Sentenza del 20/06/2016 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di Accertamento - Elementi di prova contro fatti contestati nel P.V.C. della G.d.F. - Dimostrazione di estraneità e di mancanza di responsabilità ai fatti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta non sostenibile nei confronti del soggetto verificato, poiché gli elementi acquisiti hanno dimostrato la sua totale estraneità ai fatti contestati e l’assenza di responsabilità nella frode carosello. L’accertamento è quindi risultato infondato nei suoi confronti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’accertamento fondato sugli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione (P.V.C.) della Guardia di Finanza, negando qualsiasi partecipazione o responsabilità nella cosiddetta truffa carosello. Ha prodotto elementi volti a dimostrare la propria estraneità ai fatti, tra cui le comunicazioni della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica attestanti l’assenza di iscrizioni per notizie di reato, nonché la documentazione proveniente dalla Dogana per gli aspetti di competenza.
Norme richiamate
Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
Gli elementi contenuti nel P.V.C. possono fondare l’accertamento, ma devono essere valutati insieme alle prove contrarie e non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la responsabilità del contribuente quando emergano elementi concreti di estraneità.
Principi in materia di frode carosello e responsabilità del contribuente
La partecipazione del contribuente a una frode carosello non può essere presunta esclusivamente sulla base di contestazioni riferite ad altri soggetti o di irregolarità della filiera commerciale; occorre dimostrare la sua effettiva partecipazione o la consapevolezza dell’operazione fraudolenta.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento fondato su un P.V.C., il contribuente può contestare la pretesa producendo documentazione specifica e verificabile che dimostri la propria estraneità ai fatti.
- L’assenza di iscrizioni per notizie di reato o di contestazioni penali non esclude automaticamente una responsabilità tributaria, ma costituisce un elemento probatorio rilevante, soprattutto se confermata da Guardia di Finanza e Procura.
- Nelle frodi carosello l’Amministrazione deve dimostrare, con elementi concreti, che il contribuente partecipasse alla frode o sapesse, o avrebbe dovuto sapere, della sua esistenza; non basta il semplice coinvolgimento commerciale indiretto.
- Le comunicazioni degli organi investigativi e la documentazione doganale possono essere utilizzate per corroborare la ricostruzione difensiva e dimostrare l’assenza di responsabilità personale.
- La valutazione deve riguardare la posizione specifica del contribuente: le irregolarità commesse da altri operatori della catena non si trasferiscono automaticamente a un soggetto estraneo.
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