Sentenza n. 411/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento -dell’ordinanza sindacale n. 35 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto “istituzione del limite di velocità di 30 Km/H per tutti gli autoveicoli nel centro abitato di Ca’ Raffaello, in Comune di Badia Tedalda, lungo la SS 258 “Marecchiese gestita da Anas, per fronteggiare precipuamente il fenomeno diffuso dell’alta velocità delle moto”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Badia Tedalda in data 28 novembre 2025 e notificata ad ANAS in data 2 dicembre 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti; con espressa riserva di chiedere risarcimento dei danni in separata sede;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che istituiva il limite di velocità di 30 km/h per tutti gli autoveicoli nel centro abitato di Ca’ Raffaello, lungo la SS 258 Marecchiese, per contrastare il fenomeno dell’alta velocità delle motociclette
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ANAS S.p.A. aveva impugnato l’ordinanza sindacale n. 35 del 28 novembre 2025 e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento e riservandosi di domandare il risarcimento dei danni in separata sede. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dell’ordinanza. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, poiché il Comune avrebbe annullato in autotutela il provvedimento impugnato con un’ordinanza successiva. Il testo contiene un’incongruenza cronologica, indicando sia il 10 febbraio 2026 sia l’ordinanza n. 5 del 10 dicembre 2026 quale momento dell’annullamento.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata ha infatti soddisfatto integralmente la pretesa azionata, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione e della materia controversa. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo impugnato, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione di merito sulla legittimità dell’atto.
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato può far venir meno l’interesse alla decisione e giustifica la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio diviene privo di oggetto per l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate tenendo conto della condotta processuale delle parti e della mancata costituzione dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →