullamento per effetto della sopravvenienza, il TAR ha ritenuto che gli atti originariamente impugnati fossero carenti di motivazione, in quanto non rapportavano l’assegnazione delle sole 18 ore alla gravità della patologia e contrastavano con le risultanze del GLO e del PEI, che richiedevano 30 ore. In applicazione della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che il ricorso avesse avuto efficacia causale sulla successiva riedizione dell’azione amministrativa e ha condannato in solido le amministrazioni scolastiche al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, L 104/92
La situazione di handicap grave costituisce il presupposto sanitario rilevante per valutare le esigenze di sostegno scolastico del minore.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per effetto della sopravvenuta conformazione dell’amministrazione alla misura cautelare, viene meno l’interesse attuale alla decisione di annullamento.
art. 93 c.p.c.
con attribuzione all’Avv. Gilda Carla Sannino antistataria ex art. 93, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che ne abbia fatto dichiarazione.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
articoli 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato quale presupposto, unitamente alle norme sulla protezione dei dati relativi alla salute, per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione delle categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
all’articolo 52, commi 1, 2 e 5
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore disciplina di protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione scolastica assegna ore di sostegno a un alunno con disabilità grave, deve motivare la determinazione in rapporto alla gravità della patologia, ai bisogni educativi individuali e alle risultanze del GLO e del PEI; il mero richiamo ai vincoli dell’organico o alla disponibilità di posti in deroga non è sufficiente.
- L’assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello indicato come necessario dal GLO e dal PEI è illegittima se l’amministrazione non espone una motivazione specifica e coerente che dia conto delle ragioni del discostamento.
- La sopravvenuta riedizione dell’attività amministrativa, conforme alla misura cautelare e satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la proposizione del ricorso ha efficacia causale sulla riedizione favorevole dell’azione amministrativa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e condannare l’amministrazione alle spese anche se il ricorso viene dichiarato improcedibile.
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