Cassazione Penale, Sentenza n. 21574/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello di Lecce (resa in sede di rinvio) per varie censure: Varesano contestava il calcolo del trattamento sanzionatorio ritenendo erronea l'applicazione cumulativa degli aumenti per continuazione in relazione a plurime distrazioni avvenute nello stesso fallimento e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche; i fratelli Ferri denunciavano errori di motivazione e di qualificazione della loro posizione come "concorrenti extranei" nei reati di bancarotta (capo I e Q), chiedendo l'esclusione del concorso, la nullità per alterazione del valore delle merci contestate, l'omessa perizia contabile, la mancata considerazione delle prove difensive e il riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso di Luigi Varesano sul profilo sanzionatorio: ha ritenuto errato il doppio aumento per continuazione operato dal giudice del rinvio e ha annullato con rinvio la determinazione della pena per Varesano, disponendo che il giudice di merito ridetermini il trattamento sanzionatorio secondo i principi richiamati (unico aumento per continuazione fallimentare tra procedure diverse, e corretta applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 219 L.F.). Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche proposto da Varesano è stato invece dichiarato inammissibile/infondato. I ricorsi proposti da Riccardo, Francesco e Filippo Ferri sono stati respinti: la Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale che ha confermato la responsabilità dei tre quali concorrenti extranei nella bancarotta patrimoniale (capi I e Q), ha escluso le doglianze sulla presunta trasformazione radicale dell'imputazione e ha ritenuto ammissibili e utilizzabili, come elementi probatori, le risultanze della procedura fallimentare (dichiarazioni al curatore, relazioni). La Corte ha condannato i Ferri alle spese processuali. In sintesi: parziale accoglimento limitato (solo per la riformulazione del calcolo della pena per Varesano e rinvio sul quantum), rigetto dei ricorsi degli altri imputati.
Norme richiamate
art. 216 Legge fallimentare
Norma sulle fattispecie di bancarotta (anche patrimoniale per distrazione). La Corte richiama che il delitto può essere a condotta eventualmente plurima e che più atti omogenei e temporalmente contigui nello stesso fallimento possono costituire un unico reato; la distinzione è rilevante per la configurazione della continuazione.
art. 219, comma 2, n. 1 Legge fallimentare
Disciplina della 'continuazione fallimentare' con specifica maggiore pena: la Corte precisa che si tratta di disciplina speciale che non configura automaticamente una circostanza aggravante tecnica, ma regola la continuazione nei reati fallimentari e va applicata con criterio unico di aumento quando dovuto.
art. 81 cod. pen.
Regola ordinaria della continuazione. La Corte ricorda che la disciplina ordinaria della continuazione convive con la disciplina speciale fallimentare e che, nel caso concreto, il giudice di merito deve applicare correttamente le regole di cumulazione e aumento una sola volta laddove previsto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. Usata dalla Corte per giustificare la valutazione del trattamento sanzionatorio e i motivi che possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche (gravità del fatto, personalità dell'imputato).
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi prospettati ma deve indicare le ragioni preponderanti per il diniego; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente di per sé.
art. 220 Legge fallimentare
Riferimento al reato di omesso deposito delle scritture contabili (prescrizione applicata in precedenti fasi): utilizzata nel quadro delle vicende processuali per spiegare l'estinzione di alcune imputazioni per prescrizione.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la Corte richiama i requisiti per ritenere il concorso dell'extraneus nella bancarotta, ossia il contributo volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio sociale.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi e dichiarazioni eteroaccusatorie: la Corte si confronta con la valutazione delle dichiarazioni rese al curatore (art. 49 L.F.) e con il principio di riscontro.
art. 29 cod. pen.
Pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte respinge la questione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti ritenendo la norma compatibile con la personalizzazione della pena.
art. 6 CEDU
Richiamato in robot dei ricorsi per vizio di motivazione/nullità: la Corte valuta che non sussista violazione del diritto di difesa né mutamento tale da pregiudicare le garanzie processuali.
Massime di principio
- In reati fallimentari la valutazione della pluralità di atti di distrazione richiede attenzione: atti omogenei e temporalmente contigui nello stesso fallimento possono essere valutati come un reato unitario; la continuazione (art. 219 L.F.) è disciplina speciale e l'aumento va applicato secondo i principi fissati dalla giurisprudenza.
- Il concorrente extraneus nella bancarotta può essere ritenuto responsabile se ha dato un apporto volontario e consapevole al depauperamento del patrimonio sociale; non è sempre necessaria la piena prova della conoscenza dello stato di dissesto, ma va dimostrata la consapevolezza della funzione lesiva della condotta.
- Le dichiarazioni rese nel corso della procedura fallimentare al curatore e le relazioni del curatore sono utilizzabili come elementi probatori nel processo penale e devono essere valutate con eventuali riscontri, ma non sono automaticamente invalide.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini e confuti ogni singolo elemento difensivo: è sufficiente l'indicazione delle ragioni preponderanti che motivano il diniego (es. gravità del fatto, precedenti), purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- In fase di rinvio il giudice del merito ha piena cognizione e deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio in conformità con i principi di diritto indicati dalla Cassazione; se l'errore concerne il calcolo degli aumenti per continuazione la Corte di legittimità può annullare e rinviare il tema del quantum al giudice d'appello.
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