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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10985/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/06/2022 che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza di Corsini (detenuto ammesso a programma di protezione) volta ad ottenere i permessi premio ex art. 30-ter ord. pen., nonostante la presenza di titolo definitivo per reato ostativo e il quantum di pena già scontato. Il ricorrente, per tramite dell'avv. Sante Foresta, deduceva violazione di norme di diritto e motivazione illogica qualora il Tribunale avesse ritenuto superfluo il ricorso in ragione dei permessi già concessi dal Magistrato di Sorveglianza nel corso del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: non è stato indicato un concreto vantaggio residuo conseguibile con la pronuncia impugnata che non sia già stato ottenuto mediante i permessi concessi nel frattempo. La Corte richiama la nozione giurisprudenziale di interesse all'impugnazione (immediato, concreto e attuale, con funzione utilitaristica). In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    Norma di riferimento per la concessione dei permessi premio a detenuti con reati ostativi: il Collegio non ha valutato il merito della sua applicazione perché ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse all'impugnazione, essendo i permessi già stati concessi.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Censura invocata dal ricorrente come motivo di cassazione per violazione di norma e motivazione illogica; la Corte ha però disposto l'inammissibilità per carenza di interesse, sicché non è stata effettuata una valutazione di merito sui vizi denunciati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione (somma alla cassa delle ammende).

  • art. 4-bis, comma 1, ord. pen.

    Ricordato nel contesto giurisprudenziale come norma che originariamente ostacolava la concessione di permessi premio ai condannati per determinati delitti; la Corte cita l'evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, ma non entra nel merito del caso per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Richiamata come principio che ha inciso sull'applicabilità delle norme ostative (consentendo in taluni casi la concessione di permessi anche per reati elencati in 4-bis), ma la sua rilevanza non ha evitato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un vantaggio concreto residuo.

Massime di principio

  • Per rendere ammissibile un ricorso in materia di permessi premio è necessario dimostrare un interesse immediato, concreto e attuale: non basta la mera deduzione astratta di violazioni normative.
  • Se nel corso del giudizio vengono già ottenuti i benefici richiesti (es. concessione di permessi), il ricorso può diventare privo di oggetto e quindi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La nozione di interesse all'impugnazione in materia penale ha natura utilitaristica: occorre indicare quale vantaggio ulteriore e concreto si persegue con la pronuncia.
  • Quando si contesta l'interpretazione o l'applicazione di norme ostative (es. art. 4-bis e art. 30-ter), è strategico documentare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il vantaggio specifico che si chiede di ottenere dalla pronuncia.
  • In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, il giudice può irrogare sanzioni economiche oltre alle spese; quindi valutare il profilo di convenienza a proporre impugnazione quando il risultato concreto sia incerto o già parzialmente raggiunto.

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