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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21574/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello di Lecce (resa in sede di rinvio) per varie censure: Varesano contestava il calcolo del trattamento sanzionatorio ritenendo erronea l'applicazione cumulativa degli aumenti per continuazione in relazione a plurime distrazioni avvenute nello stesso fallimento e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche; i fratelli Ferri denunciavano errori di motivazione e di qualificazione della loro posizione come "concorrenti extranei" nei reati di bancarotta (capo I e Q), chiedendo l'esclusione del concorso, la nullità per alterazione del valore delle merci contestate, l'omessa perizia contabile, la mancata considerazione delle prove difensive e il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso di Luigi Varesano sul profilo sanzionatorio: ha ritenuto errato il doppio aumento per continuazione operato dal giudice del rinvio e ha annullato con rinvio la determinazione della pena per Varesano, disponendo che il giudice di merito ridetermini il trattamento sanzionatorio secondo i principi richiamati (unico aumento per continuazione fallimentare tra procedure diverse, e corretta applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 219 L.F.). Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche proposto da Varesano è stato invece dichiarato inammissibile/infondato. I ricorsi proposti da Riccardo, Francesco e Filippo Ferri sono stati respinti: la Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale che ha confermato la responsabilità dei tre quali concorrenti extranei nella bancarotta patrimoniale (capi I e Q), ha escluso le doglianze sulla presunta trasformazione radicale dell'imputazione e ha ritenuto ammissibili e utilizzabili, come elementi probatori, le risultanze della procedura fallimentare (dichiarazioni al curatore, relazioni). La Corte ha condannato i Ferri alle spese processuali. In sintesi: parziale accoglimento limitato (solo per la riformulazione del calcolo della pena per Varesano e rinvio sul quantum), rigetto dei ricorsi degli altri imputati.

Norme richiamate

  • art. 216 Legge fallimentare

    Norma sulle fattispecie di bancarotta (anche patrimoniale per distrazione). La Corte richiama che il delitto può essere a condotta eventualmente plurima e che più atti omogenei e temporalmente contigui nello stesso fallimento possono costituire un unico reato; la distinzione è rilevante per la configurazione della continuazione.

  • art. 219, comma 2, n. 1 Legge fallimentare

    Disciplina della 'continuazione fallimentare' con specifica maggiore pena: la Corte precisa che si tratta di disciplina speciale che non configura automaticamente una circostanza aggravante tecnica, ma regola la continuazione nei reati fallimentari e va applicata con criterio unico di aumento quando dovuto.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola ordinaria della continuazione. La Corte ricorda che la disciplina ordinaria della continuazione convive con la disciplina speciale fallimentare e che, nel caso concreto, il giudice di merito deve applicare correttamente le regole di cumulazione e aumento una sola volta laddove previsto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. Usata dalla Corte per giustificare la valutazione del trattamento sanzionatorio e i motivi che possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche (gravità del fatto, personalità dell'imputato).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi prospettati ma deve indicare le ragioni preponderanti per il diniego; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé.

  • art. 220 Legge fallimentare

    Riferimento al reato di omesso deposito delle scritture contabili (prescrizione applicata in precedenti fasi): utilizzata nel quadro delle vicende processuali per spiegare l'estinzione di alcune imputazioni per prescrizione.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte richiama i requisiti per ritenere il concorso dell'extraneus nella bancarotta, ossia il contributo volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio sociale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi e dichiarazioni eteroaccusatorie: la Corte si confronta con la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore (art. 49 L.F.) e con il principio di riscontro.

  • art. 29 cod. pen.

    Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte respinge la questione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti ritenendo la norma compatibile con la personalizzazione della pena.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in robot dei ricorsi per vizio di motivazione/nullità: la Corte valuta che non sussista violazione del diritto di difesa né mutamento tale da pregiudicare le garanzie processuali.

Massime di principio

  • In reati fallimentari la valutazione della pluralità di atti di distrazione richiede attenzione: atti omogenei e temporalmente contigui nello stesso fallimento possono essere valutati come un reato unitario; la continuazione (art. 219 L.F.) è disciplina speciale e l'aumento va applicato secondo i principi fissati dalla giurisprudenza.
  • Il concorrente extraneus nella bancarotta può essere ritenuto responsabile se ha dato un apporto volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio sociale; non è sempre necessaria la piena prova della conoscenza dello stato di dissesto, ma va dimostrata la consapevolezza della funzione lesiva della condotta.
  • Le dichiarazioni rese nel corso della procedura fallimentare al curatore e le relazioni del curatore sono utilizzabili come elementi probatori nel processo penale e devono essere valutate con eventuali riscontri, ma non sono automaticamente invalide.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini e confuti ogni singolo elemento difensivo: è sufficiente l'indicazione delle ragioni preponderanti che motivano il diniego (es. gravità del fatto, precedenti), purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • In fase di rinvio il giudice del merito ha piena cognizione e deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio in conformità con i principi di diritto indicati dalla Cassazione; se l'errore concerne il calcolo degli aumenti per continuazione la Corte di legittimità può annullare e rinviare il tema del quantum al giudice d'appello.

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