Ordinanza n. 186/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento del Prefetto di Barletta Andria Trani, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al difensore del ricorrente in pari data, recante il divieto di esercizio dell’attività di noleggio autovetture senza conducente, oggetto di S.C.I.A. presentata dal ricorrente al Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-; nonché, per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio recante il divieto di esercizio dell’attività di noleggio di autovetture senza conducente oggetto di SCIA
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha vietato l’esercizio dell’attività di noleggio di autovetture senza conducente, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorso contestava, tra l’altro, il potere prefettizio di intervenire oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione della SCIA e la valutazione dei requisiti soggettivi di buona condotta. Il ricorrente aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti, ma aveva omesso di indicare le condanne penali riportate. Il Prefetto ha inoltre valorizzato precedenti penali, anche per reati gravi, e la frequentazione abituale di persone censurate.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, apprezzabili elementi di fondatezza. Ha ritenuto carente il requisito della buona condotta previsto dall’art. 11, comma 2, TULPS, in ragione dei precedenti penali e delle frequentazioni del ricorrente. Ha inoltre considerato legittimo, in linea preliminare, l’esercizio del potere prefettizio oltre il termine ordinario di sessanta giorni previsto dall’art. 2 d.P.R. 481/2001, poiché la disposizione consente il superamento del termine in presenza di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza e nel caso concreto erano state necessarie ulteriori verifiche. Il Collegio ha infine ritenuto corretta la valutazione di non veridicità della dichiarazione resa con la SCIA, per l’omessa indicazione delle condanne penali rilevanti per l’ordine pubblico. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, TULPS
Il requisito della buona condotta è richiesto per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di noleggio degli autoveicoli; la sua mancanza può giustificare il divieto o la sospensione dell’attività per esigenze di pubblica sicurezza.
art. 2 d.P.R. 481/2001
il Prefetto ha il potere, da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell’amministrazione comunale, della segnalazione di inizio attività, di vietare o sospendere l’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del TULPS per motivate esigenze di pubblica sicurezza
Il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere prefettizio può essere superato quando sopravvengano esigenze di pubblica sicurezza e siano necessarie ulteriori verifiche sui requisiti.
art. 46 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva resa con la SCIA è stata ritenuta non veritiera per l’omessa indicazione delle condanne penali riportate per reati rilevanti per l’ordine pubblico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere prefettizio di vietare o sospendere un’attività oggetto di SCIA può essere superato quando sopravvengano esigenze di pubblica sicurezza che rendano necessarie ulteriori verifiche sui requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
- Ai fini dell’esercizio di un’attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, la mancanza del requisito della buona condotta previsto dall’art. 11, comma 2, TULPS può essere desunta dai precedenti penali dell’interessato, anche relativi a reati gravi, e dalla sua abituale frequentazione con persone censurate.
- L’omessa indicazione, nella dichiarazione sostitutiva presentata con la SCIA, di condanne penali rilevanti per l’ordine pubblico consente di qualificare la dichiarazione come non veritiera e costituisce elemento idoneo a sostenere il divieto prefettizio di esercizio dell’attività.
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